Riforma Cartabia del processo penale

Marta-Cartabia riforma processo penaleIl Consiglio dei Ministri ha approvato gli emendamenti proposti dal Ministro della Giustizia, Marta Cartabia, in relazione alla riforma del processo penale.

Scarica qui il testo integrale degli emendamenti approvati.

Le novità più importanti sono:

  • Prescrizione – Confermato lo stop alla prescrizione dopo la sentenza di primo grado (sia in caso di condanna sia in caso di assoluzione), ma introdotta una durata massima di due anni per i processi d’appello e di un anno per quelli di Cassazione (possibile una proroga di un anno in appello e di sei mesi in Cassazione per processi complessi). Decorsi tali termini, interviene l’improcedibilità, salvo per i reati imprescrittibili (puniti con ergastolo).
  • Processo penale telematico – Ampliamento dell’utilizzo del deposito di atti in formato digitale e di notifiche telematiche; rinvio a giudizio dell’indagato solo quando gli elementi acquisiti consentono una “ragionevole previsione di condanna”; rimodulazione dei termini di durata massima delle indagini rispetto alla gravità del reato; individuazione di meccanismo di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle Procure e da sottoporre all’approvazione del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM).
  • Iscrizione notizia di reato – In linea con il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza, la mera iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato non può determinare effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo.
  • Udienza preliminare – Previsione dell’udienza preliminare solo per reati di particolare gravità e estensione delle ipotesi di citazione diretta a giudizio; sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentano una ragionevole previsione di condanna.
  • Appello – Positivizzazione del principio di inammissibilità dell’appello per aspecificità dei motivi; limitazione delle ipotesi di inappellabilità delle sentenze di primo grado (proscioglimento per reati puniti con pena pecuniaria e condanne a lavori di pubblica utilità).
  • Cassazione – Nuovo mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Cassazione, per dare esecuzione alle sentenze CEDU; trattazione di regola scritta dei ricorsi, salvo richiesta di discussione.
  • Patteggiamento – Se la pena detentiva supera i due anni (c.d. patteggiamento allargato), l’accordo tra imputato e PM può estendersi alle pene accessorie e alla confisca.
  • Giudizio abbreviato – riduzione della pena di un (ulteriore) sesto, nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell’imputato.
  • Cambio di giudice/collegio – In caso di testimonianza acquisita con videoregistrazione, riassunzione della prova solo se ritenuto necessario.
  • Querela – Delega al Governo al fine di estendere la procedibilità a querela a specifici reati contro la persona e contro il patrimonio con pena non superiore nel minimo a due anni, salva la procedibilità d’ufficio, se la vittima è incapace per età o infermità.
  • Pene Sostitutive – Le nuove pene sostitutive (detenzione domiciliare, semilibertà, lavoro di pubblica utilità e pena pecuniaria) saranno direttamente irrogabili dal giudice della cognizione, entro il limite di quattro anni di pena inflitta. E’ esclusa la sospensione condizionale.
  • Particolare tenuità del fatto – Delega al Governo per estendere l’ambito di applicazione della causa di non punibilità, di cui all’articolo 131 bis c.p., ai reati puniti con pena edittale non superiore nel minimo a due anni.
  • Messa alla Prova – Delega al Governo per estendere l’ambito di applicazione dell’art. 168 bis c.p. a specifici reati, puniti con pena detentiva non superiore a 6 anni, che si prestino a percorsi di riparazione; potrà essere proposta anche dal PM.

Scarica la bozza del fascicolo emendamenti e gli emendamenti approvati (AC 2435).

Illegittima la sospensione della prescrizione per Covid

La Corte Costituzionale, con sentenza 140 depositata il 6 luglio 2021, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 83, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.

Secondo la Corte “Contrasta con il principio di legalità la sospensione della prescrizione prevista qualora il capo dell’ufficio giudiziario adotti un provvedimento di rinvio dell’udienza penale, nell’ambito di misure organizzative volte a contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e a contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”.

In particolare, la Corte ha ravvisato la violazione del principio di legalità (sancito dall’articolo 25, secondo comma, della Costituzione) perché il rinvio delle udienze, cui si ricollega la sospensione della prescrizione, costituisce il contenuto soltanto eventuale di una misura organizzativa che il capo dell’ufficio giudiziario può adottare, quale facoltà solo genericamente delimitata dalla legge quanto ai suoi presupposti e alle finalità da perseguire.

La previsione normativa della sospensione del decorso della prescrizione ha valenza sostanziale in quanto determina un allungamento complessivo del termine di estinzione del reato e, dunque, ricade nell’area di applicazione del principio di legalità che richiede – proprio perché incide sulla punibilità – che la fattispecie estintiva sia determinata nei suoi elementi costitutivi in modo da assicurare un sufficiente grado di conoscenza o di conoscibilità.

La norma censurata, nel prevedere una fattispecie di sospensione del termine di prescrizione, rinvia a una regola processuale non riconducibile alle ipotesi indicate nell’articolo 159 del Codice penale, in quanto il suo contenuto è definito integralmente dalle misure organizzative del capo dell’ufficio giudiziario, «così esibendo un radicale deficit di determinatezza, per legge, della fattispecie, con conseguente lesione del principio di legalità limitatamente alla ricaduta di tale regola sul decorso della prescrizione.

Autorevoli studiosi hanno già sottolineato come medesimi principi debbano valere anche per il regime prescrizionale introdotto dalla c.d. riforma Bonafede per la quale è in corso il dibattito sulla modifica.

Scarica qui il testo integrale della sentenza e il comunicato stampa della Consulta.

Abuso edilizio prescritto: revoca dell’ordine di demolizione

ordine demolizione abuso edilizioLa Corte di Cassazione sezione terza penale, con sentenza 9915/2021 ha dichiarato che l’estinzione per prescrizione del reato di costruzione abusiva dichiarata dal giudice d’appello comporta la conseguente dichiarazione di revoca dell’ordine di demolizione impartito con la sentenza di primo grado, atteso che questo consegue alle sole sentenze di condanna per il reato di cui all’art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 come disposto dall’art. 31, comma nono, del citato d.P.R. (Sez. 3, n. 8409/07 del 30/11/2006, Muggianu, Rv. 235952).

Scarica qui la sentenza integrale.

Legittima la sospensione della prescrizione penale causa Covid-19

corte costituzionale 278 2020La Corte Costituzionale con sentenza n. 278/2020 depositata il 23.12.2020 ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai Tribunali di Roma, Siena e Spoleto in merito alla sospensione della prescrizione introdotta dell’art. 83 comma 4 d.l. n. 18/2020, nella parte in cui prevede che lo stabilito periodo di sospensione della prescrizione debba applicarsi anche ai fatti di reato commessi anteriormente alla sua entrata in vigore.

Secondo la Consulta, la sospensione della prescrizione disposta dai decreti legge n. 18 e n. 23 del 2020, emanati per contrastare l’emergenza COVID-19, non è costituzionalmente illegittima in quanto è ancorata alla sospensione dei processi dal 9 marzo all’11 maggio 2020, prevista per fronteggiare l’emergenza sanitaria. La cosiddetta “sospensione COVID” rientra infatti nella causa generale di sospensione della prescrizione stabilita dall’articolo 159 del Codice penale – che prevede, appunto, che il corso della prescrizione rimanga sospeso ogniqualvolta la sospensione del procedimento o del processo penale sia imposta da una particolare disposizione di legge – e quindi non contrasta con il principio costituzionale di irretroattività della legge penale più sfavorevole.

È uno dei passaggi della sentenza n. 278 depositata oggi (redattore Giovanni Amoroso), con cui la Corte costituzionale – come già anticipato nel comunicato stampa del 18 novembre scorso – ha dichiarato in parte non fondate e in parte inammissibili le questioni sollevate dai Tribunali di Siena, di Spoleto e di Roma sull’applicabilità della sospensione della prescrizione anche ai processi per reati commessi prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, per il periodo 9 marzo -11 maggio 2020.

In particolare, il Giudice delle leggi ha dichiarato la non fondatezza delle questioni con riferimento al principio di legalità sancito dall’articolo 25 della Costituzione, mentre è stata dichiarata l’inammissibilità con riferimento ai parametri europei richiamati dall’articolo 117, primo comma, della Costituzione.

Il principio di legalità – ha precisato la Corte – richiede che l’autore del reato non solo debba essere posto in grado di conoscere in anticipo quale sia la condotta penalmente sanzionata e la pena irrogabile, ma, si legge in un passaggio della sentenza, “deve avere anche previa consapevolezza della disciplina concernente la dimensione temporale in cui sarà possibile l’accertamento del processo, con carattere di definitività, della sua responsabilità penale (ossia la durata del tempo di prescrizione) anche se ciò non comporta la precisa determinazione del dies ad quem in cui maturerà la prescrizione”.

In tema di sospensione della prescrizione, l’articolo 159 del Codice penale “ha una funzione di cerniera”, spiega la sentenza, perché contiene, da un lato, “una causa generale di sospensione” che scatta quando la sospensione del procedimento o del processo è imposta da una particolare disposizione di legge, e, dall’altro lato, un elenco di casi particolari.

Nelle vicende da cui sono nate le questioni portate all’esame della Corte, opera proprio tale causa generale di sospensione.

La temporanea stasi ex lege del procedimento o del processo determina, in via generale, una parentesi del decorso del tempo della prescrizione, le cui conseguenze investono tutte le parti: la pubblica accusa, la persona offesa costituita parte civile e l’imputato. Così come l’azione penale e la pretesa risarcitoria hanno un temporaneo arresto, per tutelare l’equilibrio dei valori in gioco è sospeso anche il termine per l’indagato o per l’imputato.

La Corte, nel ricondurre la nuova causa di sospensione del processo alla causa generale prevista dall’art. 159 del Codice penale – come tale applicabile anche a condotte pregresse – ha poi precisato che essa non può decorrere da una data anteriore alla legge che la prevede.

Nella sentenza si legge, infine, che la breve durata della sospensione dei processi, e quindi del decorso della prescrizione, è pienamente compatibile con il canone della ragionevole durata del processo. Inoltre, sul piano della ragionevolezza e della proporzionalità, la norma è giustificata dalla tutela del bene della salute collettiva per contenere il rischio di contagio da COVID-19 in un momento di eccezionale emergenza sanitaria.

Scarica qui la sentenza integrale.

Decreto Ristori-bis: disposizioni in tema di processo penale

decreto ristori bisIl decreto legge 9.11.2020 n. 149, c.d. “Ristori-bis” introduce due nuovi vulnera al principio di oralità, a quello di irretroattività e in generale al diritto di difesa.
L’art. 23 introduce il c.d. appello “cartolare”.
Dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fuori dai casi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l’imputato manifesti la volontà di comparire.
Entro il decimo giorno precedente l’udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica. La cancelleria invia l’atto immediatamente, per via telematica ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l’udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d’appello per via telematica.
La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l’imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all’udienza.
L’art. 24 introduce una nuova ipotesi di sospensione della prescrizione per il periodo emergenziale.
Dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, i giudizi penali sono sospesi durante il tempo in cui l’udienza è rinviata per l’assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell’imputato in procedimento connesso i quali siano stati citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l’assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall’obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della salute.
Per lo stesso periodo di tempo sono sospesi il corso della prescrizione e i termini previsti per la custodia cautelare dall’art. 303 c.p.p.
Scarica qui il testo integrale del decreto Ristori-bis.