Testamento olografo: ultimi orientamenti

La recente ordinanza n. 17356/2026 della Corte di Cassazione affronta il tema della validità formale del testamento olografo, con particolare riguardo all’incompletezza della data e ai presupposti della convalida ex art. 590 c.c. La Suprema Corte ribadisce che la data, comprensiva di giorno, mese e anno, costituisce un requisito essenziale del testamento olografo ai sensi dell’art. 602 c.c., in quanto consente di verificare la capacità del testatore, stabilire la successione tra più disposizioni testamentarie e ricostruire il contesto cronologico della manifestazione di volontà.

La pronuncia evidenzia altresì il rilievo grafologico-forense della data, quale elemento strutturale utile all’accertamento dell’autenticità e della genuinità del documento.

Nel caso esaminato, il testamento riportava esclusivamente l’anno di redazione. La S.C. ha confermato l’annullabilità dell’atto, ritenendo che l’incompletezza della data integri un vizio formale autonomamente rilevante, indipendentemente dall’esistenza di un concreto interesse alla verifica cronologica.

È stato inoltre escluso che dichiarazioni rese dagli eredi possano assumere valore di confessione giudiziale, qualificandole come meri elementi indiziari. Particolare attenzione è dedicata all’interpretazione dell’art. 590 c.c.: la convalida del testamento invalido richiede non solo la conoscenza effettiva del vizio, ma anche una condotta positiva e volontaria diretta all’esecuzione della disposizione testamentaria. Comportamenti meramente passivi o conservativi, come l’utilizzo di beni ereditari, non sono sufficienti a integrare una conferma tacita dell’atto.

La decisione conferma infine che l’istituto della convalida opera sia per le ipotesi di nullità sia per quelle di annullabilità, con l’unica eccezione dei casi di apocrifia della scheda testamentaria. La pronuncia rafforza così l’orientamento rigoroso della giurisprudenza in materia di requisiti formali del testamento olografo, valorizzando la funzione giuridica, probatoria e identificativa della data nell’ambito della tutela della volontà testamentaria.

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Riforma dei reati agroalimentari

È stata pubblicata in GU la Legge 21 aprile 2026, n. 75, in vigore dal prossimo 29 maggio, che introduce un articolato rafforzamento del sistema sanzionatorio in materia agroalimentare.

La novità di maggior rilievo per il settore è il nuovo reato di frode alimentare (art. 517-sexies c.p.), che punisce chi, nell’esercizio dell’attività d’impresa, pone in commercio alimenti, acque o bevande non genuini o sostanzialmente difformi da quanto dichiarato, con il duplice fine di indurre in errore il compratore e di trarne profitto.

Ulteriori disposizioni di rilievo:

  • Commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-septies c.p.) – introduce un nuovo reato per l’utilizzo di indicazioni o segni falsi o ingannevoli idonei a trarre in inganno il consumatore su origine, qualità o quantità dei prodotti;
  • Contrassegno volontario per prodotti DOP e IGP (art. 6) – il contrassegno, realizzato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e qualificato come carta valori, sarà dotato di caratteristiche di sicurezza idonee a garantire autenticità, tracciabilità e protezione contro contraffazioni e falsificazioni;
  • Rintracciabilità (art. 8) – incremento significativo delle sanzioni amministrative per violazioni degli obblighi documentali previsti dall’art. 18 del Regolamento (CE) n. 178/2002, con importi fino a 150.000 euro;
  • Cabina di regia per i controlli agroalimentari (art. 16) – istituito presso il MASAF un organismo di coordinamento dei controlli, con la partecipazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

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La cancellazione della società estingue l’illecito 231

società cancellata estinzione 231La questione dell’equiparazione tra la cancellazione della società dal registro delle imprese e la morte del reo, con la conseguente estinzione dell’illecito amministrativo previsto dal D.Lgs. 231/2001, è stata oggetto di un acceso dibattito giurisprudenziale che ha visto contrapporsi due orientamenti principali

Un primo orientamento, più rigoroso, esclude che la cancellazione dell’ente possa determinare l’estinzione dell’illecito. Le argomentazioni a sostegno di questa tesi si fonda soprattutto sul principio di tassatività delle cause estintive dei reati, che costituiscono un numerus clausus e non sono suscettibili di interpretazione estensiva

Il D.Lgs. n. 231/2001 ha previsto specifiche cause estintive, come l’amnistia (art. 8, comma 2) e la prescrizione (art. 67), senza menzionare l’estinzione dell’ente.

La giurisprudenza delle Sezioni Unite ha stabilito che il fallimento (ora liquidazione giudiziale) non estingue l’illecito amministrativo dell’ente, rendendo incoerente una diversa soluzione per la cancellazione volontaria.

Il rinvio operato dall’art. 35 del D.Lgs. n. 231/2001 alle disposizioni processuali relative all’imputato è condizionato dalla clausola “in quanto compatibili”, che ne limita l’applicazione indiscriminata.

Un secondo e più recente orientamento, avallato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 25648 del 2024, giunge alla conclusione opposta, affermando che la cancellazione della società dal registro delle imprese determina l’estinzione dell’illecito amministrativo. Questa posizione si basa sulla valorizzazione della riforma del diritto societario del 2003, la quale ha attribuito alla cancellazione un’efficacia costitutiva, determinando l’estinzione irreversibile della società ai sensi dell’art. 2495, secondo comma, del codice civile. Di conseguenza, venendo meno il soggetto giuridico, le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001 perderebbero la loro funzione. Le sanzioni interdittive sarebbero inapplicabili per assenza del destinatario e della sua attività, mentre quelle pecuniarie, volte a colpire il patrimonio dell’ente per limitarne l’operatività, risulterebbero inutili. Inoltre, un’eventuale sopravvivenza della responsabilità finirebbe per gravare su soggetti terzi, come i soci o i liquidatori, in violazione del principio di personalità della responsabilità sancito dall’art. 27 della Costituzione, principio di cui l’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2001 è espressione.

Tale il dettato della pronuncia 16218/2026 della S.C. di Cassazione sezione VII penale, depositata il 5.5.2026.

La Corte ha inoltre precisato che l’estinzione non è assimilabile alle vicende modificative dell’ente (trasformazione, fusione, scissione), che presuppongono la continuità del soggetto giuridico, né alla liquidazione giudiziale, che non comporta l’immediata estinzione della società.

Infine, viene sottolineato che l’effetto estintivo opera indipendentemente dalla natura “fisiologica” o “fraudolenta” della cancellazione, in quanto l’art. 2495 c.c. prevede un meccanismo di portata generale.

Scarica qui la sentenza 16218/2026 citata.

 

Resistenza a pubblico ufficiale e concorso del passeggero

Con la sentenza n. 10510 del 19 marzo 2026, la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione è intervenuta per delineare con precisione i confini della responsabilità a titolo di concorso morale del passeggero nel reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), commesso dal conducente di un veicolo datosi alla fuga. La Corte ha stabilito che la mera presenza a bordo del mezzo e una generica adesione all’intento di fuggire non sono sufficienti a configurare il concorso, essendo necessario un contributo eziologicamente rilevante che rafforzi il proposito criminoso dell’autore materiale o ne aggravi gli effetti.

La vicenda trae origine da un’ordinanza con cui il Tribunale di Roma, in sede di appello cautelare, aveva applicato una misura restrittiva nei confronti di un soggetto, indagato per concorso in resistenza a pubblico ufficiale. Questi, in qualità di passeggero di un’autovettura, si era dato alla fuga insieme al conducente (rimasto non identificato) a fronte dell’alt intimato dai Carabinieri. La fuga, caratterizzata da manovre pericolose, si era conclusa con un impatto contro il veicolo dei militari, a seguito del quale l’indagato aveva proseguito la fuga a piedi.

Il Tribunale dell’appello cautelare aveva ritenuto sussistente la gravità indiziaria sulla base del seguente principio:

deve rispondere di resistenza a pubblico ufficiale in concorso colui che «essendo passeggero a bordo di un’autovettura, accetti di condividere ogni possibilità di fuga, offerta dalla vettura stessa, così dimostrando di aderire all’intento di sfuggire alla cattura».

Secondo tale impostazione, la semplice accettazione del rischio e la condivisione delle modalità della fuga sarebbero state sufficienti a fondare la responsabilità concorsuale del passeggero.

La Suprema Corte ha annullato tale ordinanza censurando radicalmente l’enunciato del Tribunale. I giudici di legittimità hanno chiarito che tale principio “non è condivisibile, se l’adesione, quale atteggiamento della volontà, non si traduca in un contributo eziologicamente rilevante alla condotta offensiva del bene giuridico protetto“.

La Corte ha ribadito i consolidati principi in materia di concorso morale, specificando che per la sua configurabilità è necessario un apporto concreto e causalmente orientato. In particolare, con riferimento al delitto di cui all’art. 337 c.p., la Cassazione ha affermato che “integra il concorso morale nel delitto di cui all’art. 337 cod. pen. la condotta di chi, assistendo ad una resistenza attiva posta in essere con violenza da altra persona nei confronti di pubblici ufficiali, rafforzi l’altrui azione offensiva, o ne aggravi gli effetti, ad esempio pronunciando espressioni intimidatorie all’indirizzo di taluno dei soggetti passivi”.

In termini più generali, la rilevanza causale del contributo del concorrente morale si manifesta solo quando questo sia in grado di consolidare un proposito criminoso già esistente ma ancora incerto, aumentandone le probabilità di realizzazione.

Infine, la Corte ha escluso che la fuga a piedi del passeggero, successiva all’interruzione della marcia del veicolo, potesse assumere rilevanza ai fini della responsabilità concorsuale. Tale comportamento, infatti, è stato qualificato come una “condotta realizzata quando il reato si era ormai consumato” e, pertanto, inidonea a configurare un’azione di istigazione o rafforzamento rispetto alla precedente guida pericolosa del conducente.

Scarica qui la sentenza integrale.

 

Il nostro intervento a Radio Magenta sul referendum giustizia

Complimenti ai nostri Francesca Aliverti e Pietro Gabriele Roveda per l’intervento chiaro ed esaustivo nella rubrica Incontri e Racconti su Radio Magenta.

Si è discusso dell’imminente referendum costituzionale confermativo sulla Giustizia previsto per i giorni 22 e 23 marzo 2026.

Grazie a Roberto Garagiola per il cortese invito.

Clicca qui per assistere alla puntata integrale.