Testamento falso: non basta il criterio del “cui prodest”

 

testamento falsoL’interesse del beneficiario (criterio del “cui prodest”) non è elemento sufficiente a ritenere quest’ultimo responsabile della formazione di un testamento falso.

Lo ha statuito la S.C. di Cassazione Sezione V penale con sentenza 29877/2020.

In tale pronuncia si legge che le Sezioni Unite Andreotti hanno definito “superata e ormai ripudiata la teoria del cui prodest”, affermando che la generica ed equivoca individuazione di un’area di “interesse” al compimento del delitto (in quel caso un omicidio) costituisce solo ragione di sospetto, supposizione o argomento congetturale, tenuto conto altresì dell’incerta prova circa l’esclusività o la molteplicità dei moventi del delitto (Sez. Unite n. 45276 del 30/10/2003).

In sintesi l’elemento de “l’interesse” può rappresentare un indizio utile ai sensi dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. ove risponda ai requisiti di certezza, gravità e precisione, ma richiede, poi, la convergenza di ulteriore circostanze che, valutate prima singolarmente e poi globalmente, ne comportino la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Sez. Unite, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678).

Nella specie l’elemento de “l’interesse”, come esposto dai giudici di merito, è dotato di certezza, gravità e precisione.

Nel caso di cui si discute, entrambi i testamenti falsi contengono disposizioni favorevoli solo all’imputato che, per effetto di esse, diviene erede unico ed universale acquisendo l’intero asse ereditario ammontante ad un valore di gran lunga superiore ai 15 milioni di euro, avocando a sé anche il cospicuo patrimonio immobiliare che, in base ai testamenti del 2005 e 2009, era stato “disperso” in legati aventi ad oggetto appartamenti in zone di pregio.

Questo dato oggettivo — qualunque sia la formula che si intende impiegare per definirlo — risponde ai requisiti di certezza (alla luce della verifica processuale circa la sua sussistenza), gravità (espressa dalla sua rilevante capacità dimostrativa in ragione della sua immediata pertinenza al thema probandum) e specificità (data la univocità e insuscettibilità di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile).

È indubbio che il beneficiario esclusivo dei due atti falsi sia solo e soltanto l’imputato, poiché è l’unico soggetto che, in base al contenuto delle nuove disposizioni, accresce il proprio asse ereditario in pregiudizio dei numerosi legatari, che restano addirittura esclusi dall’ultima disposizione.

Sostenere il contrario significa sovvertire l’ordine della realtà fattuale prima ancora che della logica: non vi è alcun soggetto diverso dall’imputato che sia favorito dalle nuove disposizioni della de cuius; tutti i legatari ne risultano pregiudicati perché estromessi dalla successione.

La individuazione del soggetto “beneficiato” va compiuta, ovviamente, ex ante al momento del confezionamento dell’atto falso, non ex post nella verifica delle conseguenze dannose che la scoperta della falsità ha prodotto a carico del responsabile, poiché, di regola, chi compie un illecito di tale natura confida nel fatto di non essere scoperto, e di assicurarsi i benefici scaturenti dall’atto falso.

Ergo, a dispetto di quanto sostenuto in ricorso, è incontestabile che gli atti falsi, nel loro contenuto, giovino solo all’imputato.

Tuttavia, prosegue la sentenza, l’elemento esaminato, per quanto pregnante, ha valenza indiziaria e, dunque, da solo non è sufficiente a fondare una affermazione di responsabilità dato che, si ripete, l’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. postula che gli indizi siano plurimi (almeno due) e concordanti vale a dire che si muovano nella stessa direzione, siano logicamente dello stesso segno, non si pongano in contraddizione tra loro.

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Quando il mobbing può diventare stalking

mobbing-stalkingLa persecuzione sul luogo di lavoro (c.d. mobbing), può assumere rilevanza come reato di atti persecutori (c.d. stalking).

Lo ha affermato la S.C. di Cassazione Sezione V penale, con sentenza 31273/2020.

Si legge infatti in tale provvedimento che il delitto di atti persecutori – che ha natura di reato abituale e di danno – è integrato dalla necessaria reiterazione dei comportamenti descritti dalla norma incriminatrice e dal loro effettivo inserimento nella sequenza causale che porta alla determinazione dell’evento, che deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, sicché ciò che rileva è la identificabilità di questi quali segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione di uno degli eventi, alternativamente previsti dalla norma incriminatrice (ex multis Sez. 5, n. 7899 del 14/01/2019, P., Rv. 275381), che condividono il medesimo nucleo essenziale, rappresentato dallo stato di prostrazione psicologica della vittima delle condotte persecutorie (Sez. 5, n. 11931 del 28/01/2020, R., Rv. 278984).

Ed è siffatto nucleo essenziale a qualificare giuridicamente la condotta che può, invero, esplicarsi con modalità atipica, in qualsivoglia ambito della vita, purché sia idonea a ledere il bene interesse tutelato, e dunque la libertà morale della persona offesa, all’esito della necessaria verifica causale.

In altri termini, il contesto entro il quale si situa la condotta persecutoria è del tutto irrilevante, quando la stessa abbia determinato un vulnus alla libera autodeterminazione della persona offesa, determinando uno degli eventi previsti dall’art. 612-bis c.p.. Ed assume mero contenuto descrittivo, che peraltro registra ma non limita la varietà degli ambiti fenomenologici, il riferimento a diverse declinazioni del reato, correlate a specifiche “ambientazioni” (cd. stalking condominiale, giudiziario…).

Ne consegue le condotte di mobbing possono ben essere ricondotte nell’alveo precettivo di cui all’art. 612-bis c.p. laddove quella “mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti, convergenti nell’esprimere ostilità verso la vittima e preordinati a mortificare e a isolare il dipendente nell’ambiente di lavoro”, elaborata dalla giurisprudenza civile come essenza del fenomeno, sia idonea a cagionare uno degli eventi delineati dalla norma incriminatrice.

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Decreto Ristori-bis: disposizioni in tema di processo penale

decreto ristori bisIl decreto legge 9.11.2020 n. 149, c.d. “Ristori-bis” introduce due nuovi vulnera al principio di oralità, a quello di irretroattività e in generale al diritto di difesa.
L’art. 23 introduce il c.d. appello “cartolare”.
Dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fuori dai casi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l’imputato manifesti la volontà di comparire.
Entro il decimo giorno precedente l’udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica. La cancelleria invia l’atto immediatamente, per via telematica ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l’udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d’appello per via telematica.
La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l’imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all’udienza.
L’art. 24 introduce una nuova ipotesi di sospensione della prescrizione per il periodo emergenziale.
Dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, i giudizi penali sono sospesi durante il tempo in cui l’udienza è rinviata per l’assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell’imputato in procedimento connesso i quali siano stati citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l’assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall’obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della salute.
Per lo stesso periodo di tempo sono sospesi il corso della prescrizione e i termini previsti per la custodia cautelare dall’art. 303 c.p.p.
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Zone rosse, arancioni e gialle: i chiarimenti del Viminale

circolare viminaleIl Ministero dell’Interno, con la Circolare del 7 novembre 2020, indirizzata ai Prefetti, ha fornito chiarimenti in ordine alle misure adottate dal DPCM 3 novembre 2020 per le tre aree in cui è stato suddiviso il territorio italiano.

Scarica qui il testo integrale della circolare.