Spese universitarie (tendenzialmente) ordinarie

Spese università non straordinarieLa S.C. di Cassazione, Sezione I civile, con sentenza 34100 del 12.11.2021 ha dichiarato che le spese per l’istruzione universitaria di un figlio non hanno la qualifica di spese straordinarie.

Devono infatti intendersi spese “straordinarie” quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’art.155 cod. civ. e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell’assegno “cumulativo” (Cass., Sez. I, 8/06/2012, n. 9372).

Recentemente la S.C. aveva anche già affermato che «in materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, occorre in via sostanziale distinguere tra:

  1. gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità;
  2. le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell’assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell’adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio» (Cass., Sez. I, 13/01/2021, n. 379).

Secondo la S.C., pertanto è errato escludere puramente e semplicemente le spese per l’istruzione universitaria del figlio dalle spese ordinarie senza che ne siano evidenziati i caratteri imprevedibilità ed imponderabilità che contribuiscono ad includerle le spese straordinarie.

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Il marchio Milan non può essere registrato a livello internazionale

milan vs milan marchioSecondo il Tribunale UE il marchio della A.C. Milan S.p.A. non può essere registrato a livello internazionale poiché il marchio denominativo tedesco milan®, risulta già depositato nel 1984, e registrato nel 1988, da una società tedesca che commercializza servizi di cancelleria, la InterES Handels-und Dienstleistungs Gesellschaft mbH & Co KG.

Nel 2017 la società rossonera ha presentato domanda di registrazione del marchio all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

InterES si è opposta alla registrazione del marchio di AC Milan che ha poi interposto opposizione avanti al Tribunale dell’Unione Europea.

La Corte con sentenza 10.11.2021 nel caso T-353/20 ha respinto il ricorso del club rossonero sottolineando che l’elevata somiglianza fonetica e visiva dei due marchi comporta un rischio di confusione da parte dei consumatori.

Leggi qui il provvedimento del Tribunale UE e scarica qui il relativo comunicato stampa.

Indebito utilizzo di carta di credito altrui

carta di credito altrui indebito utilizzoIn tema di indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento, la Seconda Sezione penale della Suprema Corte con sentenza 18609/2021 del 12.5.2021 ha affermato che, anche qualora l’uso dello strumento di pagamento da parte di terzi sia stato delegato dal titolare, non opera l’esimente del consenso dell’avente diritto, poiché la disposizione di cui all’art. 493-ter cod. pen. tutela non solo il patrimonio personale di quest’ultimo, ma anche gli interessi pubblici alla sicurezza delle transazioni commerciali e alla fiducia nell’utilizzazione di tali strumenti da parte dei consociati.

Questa interpretazione è suffragata dalla natura della norma che sanziona l’uso indebito di carte di credito e di pagamento, pacificamente diretta alla tutela non solo del patrimonio personale del titolare dello strumento di pagamento o prelievo (Sez. 6, n. 29821 del 24/04/2012, Battigaglia, Rv. 253175), ma anche degli interessi pubblici alla sicurezza delle transazioni commerciali e alla fiducia nell’utilizzazione da parte dei consociati di quegli strumenti («interessi legati segnatamente all’esigenza di prevenire, di fronte ad una sempre più ampia diffusione delle carte di credito e dei documenti similari, il pregiudizio che l’indebita disponibilità dei medesimi e in grado di arrecare alla sicurezza e speditezza del traffico giuridico e, di riflesso, alla “fiducia” che in essi ripone il sistema economico e finanziario»: Corte cost., n. 302 del 19/7/2000); per tale ragione si e affermato che “la norma incriminatrice mira, in positivo, a presidiare il regolare e sicuro svolgimento dell’attività finanziaria attraverso mezzi sostitutivi del contante, ormai largamente penetrati nel tessuto economico“, con la conseguenza che “è giocoforza ritenere che le condotte da essa represse assumano – come del resto riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità in sede di analisi dei rapporti tra la fattispecie criminosa in questione ed i reati di truffa e di ricettazione – una dimensione lesiva che comunque trascende il mero patrimonio individuale, per estendersi, in modo più o meno diretto, a valori riconducibili agli ambiti categoriali dell’ordine pubblico o economico, che dir si voglia, e della fede pubblica“.

Ciò ha portato a riconoscere la natura plurioffensiva del reato in esame (Sez. 2, n. 15834 del 08/04/2011, Bonassi, Rv. 250516; Sez. 2, n. 47135 del 25/09/2019, Lucarelli, Rv. 277683).

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