Indebito utilizzo di carta di credito altrui

carta di credito altrui indebito utilizzoIn tema di indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento, la Seconda Sezione penale della Suprema Corte con sentenza 18609/2021 del 12.5.2021 ha affermato che, anche qualora l’uso dello strumento di pagamento da parte di terzi sia stato delegato dal titolare, non opera l’esimente del consenso dell’avente diritto, poiché la disposizione di cui all’art. 493-ter cod. pen. tutela non solo il patrimonio personale di quest’ultimo, ma anche gli interessi pubblici alla sicurezza delle transazioni commerciali e alla fiducia nell’utilizzazione di tali strumenti da parte dei consociati.

Questa interpretazione è suffragata dalla natura della norma che sanziona l’uso indebito di carte di credito e di pagamento, pacificamente diretta alla tutela non solo del patrimonio personale del titolare dello strumento di pagamento o prelievo (Sez. 6, n. 29821 del 24/04/2012, Battigaglia, Rv. 253175), ma anche degli interessi pubblici alla sicurezza delle transazioni commerciali e alla fiducia nell’utilizzazione da parte dei consociati di quegli strumenti («interessi legati segnatamente all’esigenza di prevenire, di fronte ad una sempre più ampia diffusione delle carte di credito e dei documenti similari, il pregiudizio che l’indebita disponibilità dei medesimi e in grado di arrecare alla sicurezza e speditezza del traffico giuridico e, di riflesso, alla “fiducia” che in essi ripone il sistema economico e finanziario»: Corte cost., n. 302 del 19/7/2000); per tale ragione si e affermato che “la norma incriminatrice mira, in positivo, a presidiare il regolare e sicuro svolgimento dell’attività finanziaria attraverso mezzi sostitutivi del contante, ormai largamente penetrati nel tessuto economico“, con la conseguenza che “è giocoforza ritenere che le condotte da essa represse assumano – come del resto riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità in sede di analisi dei rapporti tra la fattispecie criminosa in questione ed i reati di truffa e di ricettazione – una dimensione lesiva che comunque trascende il mero patrimonio individuale, per estendersi, in modo più o meno diretto, a valori riconducibili agli ambiti categoriali dell’ordine pubblico o economico, che dir si voglia, e della fede pubblica“.

Ciò ha portato a riconoscere la natura plurioffensiva del reato in esame (Sez. 2, n. 15834 del 08/04/2011, Bonassi, Rv. 250516; Sez. 2, n. 47135 del 25/09/2019, Lucarelli, Rv. 277683).

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Patto fiduciario su immobili: non occorre la forma scritta

patto fiduciario immobiliLe Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 6 marzo 2020, n. 6459 hanno affermato che il patto fiduciario è da considerarsi analogo all’istituto del mandato senza rappresentanza e pertanto non è necessaria la forma scritta a fini di validità, nemmeno quando abbia ad oggetto un bene immobile.
Pertanto, una volta provato in giudizio, il patto fiduciario relativo a un acquisto di un bene immobile effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, giustifica l’accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di ritrasferimento del bene.
L’obbligo di ritrasferimento dell’immobile discende infatti direttamente dal patto, anche verbale, e l’eventuale dichiarazione scritta del fiduciario che riconosce l’intestazione dell’immobile e promette di ritrasferirlo al fiduciante è da considerare come semplice promessa di pagamento, che conferma l’esistenza del preesistente rapporto di fiducia.
Come tale, la promessa ha l’effetto di invertire l’onere probatorio e di esentare il fiduciante a dare prova del rapporto, ormai presunto fino a prova contraria.
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