Foto in un centro estetico: non basta il contratto, ma occorre un consenso espresso

Per scattare fotografie del corpo di una cliente in un centro estetico non è sufficiente una generica firma apposta sulla documentazione contrattuale. Il centro estetico, quale titolare del trattamento, deve dimostrare di aver ottenuto un consenso espresso che risponda alla normativa in tema di trattamento dati personali (GDPR e d.lgs 196/2003).

È quanto stabilito dalla S.C. di Cassazione, Sezione V civile nell’ordinanza 25117/2026 dell’8.9.2026.

L’art. 6 del GDPR, nello stabilire le condizioni di liceità del trattamento dei dati personali, dati tra cui rientra l’immagine fotografica della persona, richiede che debba ricorrere almeno una delle due condizioni ivi indicate e cioè:

a) che l’interessato abbia espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità (lett. a);

b) che il trattamento sia necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (lett. b).

Il «consenso dell’interessato», ai sensi dell’art. 4, punto 11 consiste in «qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento». Ne consegue che il consenso rilevante ai sensi del GDPR deve presentare specifici requisiti che si sostanziano in una manifestazione di volontà libera, specifica, informata ed inequivocabile dell’interessato.

Inoltre, quando il consenso dell’interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, come nel presente caso in cui è stata inserita nel “piano dei trattamenti”, la richiesta di consenso deve essere presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie e il mancato rispetto di tale condizione incide negativamente sulla dichiarazione, tanto è vero che la norma prevede «Nessuna parte di una  tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente regolamento è vincolante».

Scarica qui l’ordinanza citata.

Testamento olografo: ultimi orientamenti

La recente ordinanza n. 17356/2026 della Corte di Cassazione affronta il tema della validità formale del testamento olografo, con particolare riguardo all’incompletezza della data e ai presupposti della convalida ex art. 590 c.c. La Suprema Corte ribadisce che la data, comprensiva di giorno, mese e anno, costituisce un requisito essenziale del testamento olografo ai sensi dell’art. 602 c.c., in quanto consente di verificare la capacità del testatore, stabilire la successione tra più disposizioni testamentarie e ricostruire il contesto cronologico della manifestazione di volontà.

La pronuncia evidenzia altresì il rilievo grafologico-forense della data, quale elemento strutturale utile all’accertamento dell’autenticità e della genuinità del documento.

Nel caso esaminato, il testamento riportava esclusivamente l’anno di redazione. La S.C. ha confermato l’annullabilità dell’atto, ritenendo che l’incompletezza della data integri un vizio formale autonomamente rilevante, indipendentemente dall’esistenza di un concreto interesse alla verifica cronologica.

È stato inoltre escluso che dichiarazioni rese dagli eredi possano assumere valore di confessione giudiziale, qualificandole come meri elementi indiziari. Particolare attenzione è dedicata all’interpretazione dell’art. 590 c.c.: la convalida del testamento invalido richiede non solo la conoscenza effettiva del vizio, ma anche una condotta positiva e volontaria diretta all’esecuzione della disposizione testamentaria. Comportamenti meramente passivi o conservativi, come l’utilizzo di beni ereditari, non sono sufficienti a integrare una conferma tacita dell’atto.

La decisione conferma infine che l’istituto della convalida opera sia per le ipotesi di nullità sia per quelle di annullabilità, con l’unica eccezione dei casi di apocrifia della scheda testamentaria. La pronuncia rafforza così l’orientamento rigoroso della giurisprudenza in materia di requisiti formali del testamento olografo, valorizzando la funzione giuridica, probatoria e identificativa della data nell’ambito della tutela della volontà testamentaria.

Scarica qui la pronuncia citata.

Il nostro intervento a Radio Magenta sul referendum giustizia

Complimenti ai nostri Francesca Aliverti e Pietro Gabriele Roveda per l’intervento chiaro ed esaustivo nella rubrica Incontri e Racconti su Radio Magenta.

Si è discusso dell’imminente referendum costituzionale confermativo sulla Giustizia previsto per i giorni 22 e 23 marzo 2026.

Grazie a Roberto Garagiola per il cortese invito.

Clicca qui per assistere alla puntata integrale.

Società estinta e responsabilità dei soci

L’art. 2495 co. 3 c.c. stabilisce “Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società”.

Nel solco quanto già stabilito dalla sentenza 3625/2025 le Sezioni Unite, la Corte di Cassazione, con ordinanza 30166 del 15 novembre 2025, ribadisce un principio fondamentale: la cancellazione della società dal Registro delle imprese non estingue i rapporti giuridici pendenti, che si trasferiscono automaticamente ai soci.

Viene affermato in particolare il seguente principio di diritto: “In tema di estinzione di una società di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, in caso di mancato esaurimento di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si verifica un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l’obbligazione della società si trasferisce ai soci, a prescindere dal fatto che questi abbiano o no percepito somme, con la conseguenza che questi subentrano nella posizione processuale della società estinta, diventando legittimati passivi nel processo in corso o in quello successivo. L’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, di cui all’art. 2495 del codice civile (comma 3, già comma 2), non rileva come condizione dell’azione, ma integra la misura massima dell’esposizione debitoria personale dei soci. Ne consegue che l’interesse ad agire del creditore non è escluso per il solo fatto della mancata riscossione di utili in base al bilancio finale di liquidazione, potendosi radicare in altre evenienze, quali, ad esempio, la sussistenza di sopravvenienze attive o la escussione di garanzie“.

Anche in assenza di distribuzione finale di somme, la sola qualità di socio al momento dell’estinzione basta a fondare la legittimazione passiva nelle controversie in corso o future.

La responsabilità rimane nei limiti di quanto ricevuto in liquidazione, secondo l’art. 2495 c.c., ma ciò non impedisce al creditore di agire contro il socio subentrante.

Scarica qui l’ordinanza 30166/2025 citata.

In vigore la legge in tema di Intelligenza Artificiale

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 23 settembre 2025 n. 132 la cui entrata in vigore è prevista per il 10.10.2025 sono intervenute importanti disposizioni in tema di utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale in vari settori.

Importante, con riguardo alle disposizioni sull’uso dell’intelligenza artificiale in materia di lavoro, l’art. 11 che stabilisce tra l’altro come “L’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali. Il datore di lavoro o il committente è tenuto a informare il lavoratore dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei casi e con le modalità di cui all’articolo 1 -bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152”.

L’art. 13, con riguardo alle professioni intellettuali, precisa che “1. L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera. 2. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo”.

L’art. 26 della Legge, “Modifiche al codice penale e ad ulteriori disposizioni penali”, interviene su alcune fattispecie penali, rilevanti anche ai fini della responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 tra cui:

  • l’art. 2637 Codice Civile – Aggiotaggio – “ Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. 2. La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale.
  • l’art. 185 D.Lgs. n. 58 del 24/02/1998 – Manipolazione del mercato – “Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale”.

È stata inoltre prevista una nuova fattispecie di reato, con l’introduzione dell’art. 612-quater c.p. (Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale) – “Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate”.

L’art. 24 prevede inoltre una delega al Governo affinché dia “precisazione dei criteri di imputazione della responsabilità penale delle persone fisiche e amministrativa degli enti per gli illeciti inerenti a sistemi di Intelligenza Artificiale, che tenga conto del livello effettivo di controllo dei sistemi predetti da parte dell’agente“.

Scarica qui la legge 132/2025 pubblicata sulla G.U.