Infortunio sul lavoro e marcatura CE

infortunio marcatura CEIl datore di lavoro risponde dell’infortunio di un lavoratore dovuto alla mancanza dei requisiti minimi di sicurezza di una macchina utilizzata nell’ambito della mansioni lavorative, senza che la marcatura di conformità CE possa valere come esonero da responsabilità.
E’ quanto statuito dalla S.C. di Cassazione, Sezione IV penale, con sentenza 6567/2020 in cui si legge: “Al riguardo della certificazione CE, va ribadito quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, ossia che il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati e risponde, pertanto, dell’infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità CE o l’affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarli dalla loro responsabilità.
In merito, questa Corte ha anche precisato che la responsabilità del costruttore, nel caso in cui l’evento dannoso sia stato provocato dall’inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non esclude la responsabilità del datore di lavoro sul quale grava l’obbligo di eliminare ogni fonte di percolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare la predetta macchina e di adottare tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori e che a detta regola può farsi eccezione nel solo caso in cui l’accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un vizio di progettazione o di costruzione di questa sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, impeditive di apprezzarne la sussistenza con l’ordinaria diligenza, il che non era nel caso di specie”.
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Covid-19 – Vademecum per la tutela dei lavoratori

check list covid tutela lavoroLa Regione Liguria ha redatto una utilissima check list di autocontrollo ai fini della tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
Il documento – certamente utile su tutto il territorio nazionale in vista della c.d. fase 2 – è stato redatto con l’obiettivo di fornire informazioni e stimolare l’autovalutazione del Datore di Lavoro nel rispetto delle specifiche caratteristiche dell’attività svolta, tenuto conto del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020, sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’Economia, del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro della Salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta nell’art. 1 c. 1 n. 9 del D.P.C.M. 11.03.2020. Lo stesso è perciò riferibile ad attività produttive e attività professionali.
Scarica qui:
– la check list di autocontrollo;
– le norme, circolari e ordinanze pubblicate sul sito del Ministero della Salute;
– il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020.