Fideiussioni ABI: la sentenza delle Sezioni Unite 24825/2026

La sentenza delle Sezioni Unite n. 24825/2026 tenta di riordinare la materia delle fideiussioni bancarie, dopo alcune pronunce non uniformi, soprattutto con riguardo alle fideiussioni stipulate fuori dal periodo 2002-2005 e a quelle di natura specifica. La S.C. sposta il baricentro dell’analisi dalla mera conformità testuale delle clausole al modello ABI all’accertamento rigoroso del fatto anticoncorrenziale.

Vengono indicati i limiti della forza probatoria del provvedimento di Banca d’Italia n. 55/2005 che – afferma la Cassazione – non può operare come prova privilegiata “senza confini”, ma soltanto entro il proprio perimetro temporale e oggettivo; fuori da tale ambito, esso degrada a mero elemento probatorio, da valutare unitamente ad altri dati istruttori

In tal modo la Corte contrasta l’idea, affermatasi in parte della giurisprudenza di merito, secondo cui la semplice riproduzione delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI (ossia le clausole “di reviviscenza”, “di sopravvivenza”, e “di rinuncia ai termini dell’art. 1957 c.c.”), basterebbe a dimostrare la nullità del contratto “a valle” anche molti anni dopo l’accertamento amministrativo.

Il secondo profilo di rilievo riguarda il riparto dell’onere della prova. La decisione riafferma la centralità dell’art. 2697 c.c.: chi deduce la nullità antitrust deve provare l’esistenza dell’intesa o pratica concordata rilevante al momento della stipulazione, nonché il nesso funzionale tra l’illecito “a monte” e il singolo contratto “a valle”.

La Corte, dunque, esclude che il carattere “seriale” della modulistica bancaria possa valere, da solo, come prova decisiva: la standardizzazione negoziale può essere indice, ma non coincide necessariamente con la collusione anticoncorrenziale.

Sul piano metodologico, la pronuncia richiama i giudici di merito a verifiche in concreto, caso per caso. Non sono più ammissibili controversie centrate sulla “geometria delle clausole” ma – al contrario – i giudizi devono vertere sulla ricostruzione fattuale del mercato e delle condotte degli operatori.

Con riguardo alle fideiussioni specifiche, la relativa nullità non può essere desunta automaticamente dal provvedimento del 2005 (riguardante le fideiussioni omnibus). La nullità, quindi, non dipende dal solo dato morfologico della somiglianza delle clausole, bensì dalla dimostrazione di una effettiva derivazione funzionale dall’intesa anticoncorrenziale.

Per quanto riguarda il rapporto tra nullità della clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c. e clausola di pagamento “a prima richiesta”, le Sezioni Unite (con una scelta conservativa) chiariscono che la nullità della deroga ai termini ex art. 1957 c.c. non travolge automaticamente la distinta clausola di pagamento immediato, la quale conserva una sua autonomia funzionale. Ne consegue che il creditore, ove tale clausola sia presente, evita la decadenza anche con una semplice istanza stragiudiziale inviata entro il termine, senza necessità di promuovere azione giudiziale.

In conclusione, la sentenza n. 24825/2026 segna una svolta di maturazione del contenzioso sulle fideiussioni ABI. Essa non ridimensiona la tutela antitrust, ma la rende più esigente sul piano probatorio e più accurata sul piano metodologico: meno presunzioni automatiche, più analisi del mercato; meno meccanismi seriali, più verifica del concreto collegamento tra intesa e contratto.

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Foto in un centro estetico: non basta il contratto, ma occorre un consenso espresso

Per scattare fotografie del corpo di una cliente in un centro estetico non è sufficiente una generica firma apposta sulla documentazione contrattuale. Il centro estetico, quale titolare del trattamento, deve dimostrare di aver ottenuto un consenso espresso che risponda alla normativa in tema di trattamento dati personali (GDPR e d.lgs 196/2003).

È quanto stabilito dalla S.C. di Cassazione, Sezione V civile nell’ordinanza 25117/2026 dell’8.9.2026.

L’art. 6 del GDPR, nello stabilire le condizioni di liceità del trattamento dei dati personali, dati tra cui rientra l’immagine fotografica della persona, richiede che debba ricorrere almeno una delle due condizioni ivi indicate e cioè:

a) che l’interessato abbia espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità (lett. a);

b) che il trattamento sia necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (lett. b).

Il «consenso dell’interessato», ai sensi dell’art. 4, punto 11 consiste in «qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento». Ne consegue che il consenso rilevante ai sensi del GDPR deve presentare specifici requisiti che si sostanziano in una manifestazione di volontà libera, specifica, informata ed inequivocabile dell’interessato.

Inoltre, quando il consenso dell’interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, come nel presente caso in cui è stata inserita nel “piano dei trattamenti”, la richiesta di consenso deve essere presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie e il mancato rispetto di tale condizione incide negativamente sulla dichiarazione, tanto è vero che la norma prevede «Nessuna parte di una  tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente regolamento è vincolante».

Scarica qui l’ordinanza citata.