Per scattare fotografie del corpo di una cliente in un centro estetico non è sufficiente una generica firma apposta sulla documentazione contrattuale. Il centro estetico, quale titolare del trattamento, deve dimostrare di aver ottenuto un consenso espresso che risponda alla normativa in tema di trattamento dati personali (GDPR e d.lgs 196/2003).
È quanto stabilito dalla S.C. di Cassazione, Sezione V civile nell’ordinanza 25117/2026 dell’8.9.2026.
L’art. 6 del GDPR, nello stabilire le condizioni di liceità del trattamento dei dati personali, dati tra cui rientra l’immagine fotografica della persona, richiede che debba ricorrere almeno una delle due condizioni ivi indicate e cioè:
a) che l’interessato abbia espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità (lett. a);
b) che il trattamento sia necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (lett. b).
Il «consenso dell’interessato», ai sensi dell’art. 4, punto 11 consiste in «qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento». Ne consegue che il consenso rilevante ai sensi del GDPR deve presentare specifici requisiti che si sostanziano in una manifestazione di volontà libera, specifica, informata ed inequivocabile dell’interessato.
Inoltre, quando il consenso dell’interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, come nel presente caso in cui è stata inserita nel “piano dei trattamenti”, la richiesta di consenso deve essere presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie e il mancato rispetto di tale condizione incide negativamente sulla dichiarazione, tanto è vero che la norma prevede «Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente regolamento è vincolante».
