Reati tributari e sanzioni 231

La Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Milano ha apposto il visto a un provvedimento di archiviazione del 30 giugno 2026, riguardante un procedimento relativo a reati tributari ex d.lgs. 74/2000 che, come noto comportano anche la possibile applicazione di sanzioni amministrative all’ente ai sensi del d.lgs. 231/2001, con la conseguente astratta possibilità di applicare:

  • la sanzione penale alla persona fisica autore del reato;
  • le sanzioni tributarie connesse all’imposta evasa/impagata;
  • la sanzione amministrativa 231 alla società contribuente.

Il provvedimento affronta il tema del doppio binario sanzionatorio tributario-231 alla luce del principio di proporzionalità, riconducendo al suo centro il nuovo art. 21-ter d.lgs. 74/2000 (introdotto dal d.lgs. 87/2024) quale clausola compensativa che impone al giudice di tener conto delle sanzioni già definitivamente irrogate al fine di evitare una risposta punitiva complessivamente sproporzionata.

La Procura Generale muove dalla progressiva trasformazione del ne bis in idem da garanzia processuale a garanzia sostanziale, convergente sul principio di proporzionalità ex art. 50 CDFUE e art. 4 Prot. 7 CEDU. In tale cornice, l’art. 21-ter genera uno «spazio sanzionatorio residuo» entro il quale il giudice è chiamato a calibrare la seconda sanzione; spazio che può azzerarsi integralmente, atteso che il verbo «ridurre» non postula una quota minima incomprimibile e ammette la «riduzione a zero» della sanzione ex d.lgs. 231/2001.

Nel caso concreto, la piena definizione della posizione tributaria unitamente alle rilevanti condotte riparatorie e organizzative dell’ente — tra cui l’internalizzazione dei lavoratori, la revisione dei rapporti con i fornitori e l’aggiornamento del Modello Organizzativo 231 — sono state ritenute idonee a soddisfare le finalità preventive e rieducative del sistema, rendendo superflua e sproporzionata l’irrogazione di un’ulteriore sanzione amministrativa dipendente da reato.

Scarica qui il provvedimento citato.

 

Riforma dei reati agroalimentari

È stata pubblicata in GU la Legge 21 aprile 2026, n. 75, in vigore dal prossimo 29 maggio, che introduce un articolato rafforzamento del sistema sanzionatorio in materia agroalimentare.

La novità di maggior rilievo per il settore è il nuovo reato di frode alimentare (art. 517-sexies c.p.), che punisce chi, nell’esercizio dell’attività d’impresa, pone in commercio alimenti, acque o bevande non genuini o sostanzialmente difformi da quanto dichiarato, con il duplice fine di indurre in errore il compratore e di trarne profitto.

Ulteriori disposizioni di rilievo:

  • Commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-septies c.p.) – introduce un nuovo reato per l’utilizzo di indicazioni o segni falsi o ingannevoli idonei a trarre in inganno il consumatore su origine, qualità o quantità dei prodotti;
  • Contrassegno volontario per prodotti DOP e IGP (art. 6) – il contrassegno, realizzato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e qualificato come carta valori, sarà dotato di caratteristiche di sicurezza idonee a garantire autenticità, tracciabilità e protezione contro contraffazioni e falsificazioni;
  • Rintracciabilità (art. 8) – incremento significativo delle sanzioni amministrative per violazioni degli obblighi documentali previsti dall’art. 18 del Regolamento (CE) n. 178/2002, con importi fino a 150.000 euro;
  • Cabina di regia per i controlli agroalimentari (art. 16) – istituito presso il MASAF un organismo di coordinamento dei controlli, con la partecipazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Clicca qui per scaricare il testo della legge.

In vigore la legge in tema di Intelligenza Artificiale

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 23 settembre 2025 n. 132 la cui entrata in vigore è prevista per il 10.10.2025 sono intervenute importanti disposizioni in tema di utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale in vari settori.

Importante, con riguardo alle disposizioni sull’uso dell’intelligenza artificiale in materia di lavoro, l’art. 11 che stabilisce tra l’altro come “L’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali. Il datore di lavoro o il committente è tenuto a informare il lavoratore dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei casi e con le modalità di cui all’articolo 1 -bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152”.

L’art. 13, con riguardo alle professioni intellettuali, precisa che “1. L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera. 2. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo”.

L’art. 26 della Legge, “Modifiche al codice penale e ad ulteriori disposizioni penali”, interviene su alcune fattispecie penali, rilevanti anche ai fini della responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 tra cui:

  • l’art. 2637 Codice Civile – Aggiotaggio – “ Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. 2. La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale.
  • l’art. 185 D.Lgs. n. 58 del 24/02/1998 – Manipolazione del mercato – “Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale”.

È stata inoltre prevista una nuova fattispecie di reato, con l’introduzione dell’art. 612-quater c.p. (Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale) – “Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate”.

L’art. 24 prevede inoltre una delega al Governo affinché dia “precisazione dei criteri di imputazione della responsabilità penale delle persone fisiche e amministrativa degli enti per gli illeciti inerenti a sistemi di Intelligenza Artificiale, che tenga conto del livello effettivo di controllo dei sistemi predetti da parte dell’agente“.

Scarica qui la legge 132/2025 pubblicata sulla G.U.

231 e reato del consulente: c’è responsabilità dell’ente?

Importante pronuncia della Sezione V Penale della S.C. di Cassazione, n. 19096/2025, che manda assolta una società, imputata ai sensi del D.lgs. 231/2001 non essendo stata provata la posizione apicale rivestita dall’imputato o la sua sottoposizione alla vigilanza dei vertici aziendali.

Secondo la Suprema Corte, la responsabilità amministrativa dell’ente per il reato presupposto commesso da persona inserita nella attività societaria può configurarsi solo in presenza di un rapporto qualificato tra l’ente e la persona fisica che ha commesso il reato.

In particolare, il rapporto deve poter rientrare nel perimetro organizzativo della società stessa al fine di poter accertare il presupposto della sua responsabilità amministrativa in quella che viene definita colpa in organizzazione.

Non è quindi sufficiente la mera qualificazione dell’imputato come “consulente” o “addetto al settore commerciale” della società.

Ai fini dell’accertamento della responsabilità dell’ente occorre ricondurre con certezza l’imputato tra i soggetti indicati dalla lettera a) (“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale” o “persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso”) o dalla lettera b) (“persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”) dell’articolo 5 del D.lgs. 231/2001.

In mancanza non sarà possibile imputare all’Ente una responsabilità amministrativa per non aver adottato, o averlo fatto in maniera negligente, le regole organizzative interne facendo mancare la possibilità di vigilare sull’andamento della vita societaria.

Scarica qui la sentenza 19096/2025 citata.

Violazioni in tema di sicurezza sul lavoro e 231

Come noto, per poter addebitare a un Ente una violazione ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 231/2001 è necessario che i reati siano commessi “nel suo interesse o a suo vantaggio”.

Tali criteri d’imputazione oggettiva della responsabilità dell’ente sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il primo esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo; il secondo ha, invece, una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell’illecito (Sez. Unite, n. 38343 del 2014, Espenhahn, Rv. 261113).

Molto spesso, per alcuni tipi di reato (ad. es. i reati colposi e in particolar modo le lesioni personali colpose e l’omicidio colposo conseguenti a violazioni in tema di sicurezza sul lavoro) è poco comprensibile, per i non addetti ai lavori, che un’azienda sia avvantaggiata da eventi di questo genere.

La giurisprudenza ha elaborato un criterio di compatibilità, affermando in via interpretativa che i criteri di imputazione oggettiva (interesse e vantaggio) vanno riferiti alla condotta del soggetto agente e non all’evento, coerentemente alla diversa conformazione dell’illecito, essendo possibile che l’agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l’evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per rispondere a istanze funzionali a strategie dell’ente. A maggior ragione, vi è perfetta compatibilità tra inosservanza della prescrizione cautelare e esito vantaggioso per l’ente (in motivazione, Sez. Unite n. 38343 del 2014, cit.).

Si salvaguarda in tal modo il principio di colpevolezza, con la previsione della sanzione del soggetto meta-individuale che si è giovato della violazione.

Parimenti, la Suprema Corte ha svariate volte avuto occasione di calibrare in concreto i concetti di interesse e vantaggio in questo tipo di reati, affermando che essi possono essere ravvisati:

  • nel risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dei procedimenti e dei presidi di sicurezza;
  • nell’incremento economico conseguente all’incremento della produttività non ostacolata dal rispetto della normativa prevenzionale (sez. 4 n. 31210 del 2016, Merlino; n. 43656 del 2019, Compagnia Progetti e Costruzioni);
  • nel risparmio sui costi di consulenza, sugli interventi strumentali, sulle attività di formazione e informazione del personale (in motivazione, sez. 4 n. 18073 del 2015, Bartoloni);
  • o, ancora, nella velocizzazione degli interventi di manutenzione e di risparmio sul materiale.

Esso, quindi, va inteso non solo come risparmio di spesa conseguente alla mancata predisposizione del presidio di sicurezza, ma anche come incremento economico dovuto all’aumento della produttività non rallentata dal rispetto della norma cautelare (sez. 4 n. 31003 del 23/6/2015, Cioffi e n. 53285 del 10/10/2017, Pietrelli, in motivazione). In altri termini vanno individuati precisi canali che colleghino teleologicamente l’azione dell’uno (persona fisica) all’interesse dell’altro.

E anche una sola violazione in tema di sicurezza può essere sufficiente a far applicare la responsabilità ex d.lgs 231/2001, poiché, afferma la Cassazione Penale, Sez. 4, con sentenza 04 luglio 2024, n. 26293la sistematicità della violazione non rileva quale elemento della fattispecie tipica dell’illecito dell’ente l’art. 25-septies cit. non richiede la natura sistematica delle violazioni alla normativa antinfortunistica per la configurabilità della responsabilità dell’ente derivante dai reati colposi ivi contemplati (sez. 4, n. 29584 del 22/9/2020, F.Ili Cambria Spa, Rv. 279660-01; n. 12149 del 24/3/2021, Rodenghi, Rv. 280777-01)”.

Ricorda la S.C. che l’interesse dell’ente ricorre quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell’evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di far conseguire un’utilità alla persona giuridica; ciò accade, per esempio, quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l’esito, non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d’impresa pur non volendo (quale opzione dolosa) il verificarsi dell’infortunio in danno del lavoratore, l’autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di soddisfare un interesse dell’ente (ad esempio, far ottenere alla società un risparmio sui costi in materia di prevenzione)” (in motivazione, sez. 4 n. 31210 del 19/5/2016, Merlino).

Ne deriva, quindi, che l’interesse dell’Ente può sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata, allorché altre evidenze fattuali dimostrino tale collegamento finalistico, così neutralizzando il valore probatorio astrattamente riconoscibile al connotato della sistematicità (in motivazione, sez. 4, n.29584/2020 cit.).

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