La cancellazione della società estingue l’illecito 231

società cancellata estinzione 231La questione dell’equiparazione tra la cancellazione della società dal registro delle imprese e la morte del reo, con la conseguente estinzione dell’illecito amministrativo previsto dal D.Lgs. 231/2001, è stata oggetto di un acceso dibattito giurisprudenziale che ha visto contrapporsi due orientamenti principali

Un primo orientamento, più rigoroso, esclude che la cancellazione dell’ente possa determinare l’estinzione dell’illecito. Le argomentazioni a sostegno di questa tesi si fonda soprattutto sul principio di tassatività delle cause estintive dei reati, che costituiscono un numerus clausus e non sono suscettibili di interpretazione estensiva

Il D.Lgs. n. 231/2001 ha previsto specifiche cause estintive, come l’amnistia (art. 8, comma 2) e la prescrizione (art. 67), senza menzionare l’estinzione dell’ente.

La giurisprudenza delle Sezioni Unite ha stabilito che il fallimento (ora liquidazione giudiziale) non estingue l’illecito amministrativo dell’ente, rendendo incoerente una diversa soluzione per la cancellazione volontaria.

Il rinvio operato dall’art. 35 del D.Lgs. n. 231/2001 alle disposizioni processuali relative all’imputato è condizionato dalla clausola “in quanto compatibili”, che ne limita l’applicazione indiscriminata.

Un secondo e più recente orientamento, avallato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 25648 del 2024, giunge alla conclusione opposta, affermando che la cancellazione della società dal registro delle imprese determina l’estinzione dell’illecito amministrativo. Questa posizione si basa sulla valorizzazione della riforma del diritto societario del 2003, la quale ha attribuito alla cancellazione un’efficacia costitutiva, determinando l’estinzione irreversibile della società ai sensi dell’art. 2495, secondo comma, del codice civile. Di conseguenza, venendo meno il soggetto giuridico, le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001 perderebbero la loro funzione. Le sanzioni interdittive sarebbero inapplicabili per assenza del destinatario e della sua attività, mentre quelle pecuniarie, volte a colpire il patrimonio dell’ente per limitarne l’operatività, risulterebbero inutili. Inoltre, un’eventuale sopravvivenza della responsabilità finirebbe per gravare su soggetti terzi, come i soci o i liquidatori, in violazione del principio di personalità della responsabilità sancito dall’art. 27 della Costituzione, principio di cui l’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2001 è espressione.

Tale il dettato della pronuncia 16218/2026 della S.C. di Cassazione sezione VII penale, depositata il 5.5.2026.

La Corte ha inoltre precisato che l’estinzione non è assimilabile alle vicende modificative dell’ente (trasformazione, fusione, scissione), che presuppongono la continuità del soggetto giuridico, né alla liquidazione giudiziale, che non comporta l’immediata estinzione della società.

Infine, viene sottolineato che l’effetto estintivo opera indipendentemente dalla natura “fisiologica” o “fraudolenta” della cancellazione, in quanto l’art. 2495 c.c. prevede un meccanismo di portata generale.

Scarica qui la sentenza 16218/2026 citata.

 

231 e reato del consulente: c’è responsabilità dell’ente?

Importante pronuncia della Sezione V Penale della S.C. di Cassazione, n. 19096/2025, che manda assolta una società, imputata ai sensi del D.lgs. 231/2001 non essendo stata provata la posizione apicale rivestita dall’imputato o la sua sottoposizione alla vigilanza dei vertici aziendali.

Secondo la Suprema Corte, la responsabilità amministrativa dell’ente per il reato presupposto commesso da persona inserita nella attività societaria può configurarsi solo in presenza di un rapporto qualificato tra l’ente e la persona fisica che ha commesso il reato.

In particolare, il rapporto deve poter rientrare nel perimetro organizzativo della società stessa al fine di poter accertare il presupposto della sua responsabilità amministrativa in quella che viene definita colpa in organizzazione.

Non è quindi sufficiente la mera qualificazione dell’imputato come “consulente” o “addetto al settore commerciale” della società.

Ai fini dell’accertamento della responsabilità dell’ente occorre ricondurre con certezza l’imputato tra i soggetti indicati dalla lettera a) (“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale” o “persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso”) o dalla lettera b) (“persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”) dell’articolo 5 del D.lgs. 231/2001.

In mancanza non sarà possibile imputare all’Ente una responsabilità amministrativa per non aver adottato, o averlo fatto in maniera negligente, le regole organizzative interne facendo mancare la possibilità di vigilare sull’andamento della vita societaria.

Scarica qui la sentenza 19096/2025 citata.