La cancellazione della società estingue l’illecito 231

società cancellata estinzione 231La questione dell’equiparazione tra la cancellazione della società dal registro delle imprese e la morte del reo, con la conseguente estinzione dell’illecito amministrativo previsto dal D.Lgs. 231/2001, è stata oggetto di un acceso dibattito giurisprudenziale che ha visto contrapporsi due orientamenti principali

Un primo orientamento, più rigoroso, esclude che la cancellazione dell’ente possa determinare l’estinzione dell’illecito. Le argomentazioni a sostegno di questa tesi si fonda soprattutto sul principio di tassatività delle cause estintive dei reati, che costituiscono un numerus clausus e non sono suscettibili di interpretazione estensiva

Il D.Lgs. n. 231/2001 ha previsto specifiche cause estintive, come l’amnistia (art. 8, comma 2) e la prescrizione (art. 67), senza menzionare l’estinzione dell’ente.

La giurisprudenza delle Sezioni Unite ha stabilito che il fallimento (ora liquidazione giudiziale) non estingue l’illecito amministrativo dell’ente, rendendo incoerente una diversa soluzione per la cancellazione volontaria.

Il rinvio operato dall’art. 35 del D.Lgs. n. 231/2001 alle disposizioni processuali relative all’imputato è condizionato dalla clausola “in quanto compatibili”, che ne limita l’applicazione indiscriminata.

Un secondo e più recente orientamento, avallato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 25648 del 2024, giunge alla conclusione opposta, affermando che la cancellazione della società dal registro delle imprese determina l’estinzione dell’illecito amministrativo. Questa posizione si basa sulla valorizzazione della riforma del diritto societario del 2003, la quale ha attribuito alla cancellazione un’efficacia costitutiva, determinando l’estinzione irreversibile della società ai sensi dell’art. 2495, secondo comma, del codice civile. Di conseguenza, venendo meno il soggetto giuridico, le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001 perderebbero la loro funzione. Le sanzioni interdittive sarebbero inapplicabili per assenza del destinatario e della sua attività, mentre quelle pecuniarie, volte a colpire il patrimonio dell’ente per limitarne l’operatività, risulterebbero inutili. Inoltre, un’eventuale sopravvivenza della responsabilità finirebbe per gravare su soggetti terzi, come i soci o i liquidatori, in violazione del principio di personalità della responsabilità sancito dall’art. 27 della Costituzione, principio di cui l’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2001 è espressione.

Tale il dettato della pronuncia 16218/2026 della S.C. di Cassazione sezione VII penale, depositata il 5.5.2026.

La Corte ha inoltre precisato che l’estinzione non è assimilabile alle vicende modificative dell’ente (trasformazione, fusione, scissione), che presuppongono la continuità del soggetto giuridico, né alla liquidazione giudiziale, che non comporta l’immediata estinzione della società.

Infine, viene sottolineato che l’effetto estintivo opera indipendentemente dalla natura “fisiologica” o “fraudolenta” della cancellazione, in quanto l’art. 2495 c.c. prevede un meccanismo di portata generale.

Scarica qui la sentenza 16218/2026 citata.

 

La cancellazione della società non determina l’estinzione dell’illecito 231

cancellazione società 231La S.C. di Cassazione con sentenza 9006/2022 ha dichiarato che “la cancellazione della società può certamente porre un problema di soddisfacimento del relativo credito ma non pone un problema di accertamento della responsabilità dell’ente per fatti anteriori alla sua cancellazione, responsabilità che nessuna norma autorizza a ritenere destinata a scomparire per effetto della cancellazione dell’ente stesso. Occorre, dunque, ad avviso del Collegio, affermare, il seguente principio di diritto: «la cancellazione dal registro delle imprese della società alla quale si contesti (nel processo penale che si celebra anche nei confronti di persone fisiche imputate di lesioni colpose con violazione della disciplina antinfortunistica) la violazione dell’art. 25-septies, comma 3, del d. Igs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione al reato di cui all’art. 590 cod. pen., che si assume commesso nell’interesse ed a vantaggio dell’ente, non determina l’estinzione dell’illecito alla stessa addebitato»”.

Nel motivare tale decisione, “in consapevole contrasto” con altri precedenti di legittimità, la S.C. ha affermato che l’estinzione della persona giuridica, nelle società di capitali, comporta che la titolarità dell’impresa passi direttamente ai singoli soci, non avendo luogo una divisione in senso tecnico, come si ricava dagli artt. 2493 e 2495, comma 3, cod. civ., disciplinanti, rispettivamente, la distribuzione ai soci dell’attivo e l’azione esperibile da parte dei creditori nei confronti dei soci.

E ancora la Cassazione ha ricordato che il silenzio serbato dal legislatore circa le vicende estintive dell’ente non può indurre ad accontentarsi di un accostamento che appare essere solo suggestivo con l’estinzione della persona fisica. Ciò – tra l’altro – perché: a) in linea generale, le cause estintive dei reati sono notoriamente un numerus clausus, non estensibile; b) quando il legislatore della responsabilità delle persone giuridiche ha inteso far riferimento a cause estintive degli illeciti, lo ha fatto espressamente; c) essendo pacifico il principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 11170 del 25/09/2014, dep. 2015, Uniland Spa ed altro, Rv. 263682), secondo cui «In tema di responsabilità da reato degli enti, il fallimento della persona giuridica non determina l’estinzione dell’illecito amministrativo previsto dal d. Igs. n. 231 del 2001», non si comprende la ratio di un diverso trattamento della cancellazione della società, da cui discenderebbe l’estinzione dell’illecito amministrativo contestato all’ente, rispetto al caso di dichiarazione di fallimento, allorché è expressis verbis prevista la esclusione dell’effetto estintivo.

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