Violazioni in tema di sicurezza sul lavoro e 231

Come noto, per poter addebitare a un Ente una violazione ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 231/2001 è necessario che i reati siano commessi “nel suo interesse o a suo vantaggio”.

Tali criteri d’imputazione oggettiva della responsabilità dell’ente sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il primo esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo; il secondo ha, invece, una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell’illecito (Sez. Unite, n. 38343 del 2014, Espenhahn, Rv. 261113).

Molto spesso, per alcuni tipi di reato (ad. es. i reati colposi e in particolar modo le lesioni personali colpose e l’omicidio colposo conseguenti a violazioni in tema di sicurezza sul lavoro) è poco comprensibile, per i non addetti ai lavori, che un’azienda sia avvantaggiata da eventi di questo genere.

La giurisprudenza ha elaborato un criterio di compatibilità, affermando in via interpretativa che i criteri di imputazione oggettiva (interesse e vantaggio) vanno riferiti alla condotta del soggetto agente e non all’evento, coerentemente alla diversa conformazione dell’illecito, essendo possibile che l’agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l’evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per rispondere a istanze funzionali a strategie dell’ente. A maggior ragione, vi è perfetta compatibilità tra inosservanza della prescrizione cautelare e esito vantaggioso per l’ente (in motivazione, Sez. Unite n. 38343 del 2014, cit.).

Si salvaguarda in tal modo il principio di colpevolezza, con la previsione della sanzione del soggetto meta-individuale che si è giovato della violazione.

Parimenti, la Suprema Corte ha svariate volte avuto occasione di calibrare in concreto i concetti di interesse e vantaggio in questo tipo di reati, affermando che essi possono essere ravvisati:

  • nel risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dei procedimenti e dei presidi di sicurezza;
  • nell’incremento economico conseguente all’incremento della produttività non ostacolata dal rispetto della normativa prevenzionale (sez. 4 n. 31210 del 2016, Merlino; n. 43656 del 2019, Compagnia Progetti e Costruzioni);
  • nel risparmio sui costi di consulenza, sugli interventi strumentali, sulle attività di formazione e informazione del personale (in motivazione, sez. 4 n. 18073 del 2015, Bartoloni);
  • o, ancora, nella velocizzazione degli interventi di manutenzione e di risparmio sul materiale.

Esso, quindi, va inteso non solo come risparmio di spesa conseguente alla mancata predisposizione del presidio di sicurezza, ma anche come incremento economico dovuto all’aumento della produttività non rallentata dal rispetto della norma cautelare (sez. 4 n. 31003 del 23/6/2015, Cioffi e n. 53285 del 10/10/2017, Pietrelli, in motivazione). In altri termini vanno individuati precisi canali che colleghino teleologicamente l’azione dell’uno (persona fisica) all’interesse dell’altro.

E anche una sola violazione in tema di sicurezza può essere sufficiente a far applicare la responsabilità ex d.lgs 231/2001, poiché, afferma la Cassazione Penale, Sez. 4, con sentenza 04 luglio 2024, n. 26293la sistematicità della violazione non rileva quale elemento della fattispecie tipica dell’illecito dell’ente l’art. 25-septies cit. non richiede la natura sistematica delle violazioni alla normativa antinfortunistica per la configurabilità della responsabilità dell’ente derivante dai reati colposi ivi contemplati (sez. 4, n. 29584 del 22/9/2020, F.Ili Cambria Spa, Rv. 279660-01; n. 12149 del 24/3/2021, Rodenghi, Rv. 280777-01)”.

Ricorda la S.C. che l’interesse dell’ente ricorre quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell’evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di far conseguire un’utilità alla persona giuridica; ciò accade, per esempio, quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l’esito, non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d’impresa pur non volendo (quale opzione dolosa) il verificarsi dell’infortunio in danno del lavoratore, l’autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di soddisfare un interesse dell’ente (ad esempio, far ottenere alla società un risparmio sui costi in materia di prevenzione)” (in motivazione, sez. 4 n. 31210 del 19/5/2016, Merlino).

Ne deriva, quindi, che l’interesse dell’Ente può sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata, allorché altre evidenze fattuali dimostrino tale collegamento finalistico, così neutralizzando il valore probatorio astrattamente riconoscibile al connotato della sistematicità (in motivazione, sez. 4, n.29584/2020 cit.).

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Grazie della partecipazione al webinar Rilancio in Sicurezza

rilancio in sicurezzaDesideriamo ringraziare tutti gli iscritti per la folta e attiva partecipazione al webinar “Rilancio in Sicurezza”, tenutosi ieri.
Siamo soprattutto contenti del fatto che il numero di partecipanti si sia mantenuto costante fino alla fine degli interventi, segno tangibile dell’interesse per le materie trattate.
Speriamo di aver potuto contribuire a una sensibilizzazione sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, anche con riferimento alla grave situazione epidemiologica che stiamo attraversando e da cui speriamo di uscire presto.
Grazie ancora a tutti!

Save the Date: RILANCIO IN SICUREZZA – webinar 26 maggio 2020 ore 15.00

RILANCIO IN SICUREZZAwebinar gratuito
RILANCIO IN SICUREZZA

26 maggio 2020 ore 15.00

Misure di sicurezza anticontagio,
profili penali e profili giuslavoristici.
I rapporti di lavoro ai tempi del Covid-19.
Novità del decreto rilancio

 

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L’emergenza Covid-19 ha cambiato il nostro modo di comportarci sia nella vita personale sia in quella lavorativa. Sui luoghi di lavoro nasce una nuova esigenza: tutelare la salute dei lavoratori con idonee misure di prevenzione anti-contagio. Finalità vecchia, misure nuove. Nascono i c.d. protocolli anti-contagio che tutti i datori di lavoro dovranno applicare nelle proprie aziende.
Quali sono queste misure? Quali le conseguenze della loro mancata adozione?
Accanto a ciò verrà illustrato anche come cambiano i rapporti di lavoro all’epoca del Coronavirus e quali misure economiche e fiscali sono previste per le aziende nella normativa emergenziale.

I relatori
Avv. Pietro Gabriele Roveda – avvocato in Lodi – Studio Bonifati e Roveda
Avv. Roberto Redaelli – avvocato in Milano – Arclex Avvocati Associati
Avv Alberto Carmeli – avvocato in Milano – Arclex Avvocati Associati
Avv. Gianluigi Bonifati – avvocato in Lodi – Studio Bonifati e Roveda
Dott. Pasquale Marseglia – dottore commercialista – Studio Marseglia & Associati

I temi trattati
Avv. Pietro Gabriele Roveda: Profili penali della normativa anticontagio
Avv. Roberto Redaelli: I protocolli e l’impatto sulla normativa in tema di sicurezza sul lavoro e sulla responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001
Avv Alberto Carmeli: I rapporti di lavoro secondo la normativa Covid-19
Avv. Gianluigi Bonifati: Responsabilità giuslavoristica in tema di infortunio da contagio
Dott. Pasquale Marseglia: Misure fiscali del decreto rilancio

ISCRIZIONE TRAMITE EVENTBRITE AL SEGUENTE LINK https://bit.ly/3cNnZfY
Il webinar si terrà online tramite la piattaforma Zoom. Prima dell’incontro, a tutti gli iscritti al webinar verrà inviata una email con il link per effettuare il collegamento. Alla fine dell’incontro ci sarà una sessione Q&A (domande e risposte) che i partecipanti potranno sottoporre ai relatori.

Arclex riparte in sicurezza

Arclex CovidSiamo felici di comunicare che il nostro studio ha riaperto, in totale sicurezza, muniti di tutti i dispositivi di protezione e applicando il protocollo anticontagio.
Per il primo periodo lo studio continuerà ad applicare un parziale smart working.
Ricordiamo che – salvo urgenze indifferibili –è da privilegiare la comunicazione telematica da remoto rispetto alle riunioni.
Scarica qui le regole applicate dallo studio, cui dovranno attenersi anche gli esterni.

Infortunio sul lavoro e marcatura CE

infortunio marcatura CEIl datore di lavoro risponde dell’infortunio di un lavoratore dovuto alla mancanza dei requisiti minimi di sicurezza di una macchina utilizzata nell’ambito della mansioni lavorative, senza che la marcatura di conformità CE possa valere come esonero da responsabilità.
E’ quanto statuito dalla S.C. di Cassazione, Sezione IV penale, con sentenza 6567/2020 in cui si legge: “Al riguardo della certificazione CE, va ribadito quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, ossia che il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati e risponde, pertanto, dell’infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità CE o l’affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarli dalla loro responsabilità.
In merito, questa Corte ha anche precisato che la responsabilità del costruttore, nel caso in cui l’evento dannoso sia stato provocato dall’inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non esclude la responsabilità del datore di lavoro sul quale grava l’obbligo di eliminare ogni fonte di percolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare la predetta macchina e di adottare tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori e che a detta regola può farsi eccezione nel solo caso in cui l’accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un vizio di progettazione o di costruzione di questa sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, impeditive di apprezzarne la sussistenza con l’ordinaria diligenza, il che non era nel caso di specie”.
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