Le Sezioni Unite in tema di illecita concorrenza tramite violenza o minaccia

Cassazione illecita concorrenzaLe Sezioni Unite Penali sono state chiamate a pronunciarsi sulla seguente questione di diritto: “se, ai fini della configurabilità del reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza, sia necessario il compimento di condotte illecite tipicamente concorrenziali o, invece, sia sufficiente anche il solo compimento di atti di violenza o minaccia comunque idonei a contrastare od ostacolare l’altrui libertà di concorrenza”.
Con sentenza 13178 depositata il 28.4.2020 le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: “ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 513-bis cod. pen. è necessario il compimento di atti di concorrenza che, posti in essere nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, siano connotati da violenza o minaccia e idonei a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione dell’impresa concorrente”.
Ciò perché le illecite forme di esercizio della concorrenza incriminate dalla richiamata disposizione minacciano di rimuovere le precondizioni necessarie all’esplicarsi della stessa libertà di funzionamento del mercato, incidendo al contempo sulla libertà delle persone di autodeterminarsi nello svolgimento delle attività produttive.
E’ dunque il libero svolgimento delle iniziative economiche ad essere tutelato, attraverso la sanzione di comportamenti costrittivi o induttivi che possono orientarsi anche sulla libertà di iniziativa delle persone, non più solo sulle cose, come nella condotta contemplata dalla contigua previsione dell’art. 513 cod. pen., che di contro richiede, in alternativa all’uso della violenza, il ricorso a mezzi fraudolenti con il fine di cagionare, in entrambi i casi, l’impedimento o il turbamento dell’esercizio di un’attività industriale o commerciale.
L’idoneità a recare un pregiudizio all’impresa concorrente, contrastandone od ostacolandone la libertà di autodeterminazione, connota la fattispecie dell’art. 513-bis nella sua materialità, poiché costituisce un elemento oggettivo della condotta, a sua volta accompagnata dalla coscienza e volontà di compiere un atto di concorrenza inficiato dal ricorso ai mezzi della violenza o della minaccia, ossia di determinare una situazione di concorrenzialità illecita che rischia obiettivamente di alterare o compromettere l’ordine giuridico del mercato.
Sotto altro profilo, è stato affermato anche che il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia non può essere assorbito nel delitto di estorsione, trattandosi di norme con diversa collocazione sistematica e preordinate alla tutela di beni giuridici diversi, sicché, ove ricorrano gli elementi costitutivi di entrambi i delitti, si ha il concorso formale degli stessi.
Ciò perché gli elementi che concorrono a descrivere la tipicità del reato di illecita concorrenza impediscono di ritenerne assorbita la condotta nella più grave fattispecie della estorsione (consumata o tentata) in base al criterio di specialità. I due reati, rientranti in una diversa collocazione sistematica, offendono beni giuridici diversi, incidendo nel secondo caso sul patrimonio del soggetto passivo (Sez. 6, n. 6055 del 24/06/2014, dep. 2015, Amato, cit.), con la previsione dell’elemento di fattispecie relativo all’ottenimento di un ingiusto profitto con altrui danno, senza tradursi in una violenta manipolazione dei meccanismi di funzionamento dell’attività economica concorrente (Sez. 2, n. 53139 del 08/11/2016, Cotardo, Rv. 268640).
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Regione Lombardia emana la nuova Ordinanza 555 del 29.5.2020

logo Regione lombardiaIeri sera, 29 maggio 2020, la Regione Lombardia ha emanato la nuova ordinanza 555 che integra le misure approvate dal DPCM del 17 maggio 2020 (clicca qui per consultare il DPCM e i relativi allegati). Le disposizioni riportate nell’Ordinanza di Regione Lombardia sono efficaci dal 1° giugno e hanno validità fino al 14 giugno 2020, salvo dove diversamente indicato.
L’Ordinanza prevede anche la riapertura delle seguenti attività:
• centri massaggi e centri di abbronzatura,
• piscine,
• palestre,
• parchi tematici e di divertimento,
• circoli culturali e ricreativi,
• svolgimento di prove e attività di produzione di spettacoli dal vivo, in assenza di pubblico,
• attività di spettacolo, cinema e teatri (a partire dal 15 giugno),
• servizi per l’infanzia e l’adolescenza (a partire dal 15 giugno)
Vengono inoltre aggiornate le Linee guida con le indicazioni operative per le nuove attività in apertura, e ulteriori aggiornamenti per altre attività tra cui:
• musei, ristoranti, bar, parrucchieri, estetiste e altre attività commerciali;
• esperienze formative di tirocinio anche in presenza, esclusivamente negli ambiti di lavoro ove non sussistono le restrizioni all’esercizio dell’attività;
• attività di addestramento di cani e cavalli e altre specie animali in zone ed aree attrezzate, anche mediante addestratori e centri cinofili;
• censimenti e piani di controllo della fauna selvatica, secondo quanto previsto dalla l.r. 26/1993.
L’ordinanza regionale conferma l’obbligo di indossare mascherine o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, anche all’aperto, tranne nel caso di intense attività motorie o sportive.
Fino al 2 giugno compreso rimangono vietati gli spostamenti verso altre Regioni, se non per esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. In questi casi occorrerà fornire un’autocertificazione.
Per i soggetti sottoposti a quarantena resta il divieto assoluto di muoversi dalla propria abitazione o dimora fino al momento in cui non viene accertata la guarigione.
Le attività economiche e produttive sono consentite a condizione che si rispettino i contenuti dei protocolli o delle linee guida Inail, in modo da assicurare livelli adeguati di protezione per prevenire o ridurre il rischio di contagio. Il mancato rispetto dei protocolli o delle linee guida determina la sospensione dell’attività fino al momento in cui vengono ripristinate le condizioni di sicurezza.
L’Ordinanza Regionale n. 555 conferma, fino al 14 giugno, le prescrizioni e raccomandazioni già previste per i datori di lavoro dall’Ordinanza n. 547 del 17.5.2020, tra cui l’obbligo di misurazione della temperatura di tutti i dipendenti, di comunicare tempestivamente i casi sospetti all’ATS di riferimento, e la raccomandazione di scaricare e utilizzare l’App AllertaLom compilando il questionario “CercaCovid”.
La misurazione della temperatura dei clienti / utenti è fortemente raccomandata, mentre diventa obbligatoria in caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo e per l’accesso ai parchi tematici, faunistici e di divertimento.

Giudice e perizia non convincente

Giudice e CTUSe il Giudice non è convinto delle risultanze della perizia svolta in giudizio, non può disattenderle con una sentenza che disponga in senso contrario, ma deve disporre una nuova consulenza tecnica d’ufficio.
Lo ha dichiarato la Suprema Corte di Cassazione, sezione III penale, con la sentenza 14 aprile 2020, n. 12026 che opera un adattamento del concetto di giudice come peritus peritorum,
In sede di decisione, infatti il Giudice non può basarsi sulla propria scienza privata, reperendo di propria iniziativa elementi di giudizio e valutandoli sulla base di suoi personali criteri di giudizio, poiché è illegittimo il ricorso alla scienza privata in sede giudiziaria ove l’attività autonoma del giudice non si limiti al riscontro di un fatto, ma comporti l’espressione di un giudizio fondato su specifiche competenze tecniche.
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Non è possibile la confisca in caso di prescrizione del reato tributario

confisca e presrizioneIn tema di reati tributari, con sentenza n. 14218 del 11.5.2020 la III Sezione Penale della S.C. di Cassazione ha dichiarato (come già stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 31617/2015 del 21.7.2015) che il giudice, nel dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non può disporre, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto.
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Guida in stato di ebbrezza: no alla confisca del veicolo se la messa alla prova ha esito positivo

La Corte Costituzionale con sentenza 75 del 7.4.2020 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 224-ter, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede che il prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la restituzione all’avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool per esito positivo della messa alla prova.
Infatti, secondo la Consulta la possibilità che, pur in caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per esito positivo della messa alla prova, il prefetto disponga, ricorrendone le condizioni, la confisca del veicolo (della cui disponibilità, peraltro, l’imputato è stato privato sin dal momento del sequestro) – laddove lo stesso codice della strada prevede, per il caso in cui il processo si sia concluso con l’emissione di una sentenza di condanna e con l’applicazione della pena sostitutiva, non solo l’estinzione del medesimo reato di guida in stato di ebbrezza, ma anche la revoca della confisca del veicolo per effetto del solo svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità – risulta manifestamente irragionevole, ove rapportata alla natura, alla finalità e alla disciplina dell’istituto della messa alla prova, come delineate anche dalla giurisprudenza costituzionale.
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