Bonifici a soggetti terzi e autoriciclaggio

Bonifici e autoriciclaggioIl bonifico di somme di denaro provenienti da attività delittuosa (ad es. reati tributari) su conti correnti di società estere è condotta idonea a integrare il reato di autoriciclaggio.

Secondo la S.C. di Cassazione sezione II penale, sentenza n. 37932/2020, il bonifico di danaro verso i conti correnti di una società realizza, di per sé, una operazione di rilevanza economica e finanziaria, indipendentemente dalla circostanza che la società sia o meno operativa nel ramo imprenditoriale costituente il suo oggetto sociale, accertamento che non si rivela necessario ai fini della integrazione del reato di autoriciclaggio.

Con riferimento a tale reato, il criterio da seguire ai fini dell’individuazione della condotta dissimulatoria è quello della idoneità “ex ante”, sulla base degli elementi di fatto sussistenti nel momento della sua realizzazione, ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene, senza che il successivo disvelamento dell’illecito per effetto degli accertamenti compiuti (nella specie, grazie alla tracciabilità delle operazioni poste in essere fra diverse società), determini automaticamente una condizione di inidoneità dell’azione per difetto di concreta capacità decettiva (Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019, dep. 2020, Fabbri, Rv. 279407. Massime precedenti Conformi: N. 16908 del 2019 Rv. 276419).

In tema di autoriciclaggio, è configurabile una condotta dissimulatoria allorché, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie o speculative sia attuato attraverso la sua intestazione ad un terzo, persona fisica ovvero società di persone o capitali, poiché, mutando la titolarità giuridica del profitto illecito, la sua apprensione non è più immediata e richiede la ricerca ed individuazione del successivo trasferimento.

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Concorso tra bancarotta e autoriciclaggio

bancarotta e autoriciclaggioE’ possibile il concorso tra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e quello di autoriciclaggio ex art. 648 ter c.p.
Lo ha stabilito la S.C. di Cassazione Sezione V penale con sentenza n. 1203/2020.
Con l’art. 648 ter c.p.c. è punito chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tal delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
Secondo la Corte la distrazione fallimentare ben può costituire il reato presupposto per la contestazione dell’antiriciclaggio, a nulla rilevando addirittura che l’impiego del bene di provenienza illecita sia avvenuto in epoca antecedente al fallimento e dunque, prima della consumazione del reato di bancarotta.
Infatti, come per i delitti di ricettazione e riciclaggio, anche il delitto di autoriciclaggio deve ritenersi configurabile nell’ipotesi di distrazioni fallimentari compiute prima della dichiarazione di fallimento, in tutti i casi in cui tali distrazioni erano ab origine qualificabili come appropriazione indebita, ai sensi dell’art. 646 c.p., in considerazione del rapporto in cui si trovano il delitto di appropriazione indebita aggravata procedibile d’ufficio) e il delitto di bancarotta patrimoniale, in ragione del quale il secondo assorbe il primo, quando la società, a danno della quale l’agente ha realizzato la condotta appropriativa/distrattiva, venga dichiarata fallita, secondo una evidente progressione criminosa.
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