Gara d’appalto e grave illecito professionale

TAR Lazio grave illecito professionaleLa commissione di un grave illecito professionale non comporta automatica esclusione da una gara di appalto pubblica.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma – sezione Prima Ter con la sentenza n. 2038 del 17 febbraio 2021, dando atto dell’ampia discrezionalità di cui gode la stazione importante nel valutare i fatti dichiarati dall’Operatore Economico e del fatto che il relativo giudizio, assistito anche da “motivazione sufficiente”, può essere sindacato solo in ipotesi di manifesta irragionevolezza, ha condiviso la decisione della Stazione Appaltante che ha ritenuto che non costituisse un grave illecito professionale una sentenza non ancora passato in giudicato per fatti risalenti nel tempo, occorsi quando il soggetto lavorava per un’altra società e soprattutto per fatti non relativi al settore degli appalti pubblici o comunque legati al core aziendale del concorrente, che in gara aveva peraltro fornito tutti i chiarimenti con una dichiarazione dettagliata e specifica, oggetto di apposita istruttoria.

Complimenti all’avv. Domenico Greco, counsel dello studio Arclex, per l’importante sentenza ottenuta.

Scarica qui il provvedimento citato.

Decreto Natale: spostamenti consentiti e non

decreto natale

E’ stato pubblicato il D.L. 172 del 18.12.2020 (c.d. Decreto Natale)

Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sono vietati gli spostamenti in altre regioni (anche quelli per raggiungere le seconde case).

L’Italia diviene zona rossa nei giorni festivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021) e zona arancione nei giorni feriali (28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021).

Sono sempre consentiti gli spostamenti:

  • per esigenze lavorative;
  • per esigenze di salute e necessità;
  • per rientrare al domicilio/abitazione.

Nei giorni di “zona rossa” e di “zona arancione”, dalle ore 5.00 alle ore 22.00 è consentito lo spostamento (anche al di fuori del Comune) per far visita ad amici e parenti, con il limite di 2 persone ospiti (non si contano i minori di 14 anni) e di una visita al giorno.

Nei giorni di “zona arancione” sono consentiti gli spostamenti dalle ore 5.00 alle ore 22.00 all’interno del proprio Comune e tra piccoli Comuni (fino a 5mila abitanti) in un raggio di 30 km.

In particolare l’art. 1 del DL prevede: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020; nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all’articolo 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Durante l’intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

La violazione delle disposizioni del presente decreto e di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35”.

Scarica qui il testo integrale del Decreto Natale.

Falsa autocertificazione Covid-19

falsa autocertificazioneE’ reato attestare falsamente dove si è andati ma non è reato attestare falsamente dove si andrà.

E’ quanto statuito nella sentenza 20/1940 del Tribunale di Milano Sezione GIP, Dott. Crepaldi.

Ciò perché l’art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) incrimina esclusivamente il privato che attesti al pubblico ufficiale “fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità”.

Pertanto solo un evento passato può considerarsi “fatto” e far scattare l’operatività del reato di cui si discute, mentre non rientrano nell’ambito di operatività della norma “fatti” che si rivelino mere “manifestazioni di volontà, intenzioni o propositi

Scarica qui la sentenza integrale.

Zone rosse, arancioni e gialle: i chiarimenti del Viminale

circolare viminaleIl Ministero dell’Interno, con la Circolare del 7 novembre 2020, indirizzata ai Prefetti, ha fornito chiarimenti in ordine alle misure adottate dal DPCM 3 novembre 2020 per le tre aree in cui è stato suddiviso il territorio italiano.

Scarica qui il testo integrale della circolare.