Rito “superaccelerato”: termine per l’impugnazione delle esclusioni

cga sicilia rito superacceleratoSignificativa decisione ottenuta dallo studio Arclex con l’amico e collega Domenico Greco.

Il CGA – con una decisione monocratica ex art. 56 c.p.a., molto ben motivata – ha sospeso gli effetti della Sentenza del TAR Catania n. 750/2021 del 12 marzo 2021, che aveva dichiarato “tempestivo” il ricorso avverso l’esclusione proposto nel termine di 30 gg decorrenti non dalla comunicazione dell’esclusione (rispetto al quale era ormai tardivo), ma solamente dalla comunicazione della successiva aggiudicazione definitiva, sul presupposto dell’intervenuta abrogazione del rito super-accelerato ex art. 120, comma 2 bis, c.p.a. e lo aveva accolto nel merito ritenendo che la SA avesse l’obbligo di richiedere specificatamente per iscritto nella legge di gara tutte le caratteristiche intrinseche di idoneità e funzionalità dei prodotti, con la conseguenza che – se anche necessarie per il corretto svolgimento della commessa, ma non presenti nell’offerta di un concorrente – questi non poteva essere escluso dalla competizione per una causa di esclusione non contemplata specificatamente nella lex specialis.

L’appellante da noi assistita ha sostenuto che l’abrogazione del rito super-accelerato non rilevasse per l’impugnazione della esclusione, provvedimento direttamente e immediatamente lesivo per il concorrente/ricorrente (a differenza delle ammissioni che riguardano terzi soggetti e non sono dotate di quella lesività immediata) e che il TAR aveva esercitato un illegittimo sindacato sostitutivo “al buio” (eccesso di potere giurisdizionale), in quanto – con l’offerta economica della ricorrente ancora chiusa e sigillata – il Giudicante gli aveva consegnato direttamente l’aggiudicazione prendendo “per buona” la copia della proposta economica depositata in giudizio (peraltro neppure sottoscritta). Nel merito, l’appellante ha stigmatizzato come quella mancante non fosse una specifica in senso stretto ma una inidoneità del prodotto tale da renderlo completamente inutilizzabile nell’ambito ospedaliero cui era destinato.

Il CGA ha sospeso la sentenza de qua ritenendo che i seguenti temi siano da approfondire in sede collegiale:

– – in rito, quanto alla possibile tardività del ricorso di primo grado, sotto il dedotto profilo che, anche dopo l’abrogazione del comma 2-bis) dell’art. 120 c.p.a. (rito superspeciale avverso ammissioni e esclusioni), perdura la regola, già elaborata dalla giurisprudenza anche in relazione al rito dell’art. 120 c.p.a., dell’onere del concorrente di immediata impugnazione del provvedimento di propria esclusione, senza attendere l’aggiudicazione in favore di altri;

– – sempre in rito, quanto alla sussistenza o meno del potere del giudice amministrativo, nel giudizio di cognizione, di dichiarare il diritto del ricorrente all’aggiudicazione in un caso, come quello per cui è processo, in cui il provvedimento di esclusione è stato adottato pe ragioni inerenti l’offerta tecnica, prima che la stazione appaltante abbia aperto e conosciuto l’offerta economica, e solo nel corso del giudizio è risultato che l’offerta economica della ricorrente fosse la migliore in gara;

– nel merito, quanto alla inidoneità del prodotto offerto dalla ricorrente di primo grado, – e a prescindere da una specifica ed espressa clausola della legge di gara relativa alla destinazione del prodotto anche a neonati e pazienti critici – , per la più semplice ragione che il prodotto richiesto era destinato all’uso in ambito ospedaliero, e quindi doveva essere idoneo per tutti i tipi di pazienti ospedalieri, compresi neonati e pazienti critici, senza necessità di puntuale specificazione.

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Sulla competenza a escludere dalla gara

rup e organo apicaleIl Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza 9 luglio 2020, n. 4401 ha statuito che qualora la stazione appaltante sia un organismo di diritto pubblico avente la forma della società per azioni, la competenza – ai sensi dell’art. 80, d.lgs. n. 50 del 2016 – ad adottare il provvedimento di esclusione dell’operatore economico dalla gara sussiste oltre che in capo al RUP, anche in capo all’organo che riveste, nella stazione appaltante, un ruolo apicale.
Il dubbio derivava anche da una precedente pronuncia del Consiglio di Stato in cui era stato dichiarato che “l’art. 31, comma 5, d.lgs. n. 50 cit. riconosce, infatti, la competenza generale del R.u.p. a svolgere tutti i compiti (id est, ad adottare tutti gli atti della procedura)” evidenziando, dunque, la possibilità che questi non compia soltanto operazioni di carattere materiale, ma svolga anche attività giuridica esternata in veri e propri atti (Cons. Stato, Sez. V, 12 febbraio 2020 n. 1104).
Tuttavia, proprio il precedente richiamato, dopo aver ricordato che “è stata ritenuta la competenza del R.u.p. all’adozione del provvedimento di esclusione dalla procedura di gara degli operatori economici (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 settembre 2018, n. 5371; III, 19 giugno 2017, n. 2983; V, 6 maggio 2015, n. 2274; V, 21 novembre 2014, n. 5760)“, da parte del giudice amministrativo, ha altresì evidenziato che, sul piano del diritto positivo, con riferimento al provvedimento di esclusione dalla procedura, l’art. 80 applicabile al caso da decidere “individua nella “stazione appaltante” il soggetto tenuto ad adottare il provvedimento di esclusione dell’operatore economico“.
E dunque il riferimento alla “stazione appaltante”, contemplata dalla norma nella sua “unitarietà” (non venendo indicato puntualmente questo o quell’organo) consente di ravvisare la competenza all’esternazione dell’atto scrutinato anche in capo all’organo della stazione appaltante che, istituzionalmente, assume la posizione apicale. Sia in base ai principi del diritto societario (quanto la stazione appaltante è una S.p.A.) sia in base ai principi del diritto amministrativo (la S.p.A. è qualificabile come organismo di diritto pubblico, altrimenti non sarebbe tenuta al rispetto delle norme sull’evidenza pubblica) competente ad esprimere ed esternare la volontà dell’ente è l’organo di vertice, ossia l’amministratore delegato-organo apicale dell’ente, cosicché il precetto dell’art. 80, che imputa la decisione sull’esclusione dei partecipanti alla gara “alla stazione appaltante” può dirsi pienamente rispettato.
La soluzione proposta, peraltro, non contrasta con il su richiamato orientamento, poiché esso si riferisce, specificamente, alla diversa questione della competenza all’adozione del provvedimento di esclusione fra R.U.P., quale organo ordinario della stazione appaltante con competenza estesa e residuale su tutti gli aspetti della gara, e commissione giudicatrice, quale organo straordinario e deputata ad un’attività di giudizio “consistente nella” e “limitata alla” “valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico in qualità di organo straordinario e temporaneo della stazione appaltante con funzioni istruttorie” e, quindi, a specifici compiti, non certo di rappresentanza dell’ente.
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L’esclusione dalla gara per omessa dichiarazione degli oneri di sicurezza

oneri sicurezza appaltiL’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 8 del 2.4.2020 ha confermato l’obbligo espulsivo immediato per il concorrente che abbia omesso di indicare nella offerta economica di gara i costi di manodopera.
Unico motivo derogante a tale sanzione espulsiva automatica sarebbe consistito nella “materiale impossibilità” di indicazione degli oneri nei modelli predisposti dalla stazione appaltante che nel caso deciso dall’Adunanza è stato ritenuto non configurato, con conseguente non configurabilità del c.d. “soccorso istruttorio”.
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