La violazione delle misure anticontagio costituisce illecito amministrativo

covid-19 depenalizzazioneIl mancato rispetto delle misure di contenimento anti covid-19 non costituiscono più reato, bensì solo illecito amministrativo.

Ricorda infatti la S.C. di Cassazione, Sezione IV penale, con sentenza 1.3.2021 n. 7988 che la disposizione del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, art. 3, comma 4, – che qualificava “reato” punibile ai sensi dell’art. 650 c.p., il mancato rispetto delle misure di contenimento emanate per fronteggiare lo stato di emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19 – è stata sostituita dal D.L. 25 marzo 2020, n. 19, art. 4, comma 1 (“Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo  2, comma 1, ovvero dell’articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all’articolo 3,comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo”), in vigore dal giorno successivo e convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35, che ha depenalizzato, trasformandola in illecito amministrativo, la condotta di mancato rispetto delle citate misure di contenimento.

Ciò varrà dunque anche per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore del DL 25.3.2020 n. 19.

Leggi qui la sentenza integrale.

Ordinanza 714/2021 della Regione Lombardia

regione lombardia covidIn ragione del quadro epidemiologico in corso, il 4 marzo è stata emanata l’Ordinanza n. 714 che dispone per il territorio della Regione Lombardia ulteriori misure restrittive per il contenimento del contagio rispetto a quanto previsto per la zona arancione.

A partire dal 5 marzo e fino al 14 marzo l’intero territorio regionale entra in fascia ‘arancione rafforzato’.

In particolare si prevede la sospensione della didattica in presenza per tutte le classi delle scuole elementari, scuole medie, scuole secondarie di secondo grado e istituzioni formative professionali. Sono inoltre sospese anche le scuole dell’infanzia.

Tra le altre disposizioni introdotte dall’Ordinanza, si evidenziano:
– il divieto di recarsi presso le cosiddette “seconde case” e verso le abitazioni private abitate,
– l’accesso alle attività commerciali limitato ad un solo componente per nucleo familiare,
– il divieto di utilizzare le aree attrezzate per gioco e sport all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, fatta eccezione per le persone affette da disabilità,
– l’obbligo di indossare mascherine chirurgiche o presidi analoghi di protezione delle vie respiratorie sui mezzi di trasporto pubblici.

Le Ordinanze n. 710 del 27 febbraio 2021, n. 711 e n. 712 del 1° marzo 2021 e n. 713 del 2 marzo 2021 cessano di avere effetto il 4 marzo 2021, in quanto assorbite e superate dall’Ordinanza n.714.

È revocata anche l’Ordinanza n. 688 del 26 gennaio 2021.

Nuovo DPCM e ordinanze Regione Lombardia

covid-19 fase 2E’ stato firmato il nuovo DPCM 2.3.2021 in materia di emergenza epidemiologica (scarica qui il testo integrale).

Inoltre, in base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 27 febbraio 2021, a partire da lunedì 1° marzo la Lombardia è collocata in “zona arancione”.

Sulla base delle raccomandazioni della Commissione indicatori COVID-19 di Regione Lombardia e sentito il Ministero della Salute, il 1° marzo il presidente di Regione Lombardia ha firmato due nuove ordinanze con l’obiettivo di rafforzare le misure di prevenzione e contrasto al COVID su specifiche aree del territorio lombardo.

Le misure stabilite dalle Ordinanze n. 711 e n. 712 entrano in vigore dal 3 marzo con scadenza il 10 marzo compreso, salvo eventuali proroghe.

In particolare, l’Ordinanza regionale n. 711 stabilisce la fascia arancione ‘rafforzata’ per tutti i comuni della provincia di Como e per alcuni comuni delle province di Cremona, Mantova, Milano e Pavia. Consulta qui l’elenco completo dei comuni.

In tali comuni viene stabilita la sospensione della didattica in presenza per tutte le classi delle scuole elementari, scuole medie, scuole secondarie di secondo grado, istituzioni formative professionali. Sono inoltre sospese anche le scuole dell’infanzia.

Inoltre, l’Ordinanza regionale n. 712 proroga fino al 10 marzo 2021 l’efficacia delle restrizioni previste per i comuni già in fascia arancione ‘rafforzata’ come indicati nell’Ordinanza n. 705 del 23 febbraio 2021. In questi territori riprendono i servizi socio-educativi per la prima infanzia (fino a 36 mesi di età).

In base all’Ordinanza n. 713 del 2 marzo invece i comuni di Bollate (MI), Mede (PV) e Viggiù (VA), attualmente collocati in zona rossa, a partire dal 4 marzo e fino all’11 marzo passano anch’essi in zona arancione “rafforzato”.
Resta in zona rossa fino al 7 marzo il solo comune di Valgoglio in provincia di Bergamo (Ordinanza n. 710).

Limitatamente ai giorni in cui la Regione Lombardia è classificata in “zona arancione” e fino al 5 marzo, sono valide le disposizioni dell’art. 4 dell’Ordinanza n. 649 (confermate dall’Ordinanza n. 688 del 26 gennaio 2021), in merito ad attività agricole, controllo faunistico e attività di caccia e pesca.

È ancora vigente l’Ordinanza regionale n. 675 che prevede la sospensione delle limitazioni permanenti alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel, nei Comuni in Fascia 1 e nei Comuni con più di 30.000 abitanti in Fascia 2, stabilita dall’Allegato 1 della deliberazione della Giunta Regionale n. 3606 del 28/09/2020, fino al prorogarsi della situazione emergenziale.

Gara d’appalto e grave illecito professionale

TAR Lazio grave illecito professionaleLa commissione di un grave illecito professionale non comporta automatica esclusione da una gara di appalto pubblica.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma – sezione Prima Ter con la sentenza n. 2038 del 17 febbraio 2021, dando atto dell’ampia discrezionalità di cui gode la stazione importante nel valutare i fatti dichiarati dall’Operatore Economico e del fatto che il relativo giudizio, assistito anche da “motivazione sufficiente”, può essere sindacato solo in ipotesi di manifesta irragionevolezza, ha condiviso la decisione della Stazione Appaltante che ha ritenuto che non costituisse un grave illecito professionale una sentenza non ancora passato in giudicato per fatti risalenti nel tempo, occorsi quando il soggetto lavorava per un’altra società e soprattutto per fatti non relativi al settore degli appalti pubblici o comunque legati al core aziendale del concorrente, che in gara aveva peraltro fornito tutti i chiarimenti con una dichiarazione dettagliata e specifica, oggetto di apposita istruttoria.

Complimenti all’avv. Domenico Greco, counsel dello studio Arclex, per l’importante sentenza ottenuta.

Scarica qui il provvedimento citato.

Decreto Natale: spostamenti consentiti e non

decreto natale

E’ stato pubblicato il D.L. 172 del 18.12.2020 (c.d. Decreto Natale)

Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sono vietati gli spostamenti in altre regioni (anche quelli per raggiungere le seconde case).

L’Italia diviene zona rossa nei giorni festivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021) e zona arancione nei giorni feriali (28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021).

Sono sempre consentiti gli spostamenti:

  • per esigenze lavorative;
  • per esigenze di salute e necessità;
  • per rientrare al domicilio/abitazione.

Nei giorni di “zona rossa” e di “zona arancione”, dalle ore 5.00 alle ore 22.00 è consentito lo spostamento (anche al di fuori del Comune) per far visita ad amici e parenti, con il limite di 2 persone ospiti (non si contano i minori di 14 anni) e di una visita al giorno.

Nei giorni di “zona arancione” sono consentiti gli spostamenti dalle ore 5.00 alle ore 22.00 all’interno del proprio Comune e tra piccoli Comuni (fino a 5mila abitanti) in un raggio di 30 km.

In particolare l’art. 1 del DL prevede: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020; nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all’articolo 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Durante l’intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

La violazione delle disposizioni del presente decreto e di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35”.

Scarica qui il testo integrale del Decreto Natale.