L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 8 del 2.4.2020 ha confermato l’obbligo espulsivo immediato per il concorrente che abbia omesso di indicare nella offerta economica di gara i costi di manodopera.
Unico motivo derogante a tale sanzione espulsiva automatica sarebbe consistito nella “materiale impossibilità” di indicazione degli oneri nei modelli predisposti dalla stazione appaltante che nel caso deciso dall’Adunanza è stato ritenuto non configurato, con conseguente non configurabilità del c.d. “soccorso istruttorio”.
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