Il datore di lavoro risponde dell’infortunio di un lavoratore dovuto alla mancanza dei requisiti minimi di sicurezza di una macchina utilizzata nell’ambito della mansioni lavorative, senza che la marcatura di conformità CE possa valere come esonero da responsabilità.
E’ quanto statuito dalla S.C. di Cassazione, Sezione IV penale, con sentenza 6567/2020 in cui si legge: “Al riguardo della certificazione CE, va ribadito quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, ossia che il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati e risponde, pertanto, dell’infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità CE o l’affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarli dalla loro responsabilità.
In merito, questa Corte ha anche precisato che la responsabilità del costruttore, nel caso in cui l’evento dannoso sia stato provocato dall’inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non esclude la responsabilità del datore di lavoro sul quale grava l’obbligo di eliminare ogni fonte di percolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare la predetta macchina e di adottare tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori e che a detta regola può farsi eccezione nel solo caso in cui l’accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un vizio di progettazione o di costruzione di questa sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, impeditive di apprezzarne la sussistenza con l’ordinaria diligenza, il che non era nel caso di specie”.
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Accesso civico generalizzato e accesso tradizionale nei contratti della P.A.
La documentazione inerente alla fase successiva alla stipulazione del contratto (esecuzione del contratto) può costituire oggetto di accesso civico generalizzato, fermi restando i limiti di legge a tutela di specifici interessi protetti dall’ordinamento. Un’istanza rigettata per assenza di “interesse” ex art. 22 legge n. 241 del 1990, ben può essere, in ipotesi, accolta in sede di accesso civico generalizzato.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 10 del 2.4.2020 (n. 45 del 14.4.2020), quanto alle modalità dell’esercizio del diritto d’accesso, ha affermato, su un piano più generale, l’obbligo della pubblica amministrazione di esaminare integralmente l’istanza anche quando essa abbia un contenuto generico ovvero richiami, in via cumulativa, le predette due modalità di accesso, ad eccezione dei casi nei quali il richiedente abbia espressamente fatto riferimento all’art. 22 ss. l. n. 241 del 1990; in tale ultimo caso l’esame deve essere limitato ai presupposti indicati da tale disposizione.
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Decreto Liquidità e finanziamenti – manuale operativo
Ieri 21 aprile 2020 è stato diramato il manuale operativo predisposto dall’ABI – Associazione Bancaria Italiana, di concerto con SACE, per il rilascio delle garanzie dello Stato sui finanziamenti concessi dalle banche ai sensi dell’art. 1 del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. decreto Liquidità).
Scarica qui il testo del manuale operativo ABI e del decreto liquidità.
Covid-19: fase 2
Sono in corso le attività per l’avvio della c.d. fase 2.
In questa sezione è possibile scaricare l’Informativa del Presidente del Consiglio dei Ministri alle Camere svoltasi oggi, 21 aprile, e la Nota dell’Ufficio parlamentare di bilancio sulla congiuntura – aprile 2020.
A completamento, risulta utile anche la tabella di riepilogo delle classi di rischio e aggregazione sociale messa a disposizione della task force presieduta da Vittorio Colao per l’elaborazione del piano di graduale uscita dal lockdown.
La lista delle attività è stata stilata dividendo i settori produttivi in vari colori che vanno dal verde (rischio basso) fino al rosso (rischio alto).
Covid-19 – Vademecum per la tutela dei lavoratori
La Regione Liguria ha redatto una utilissima check list di autocontrollo ai fini della tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
Il documento – certamente utile su tutto il territorio nazionale in vista della c.d. fase 2 – è stato redatto con l’obiettivo di fornire informazioni e stimolare l’autovalutazione del Datore di Lavoro nel rispetto delle specifiche caratteristiche dell’attività svolta, tenuto conto del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020, sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’Economia, del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro della Salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta nell’art. 1 c. 1 n. 9 del D.P.C.M. 11.03.2020. Lo stesso è perciò riferibile ad attività produttive e attività professionali.
Scarica qui:
– la check list di autocontrollo;
– le norme, circolari e ordinanze pubblicate sul sito del Ministero della Salute;
– il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020.