Incostituzionale la proroga della sospensione delle esecuzioni sulla prima casa

prima casaCon sentenza 128 del 22.6.2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 14, del DL 183/2020 (c.d. “milleproroghe”) laddove prevede la proroga della sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore esecutato dal 1 gennaio al 30 giugno 2021, giudicando fondate le questioni di legittimità sollevate in riferimento agli artt. 3, co. 1, e 24, co. 1 e 2 Cost.

In particolare, è stato affermato che nelle procedure esecutive relative all’abitazione principale del debitore il bilanciamento tra la tutela giurisdizionale del creditore e quella dell’obbligato non fosse più proporzionato.

Ciò, in considerazione del fatto che i giudizi civili (compresi quelli di esecuzione), dopo l’iniziale sospensione generalizzata, sono ripresi gradualmente con modalità compatibili con la pandemia.

Diversamente, la sospensione prevista dalla norma impugnata è rimasta immutata negli stessi presupposti ed è stata ulteriormente prorogata a partire dal 1° gennaio 2021 per ulteriori sei mesi.

In tale contesto per gli Ermellini è mancato “un aggiustamento dell’iniziale bilanciamento sia quanto alla possibile selezione degli atti della procedura esecutiva da sospendere, sia soprattutto quanto alla perimetrazione dei beneficiari del blocco”.

Il protrarsi del sacrificio richiesto ai creditori procedenti in executivis, di per sé certamente non immuni dai danni causati dall’emergenza epidemiologica, avrebbe dovuto essere “dimensionato rispetto alle reali esigenze di protezione dei debitori esecutati, con l’indicazione di adeguati criteri selettivi quali previsti, tra gli altri, in materia di riscossione esattoriale”.

Il legislatore, ossia, ha prorogato una misura generalizzata e di extrema ratio – quale quella della sospensione delle espropriazioni immobiliari – mentre avrebbe dovuto specificare i presupposti soggettivi e oggettivi della misura, anche eventualmente demandando al vaglio dello stesso giudice dell’esecuzione il contemperamento in concreto degli interessi in gioco.

Il bilanciamento sotteso alla temporanea sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l’abitazione principale è in definitiva divenuto, nel tempo, irragionevole e sproporzionato, inficiando la tenuta costituzionale della seconda proroga.

Il tutto precisando che “resta ferma in capo al legislatore, ove l’evolversi dell’emergenza epidemiologica lo richieda, la possibilità di adottare le misure più idonee per realizzare un diverso bilanciamento, ragionevole e proporzionato, contemperando il diritto all’abitazione del debitore esecutato e la tutela giurisdizionale in executivis dei creditori procedenti”.

Scarica qui il testo integrale della sentenza 128/2021 della Corte Costituzionale

Sospensione esecuzioni sull’abitazione principale

esecuzione sospesa prima casaIn sede di conversione del Decreto Legge “Cura Italia” è stato introdotto l’art. 54 ter alla L. 27 del 24.04.2020 che prevede “(Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa) – 1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore”.
La norma si presta alle più svariate interpretazioni.
Comprensibile l’intento, infelice la formulazione del disposto legislativo. I pignoramenti immobiliari possono essere portati alla notifica? Se sì, una volta notificati possono essere posti in essere gli adempimenti prodromici (istanza di vendita e certificazione notarile?).
E ancora: le procedure in corso con progetto di riparto da approvare o con pagamenti da eseguire sono sospesi?
Si segnala l’interessante approfondimento a firma Salvo Leuzzi e Raffaele Rossi su IlCaso.it (clicca qui per leggere l’articolo) consapevoli che in questi sei mesi si assisterà alle più svariate varianti interpretative e applicative.