Nulla osta a che il commercialista possa concorrere nel reato tributario o fallimentare del cliente.
La S.C. ha affermato con sentenza sella Sezione III penale n. 28158/2019 come il ruolo di concorrente del reato vada apprezzato in questo, come in tutti i casi, sotto il profilo della compartecipazione alla condotta e alla presenza del dolo.
Sotto il primo profilo il contributo causale del concorrente può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa non solo in caso di concorso morale ma anche nel caso di concorso materiale.
Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, il dolo specifico richiesto per integrare il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all’art. 2 del d.lgs 74/2000, è compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell’accettazione del rischio che la presentazione della dichiarazione, possa comportare condotte tese all’evasione delle imposte.
Nella fattispecie in esame, poi, il Supremo Collegio ha osservato come il ricorrente fosse da ritenersi perfettamente a conoscenza sia dell’omessa istituzione e tenuta della contabilità di magazzino, sia dell’irregolare tenuta del registro degli inventari, anche in ragione delle periodiche segnalazioni del collegio sindacale.
Scarica qui il testo integrale della sentenza.
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Nuove linee guida e vademecum per l’attività giudiziaria
In questa sezione è possibile scaricare:
– la scheda di lettura predisposta dal CNF in relazione a quanto previsto per l’attività giudiziaria nel D.L. 30.4.2020 n. 28;
– le linee guida della Corte d’Appello di Milano del 15.5.2020;
– il Vademecum per l’attività giudiziaria penale predisposto dalla Camera Penale di Milano;
– il provvedimento del Dirigente Amministrativo del Tribunale di Milano che ha rimodulato modi e orari di accesso agli sportelli degli uffici.
Covid-19 e sospensione dei servizi sanitari ambulatoriali
Con riferimento al ricorso di una società che eroga servizi diagnostici ambulatoriali, il Consiglio di Stato, Sezione III giurisdizionale, con decreto n. 2586/2020 12.5.2020 conferma la legittimità dell’ordinanza regionale con cui si è disposta la sospensione delle “attività di assistenza sanitaria che non rivestono carattere di urgenza e di indifferibilità”, atteso che le esigenze di continuità dei servizi di assistenza sanitaria non urgenti e indifferibili pertengono ad un interesse pubblico generale di cui è portatrice l’Amministrazione Regionale e non il singolo operatore privato.
Scarica qui il testo integrale del decreto
Protocolli anticontagio e rilevanza penale
Ieri la Regione Lombardia ha emanato l’ordinanza 546 del 13.5.2020 con cui è stato disposto:
– l’obbligo della rilevazione della temperatura di tutto il personale prima dell’accesso sul luogo di lavoro;
– la forte raccomandazione della rilevazione della temperatura anche nei confronti di clienti/utenti/visitatori;
– la forte raccomandazione dell’utilizzo della app “AllertaLom”.
Accanto a ciò, si segnala che la Procura della Repubblica di Bergamo ha diramato la circolare n. 1104/20 prot. del 12.5.2020 con cui viene sottolineato che la violazione della gran parte dei precetti contenuti nella normativa emergenziale di cui ai protocolli anticontagio sia da considerarsi come violazione di corrispondenti norme in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro contenute nel d. 81/2008 aventi rilevanza penale.
E così esemplificativamente:
– la violazione degli obblighi di informazione:
– la violazione degli obblighi di pulizia e sanificazione in azienda:
– la violazione delle precauzioni igieniche personali:
– la violazione degli obblighi di fornitura di dispositivi di protezione individuali.
Scarica qui:
– l’ordinanza 546/2020 della Regione Lombardia;
– la circolare 1104/20 della Procura di Bergamo.
Ristoranti e spiagge: i documenti tecnici Inail
In attesa dell’emanazione del decreto “rilancio” e delle preannunciate modifiche della normativa emergenziale per il periodo dal 18 maggio in poi, l’INAIL ha pubblicato due documenti tecnici su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nelle attività di ristorazione e balneazione.
Quanto al primo settore, si richiede uno spazio di quattro metri quadrati a utente.
Quanto alle spiagge, un distanziamento di almeno 5 metri tra file di ombrelloni e di 4,5 metri tra ombrelloni della stessa fila.
Le associazioni di settore hanno definito inapplicabili tali misure.
Scarica qui:
– il documento tecnico settore ristorazione;
– il documento tecnico settore attività ricreative di balneazione e in spiaggia.