Il condomino che non paga la propria quota di lavori di ristrutturazione non può dolersi di non poter usufruire delle detrazioni fiscali.
Lo ha stabilito la S.C. di Cassazione Sezione VI civile con sentenza 10845/2020 dell’8.6.2020 affermando che è imputabile al condomino il ritardo nella partecipazione delle spese e la conseguente impossibilità di documentare le stesse allo scopo di poter beneficiare delle detrazioni fiscali.
Il singolo condomino che, in ipotesi di lavori eseguiti su parti condominiali, non abbia in concreto provveduto ai relativi pagamenti, contestando la sussistenza del proprio obbligo di contribuzione (nella specie, per essere state le opere di manutenzione commissionate da altri comproprietari, in mancanza di un amministratore), e non si sia potuto perciò avvalere delle detrazioni in ragione della spesa sostenuta per l’intervento edilizio, in forza dell’art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non può accampare alcuna pretesa risarcitoria nei confronti dell’intero condominio, essendo stato proprio l’inadempimento dell’interessato la causa che ha determinato la perdita della facoltà di detrarre il relativo costo dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.
E a nulla può valere il contenuto della “guida fiscale alle ristrutturazioni edilizie dell’Agenzia delle Entrate”, o delle circolari ministeriali, atti che non costituiscono fonti normative, ma prassi amministrative, dalle quali non discendono perciò diritti ed obblighi, per dedurre l’esistenza di un obbligo di preventivo invio della comunicazione di inizio lavori e della delibera assembleare di approvazione dell’intervento sulle parti comuni e ripartizione spese, al fine di poter fruire delle agevolazioni fiscali.
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Categoria: Diritto tributario
Non è possibile la confisca in caso di prescrizione del reato tributario
In tema di reati tributari, con sentenza n. 14218 del 11.5.2020 la III Sezione Penale della S.C. di Cassazione ha dichiarato (come già stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 31617/2015 del 21.7.2015) che il giudice, nel dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non può disporre, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto.
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Le Sezioni Unite in tema di TOSAP

Le Sezioni Unite civili della S.C. di Cassazione, con sentenza 8628 del 7.5.2020 si sono pronunciate su questione di massima di particolare importanza, affermando il seguente principio di diritto: “In tema di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), la legittimazione passiva del rapporto tributario, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione rilasciati dall’ente locale, spetta, ai sensi dell’art. 39 del d.lgs n. 507 del 1993, esclusivamente al soggetto titolare di tale atto, e solo in mancanza di questo, all’occupante di fatto, rimanendo irrilevante, ai fini di imposta, l’utilizzazione del suolo pubblico consentita a soggetti terzi in virtù di atto di natura privatistica”.
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Cura Italia è legge. Decisa l’autodichiarazione di fase 2
Il decreto “Cura Italia” n. 18/2020 è stato convertito in legge con modificazioni.
L’autodichiarazione della c.d. fase 2, utilizzabile dal 4 maggio, non prevede di barrare l’opzione della visita ai congiunti. Occorrerà specificare tale finalità di spostamento nel campo “a questo riguardo dichiara che…”.
Scarica qui:
– la legge di conversione 27 del 24.4.2020 in Gazzetta Ufficiale 110 del 29.4.2020;
– il testo coordinato del decreto convertito;
– il testo dell’autodichiarazione.
Covid-19, pubblicato il DPCM 26.4.2020 sulla c.d. fase 2
E’ stato pubblicato il DPCM 26.4.2020 sulla c.d. fase 2 in tema di emergenza Covid-19, avente efficacia per il periodo dal 4 maggio al 17 maggio. Contestualmente il Commissario Straordinario per l’attuazione e il Coordinamento delle Misure di Contenimento e Contrasto dell’Emergenza Epidemiologica Covid-19 fissa il prezzo massimo delle mascherine a 0,50 euro/cad. al netto dell’iva.
Clicca qui per scaricare il DPCM comprensivo di allegati e l’ordinanza 11/2020 del Commissario Straordinario Arcuri.
