Covid-19 – Vademecum per la tutela dei lavoratori

check list covid tutela lavoroLa Regione Liguria ha redatto una utilissima check list di autocontrollo ai fini della tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
Il documento – certamente utile su tutto il territorio nazionale in vista della c.d. fase 2 – è stato redatto con l’obiettivo di fornire informazioni e stimolare l’autovalutazione del Datore di Lavoro nel rispetto delle specifiche caratteristiche dell’attività svolta, tenuto conto del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020, sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’Economia, del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro della Salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta nell’art. 1 c. 1 n. 9 del D.P.C.M. 11.03.2020. Lo stesso è perciò riferibile ad attività produttive e attività professionali.
Scarica qui:
– la check list di autocontrollo;
– le norme, circolari e ordinanze pubblicate sul sito del Ministero della Salute;
– il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020.

Modello organizzativo 231/2001 e DVR

modello 231 e DVRLa sezione IV penale della S.C. di Cassazione con sentenza n. 3731/2020 (scarica il testo integrale) ha affermato che, con riferimento all’adozione dei modello organizzativo 231/2001, non è sufficiente addurre, ai fini di una mitigazione o esenzione della responsabilità della società, in tema del rispetto delle norme a tutela dei lavoratori, l’efficacia di un documento di valutazione dei rischi (c.d. DVR) in quanto “è cosa diversa dal richiamato modello organizzativo”.
La S.C., pertanto conclude affermando che, dimostrando l’esistenza di un DVR ma non avendo documentato l’adozione di un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, non è possibile invocare l’efficacia esimente della responsabilità “amministrativa” delle persone giuridiche.

Covid-19 e protezione dei dati

Il Garante per la protezione dei dati personali in questo periodo di emergenza epidemiologica ha intensificato l’adozione di provvedimenti, comunicati e audizioni.
E’ innegabile infatti che la problematica del Coronavirus coinvolga particolari categorie di dati (i c.d. dati sensibili) e in particolar modo i dati relativi alla salute.
Accanto alla necessità di tutela di questi dati vi è anche la necessità di protezione dei cittadini.
Spesso questi due diritti incontrano momenti di frizione, con conseguente necessità di contemperare le due esigenze.
Sul sito del Garante sono stati pubblicati, in maniera organizzata:
provvedimenti, comunicati, audizioni, interventi, interviste e altri documenti;
le principali disposizioni adottate in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 aventi implicazioni in materia di protezione dei dati personali.
Tra questi anche la lettera del garante al Ministro della Giustizia sul processo penale da remoto.
Le pagine sono in costante aggiornamento.
Clicca sopra per accedere direttamente al sito del garante e visionare il materiale.

Non costituisce reato l’offesa in una videochat

chat offese ingiuria o diffamazioneCon la sentenza della V sezione penale n. 10905 del 31.3.2020 la S.C. di Cassazione ha affermato che l’offesa rivolta tramite comunicazione telematica diretta alla persona offesa, alla presenza di altre persone nell’ambito di una chat, integra non già diffamazione, bensì ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, fattispecie non più prevista dalla legge come reato, a seguito della depenalizzazione intervenuta tramite il D.lgs. n. 7 del 15.1.2016.
Clicca qui per il testo integrale della sentenza.

Appropriazione indebita di file informatici

appropriazione indebita file informaticiIntegra il delitto di appropriazione indebita la sottrazione definitiva di file o dati informatici attuata mediante duplicazione e successiva cancellazione da un personal computer aziendale, affidato all’agente per motivi di lavoro e restituito formattato, in quanto tali dati informatici – per struttura fisica, misurabilità delle dimensioni e trasferibilità – sono qualificabili come cose mobili ai sensi della legge penale.
E’ quanto stabilito dalla S.C. di Cassazione, Sezione II penale, con sentenza n. 11959 del 10.4.2020.
Clicca qui per leggere il testo integrale della sentenza.