Nel caso di un medico imputato di omicidio colposo per la morte di un paziente per non aver prescritto e somministrato al paziente la terapia consigliata dalle linee guida (una terapia antitrombotica che, se tempestivamente effettuata, avrebbe evitato l’esito fatale), la Suprema Corte di Cassazione Sezione IV penale con sentenza 4-16.3.2020 n. 10175 ha ricordato che nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l’azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi, l’evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva, mentre l’insufficienza, la contraddittorietà e l’incertezza del nesso causale tra condotta ed evento, e cioè il ragionevole dubbio, in base all’evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante dell’omissione dell’agente rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell’evento lesivo comportano l’esito assolutorio del giudizio (Sezioni Unite, n. 30328 del 10/07/2002 ud. – dep. 11/09/2002, Rv. 222139 – 01).
Si è, tuttavia precisato che il meccanismo controfattuale, necessario per stabilire l’effettivo rilievo condizionante della condotta umana (nella specie: l’effetto salvifico delle cure omesse), deve fondare non solo su affidabili informazioni scientifiche ma anche sulle contingenze significative del caso concreto, dovendosi comprendere: a) qual è solitamente l’andamento della patologia in concreto accertata; b) qual è normalmente l’efficacia delle terapie; c) quali sono i fattori che solitamente influenzano il successo degli sforzi terapeutici
In sostanza il giudizio controfattuale non può basarsi solo sul mero dato statistico astratto, ma deve considerare il caso concreto.
Pertanto il medico deve sempre valutare il caso concreto per decidere se optare per una terapia diversa rispetto a quella prevista dalle linee guida. Esse, infatti, essendo elaborate in via astratta, non possono esaurire tutte le situazioni concrete.
In base a quanto sopra, la Cassazione conclude affermando che “l’insufficienza, la contraddittorietà e l’incertezza del nesso causale tra condotta ed evento, e cioè il ragionevole dubbio, in base all’evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante dell’omissione dell’agente rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell’evento lesivo comportano l’esito assolutorio del giudizio”.
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Categoria: Diritto penale
Il prelievo di DNA secondo la CEDU
La CEDU con sentenza 14.4.2020 nel caso Dragan Petrovi? contro Serbia si è pronunciata in relazione alla lamentata violazione dei diritti dell’imputato per essere stato sottoposto, sotto minaccia da parte della polizia, ad un prelievo di campione di DNA, senza nemmeno preventiva notifica di avviso di garanzia (e conseguente ignoranza del fatto di essere indagato per il reato per cui si procedeva).
In particolare la Corte, dopo aver dato atto dell’irrilevanza del consenso del ricorrente al tampone, in ragione delle intimidazioni degli agenti di polizia, ha accertato l’effettiva lesione del diritto al rispetto della vita privata, in quanto l’atto non è stato eseguito in conformità della legge. Difettavano, infatti nell’ordinanza i riferimenti normativi in materia di prelievo di materiale biologico (all’epoca dei fatti non prevista dal diritto serbo) e non venivano verbalizzate le operazioni di prelievo.
Del resto l’ingerenza nella vita privata rappresentata dal prelievo di DNA deve ritenersi consentita solo se: (a) sia prevista dal diritto nazionale, (b) persegua una finalità legittima e (c) sia necessaria e proporzionata a tale finalità.
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Sequestro del cane usato per atti persecutori
La S.C. di Cassazione, sezione V penale, con sentenza 1.4.2020 n. 10992 ha respinto il ricorso in tema di riesame della misura cautelare, confermando la legittimità del sequestro di un cane di razza pitbull utilizzato dal proprietario al fine di commettere condotte persecutorie ai danni della persona offesa.
Il cane infatti, di “conclamata pericolosità”, veniva usato abitualmente dall’imputato per incutere timore alla vittima, la quale era stata anche morsa dall’animale.
Siffatta situazione, secondo la Suprema Corte, legittima l’adozione della misura cautelare reale di sequestro preventivo dell’animale.
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Linee Guida e protocollo del Tribunale e del Giudice di Pace di Milano
Anche il Tribunale di Milano e il Giudice di Pace di Milano emanano le nuove Linee Guida per l’attività nel settore civile e penale valide fino al 31.7.2020.
Le prime richiamano il protocollo per la disciplina delle udienze civili redatto congiuntamente dai Presidenti del Tribunale di Milano e dell’Ordine Avvocati di Milano.
E’ stato anche redatto il protocollo di sicurezza anticontagio Covid-19 degli Uffici Giudiziari di Milano.
Scarica qui:
– le linee Guida del Tribunale di Milano col protocollo anticontagio del Palazzo di Giustizia;
– le linee Guida dell’ufficio del Giudice di Pace di Milano e Rho col protocollo anticontagio.
Amministratore di condominio e diffamazione
L’amministratore di condominio che inserisce all’ordine del giorno una informativa in ordine alla causa intentata verso gli ex avvocati del condominio, colpevoli di scorrettezze, non commette il reato di diffamazione.
Infatti, laddove non si apprezzi l’offensività della comunicazione effettuata dall’amministratore il quale ha non solo il diritto ma anche il dovere di informare i condomini in relazione allo stato dei contenziosi instaurati nel loro interesse e in danno dei precedenti avvocati, non sussiste nemmeno una fattispecie diffamatoria, con conseguente inutilità di evocare anche la scriminante dell’esercizio di un diritto ex art. 51 c.p.
Lo ha affermato la S.C. di Cassazione, Sezione V penale con sentenza 11916 del 10.4.2020 (ud. 15.11.2019). Scarica qui il testo integrale.