Mobbing e Inail

mobbing inailSecondo la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza 14 maggio 2020, n. 8948, l’Inail è obbligato a indennizzare una malattia causata dalla condotta vessatoria del datore di lavoro (c.d. mobbing).
E’ stato dichiarato infatti che la tutela assicurativa Inail si applica ad ogni forma di tecnopatia di natura fisica o psichica, che sia conseguenza dell’attività lavorativa svolta.
Invero secondo il risalente e costante orientamento giurisprudenziale della S.C.
in materia di assicurazione sociale, rileva non soltanto il rischio specifico proprio della lavorazione, ma anche il c.d. rischio specifico improprio; ossia non strettamente insito nell’atto materiale della prestazione ma collegato con la prestazione stessa: come questa Corte ha affermato in svariate occasioni (per le attività prodromiche, per le attività di prevenzione, per gli atti di locomozione interna, le pause fisiologiche, le attività sindacali) ai sensi dell’art. 1 TU in materia di infortuni sul lavoro (cfr., tra le tante, Cass. 13882/16, Cass. 7313/2016, Cass. 27829/2009; Cass. 10317/2006, Cass. 16417/2005, Cass. 7633/2004, Cass. 3765/2004, Cass. 131/1990; Cass. 12652/1998, Cass. 10298/2000, Cass. 3363/2001, Cass. 9556/2001, Cass. 1944/2002, Cass. 6894/2002, Cass. 5841/2002, Cass. 5354/2002).
Lo stesso orientamento è stato riaffermato a proposito delle malattie professionali, nella sentenza n. 3227/2011, con la quale la protezione assicurativa è stata estesa alla malattia riconducibile all’esposizione al fumo passivo di sigaretta subita dal lavoratore nei luoghi di lavoro, ritenuta meritevole di tutela ancorchè, certamente, non in quanto dipendente dalla prestazione pericolosa in sè e per sè considerata (come “rischio assicurato”), ma soltanto in quanto connessa al fatto oggettivo dell’esecuzione di un lavoro all’interno di un determinato ambiente.
L’evoluzione in discorso si riallaccia pure a quella registrata a livello normativo nell’ambito dell’infortunio in itinere e del rischio ambientale.
Nell’ambito del sistema del Testo Unico, sono quindi indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l’organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione; dovendosi ritenere incongrua una qualsiasi distinzione in tal senso, posto che il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni, sottoponendola a rischi rilevanti sia per la sfera fisica che psichica (come peraltro prevede oggi a fini preventivi del T.U. n. 81 del 2008, art. 28, comma 1).
Pertanto, ed in conclusione, ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all’INAIL, anche se non è compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia.
Scarica qui il testo integrale dell’ordinanza.

Infortunio da Covid-19 – la posizione dell’Inail

inail documenti tecnici ristorazione spiaggia balneazioneMentre è in piena discussione il c.d. scudo penale per i datori di lavoro, nel proprio comunicato del 15.5.2020 l’INAIL ritiene opportuno sottolineare come “il datore di lavoro risponda penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa” e che “dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro”.
Trattasi di precisazione ovvia in uno stato di diritto.
Afferma inoltre l’INAIL che “al riguardo, si deve ritenere che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro”.
Questo è certamente vero, come però vero che la mancata adozione dei protocolli anticontagio ovvero comportamenti totalmente contrari a ogni buona norma igienico-sanitaria possano essere invocate per una contestazione di responsabilità per il datore di lavoro che, come noto, ha dei precisi obblighi di formazione, informazione, prevenzione e protezione da osservare ai sensi, tra l’altro, del D.lgs. 81/2008.
In questo senso ad esempio, la Procura di Bergamo nella propria circolare 1104/20 prot.
Scarica qui il comunicato Inail e la circolare della Procura di Bergamo citate.

Ristoranti e spiagge: i documenti tecnici Inail

inail documenti tecnici ristorazione spiaggia balneazioneIn attesa dell’emanazione del decreto “rilancio” e delle preannunciate modifiche della normativa emergenziale per il periodo dal 18 maggio in poi, l’INAIL ha pubblicato due documenti tecnici su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nelle attività di ristorazione e balneazione.
Quanto al primo settore, si richiede uno spazio di quattro metri quadrati a utente.
Quanto alle spiagge, un distanziamento di almeno 5 metri tra file di ombrelloni e di 4,5 metri tra ombrelloni della stessa fila.
Le associazioni di settore hanno definito inapplicabili tali misure.
Scarica qui:
– il documento tecnico settore ristorazione;
– il documento tecnico settore attività ricreative di balneazione e in spiaggia.

Covid-19: documento tecnico Inail

inail documento tecnicoL’Inail, ha diramato una pubblicazione, denominata “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, approvata dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso la Protezione Civile, al quale Inail partecipa con un suo rappresentante.
Il documento è composto da due parti: la prima riguarda la predisposizione di una metodologia di valutazione integrata del rischio; la seconda è focalizzata sull’adozione di misure organizzative, di prevenzione e protezione, anche in considerazione di quanto già contenuto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” stipulato tra Governo e Parti sociali.
Scarica qui sia il documento tecnico Inail sia il protocollo tra Governo e parti sociali.