Ieri sera, 29 maggio 2020, la Regione Lombardia ha emanato la nuova ordinanza 555 che integra le misure approvate dal DPCM del 17 maggio 2020 (clicca qui per consultare il DPCM e i relativi allegati). Le disposizioni riportate nell’Ordinanza di Regione Lombardia sono efficaci dal 1° giugno e hanno validità fino al 14 giugno 2020, salvo dove diversamente indicato.
L’Ordinanza prevede anche la riapertura delle seguenti attività:
• centri massaggi e centri di abbronzatura,
• piscine,
• palestre,
• parchi tematici e di divertimento,
• circoli culturali e ricreativi,
• svolgimento di prove e attività di produzione di spettacoli dal vivo, in assenza di pubblico,
• attività di spettacolo, cinema e teatri (a partire dal 15 giugno),
• servizi per l’infanzia e l’adolescenza (a partire dal 15 giugno)
Vengono inoltre aggiornate le Linee guida con le indicazioni operative per le nuove attività in apertura, e ulteriori aggiornamenti per altre attività tra cui:
• musei, ristoranti, bar, parrucchieri, estetiste e altre attività commerciali;
• esperienze formative di tirocinio anche in presenza, esclusivamente negli ambiti di lavoro ove non sussistono le restrizioni all’esercizio dell’attività;
• attività di addestramento di cani e cavalli e altre specie animali in zone ed aree attrezzate, anche mediante addestratori e centri cinofili;
• censimenti e piani di controllo della fauna selvatica, secondo quanto previsto dalla l.r. 26/1993.
L’ordinanza regionale conferma l’obbligo di indossare mascherine o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, anche all’aperto, tranne nel caso di intense attività motorie o sportive.
Fino al 2 giugno compreso rimangono vietati gli spostamenti verso altre Regioni, se non per esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. In questi casi occorrerà fornire un’autocertificazione.
Per i soggetti sottoposti a quarantena resta il divieto assoluto di muoversi dalla propria abitazione o dimora fino al momento in cui non viene accertata la guarigione.
Le attività economiche e produttive sono consentite a condizione che si rispettino i contenuti dei protocolli o delle linee guida Inail, in modo da assicurare livelli adeguati di protezione per prevenire o ridurre il rischio di contagio. Il mancato rispetto dei protocolli o delle linee guida determina la sospensione dell’attività fino al momento in cui vengono ripristinate le condizioni di sicurezza.
L’Ordinanza Regionale n. 555 conferma, fino al 14 giugno, le prescrizioni e raccomandazioni già previste per i datori di lavoro dall’Ordinanza n. 547 del 17.5.2020, tra cui l’obbligo di misurazione della temperatura di tutti i dipendenti, di comunicare tempestivamente i casi sospetti all’ATS di riferimento, e la raccomandazione di scaricare e utilizzare l’App AllertaLom compilando il questionario “CercaCovid”.
La misurazione della temperatura dei clienti / utenti è fortemente raccomandata, mentre diventa obbligatoria in caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo e per l’accesso ai parchi tematici, faunistici e di divertimento.
Categoria: Diritto penale
Giudice e perizia non convincente
Se il Giudice non è convinto delle risultanze della perizia svolta in giudizio, non può disattenderle con una sentenza che disponga in senso contrario, ma deve disporre una nuova consulenza tecnica d’ufficio.
Lo ha dichiarato la Suprema Corte di Cassazione, sezione III penale, con la sentenza 14 aprile 2020, n. 12026 che opera un adattamento del concetto di giudice come peritus peritorum,
In sede di decisione, infatti il Giudice non può basarsi sulla propria scienza privata, reperendo di propria iniziativa elementi di giudizio e valutandoli sulla base di suoi personali criteri di giudizio, poiché è illegittimo il ricorso alla scienza privata in sede giudiziaria ove l’attività autonoma del giudice non si limiti al riscontro di un fatto, ma comporti l’espressione di un giudizio fondato su specifiche competenze tecniche.
Scarica qui il testo integrale della sentenza.
Non è possibile la confisca in caso di prescrizione del reato tributario
In tema di reati tributari, con sentenza n. 14218 del 11.5.2020 la III Sezione Penale della S.C. di Cassazione ha dichiarato (come già stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 31617/2015 del 21.7.2015) che il giudice, nel dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non può disporre, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto.
Scarica qui il testo integrale della sentenza.
Guida in stato di ebbrezza: no alla confisca del veicolo se la messa alla prova ha esito positivo
La Corte Costituzionale con sentenza 75 del 7.4.2020 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 224-ter, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede che il prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la restituzione all’avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool per esito positivo della messa alla prova.
Infatti, secondo la Consulta la possibilità che, pur in caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per esito positivo della messa alla prova, il prefetto disponga, ricorrendone le condizioni, la confisca del veicolo (della cui disponibilità, peraltro, l’imputato è stato privato sin dal momento del sequestro) – laddove lo stesso codice della strada prevede, per il caso in cui il processo si sia concluso con l’emissione di una sentenza di condanna e con l’applicazione della pena sostitutiva, non solo l’estinzione del medesimo reato di guida in stato di ebbrezza, ma anche la revoca della confisca del veicolo per effetto del solo svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità – risulta manifestamente irragionevole, ove rapportata alla natura, alla finalità e alla disciplina dell’istituto della messa alla prova, come delineate anche dalla giurisprudenza costituzionale.
Scarica qui la sentenza integrale.
Save the Date: RILANCIO IN SICUREZZA – webinar 26 maggio 2020 ore 15.00
webinar gratuito
RILANCIO IN SICUREZZA
26 maggio 2020 ore 15.00
Misure di sicurezza anticontagio,
profili penali e profili giuslavoristici.
I rapporti di lavoro ai tempi del Covid-19.
Novità del decreto rilancio
L’emergenza Covid-19 ha cambiato il nostro modo di comportarci sia nella vita personale sia in quella lavorativa. Sui luoghi di lavoro nasce una nuova esigenza: tutelare la salute dei lavoratori con idonee misure di prevenzione anti-contagio. Finalità vecchia, misure nuove. Nascono i c.d. protocolli anti-contagio che tutti i datori di lavoro dovranno applicare nelle proprie aziende.
Quali sono queste misure? Quali le conseguenze della loro mancata adozione?
Accanto a ciò verrà illustrato anche come cambiano i rapporti di lavoro all’epoca del Coronavirus e quali misure economiche e fiscali sono previste per le aziende nella normativa emergenziale.
I relatori
Avv. Pietro Gabriele Roveda – avvocato in Lodi – Studio Bonifati e Roveda
Avv. Roberto Redaelli – avvocato in Milano – Arclex Avvocati Associati
Avv Alberto Carmeli – avvocato in Milano – Arclex Avvocati Associati
Avv. Gianluigi Bonifati – avvocato in Lodi – Studio Bonifati e Roveda
Dott. Pasquale Marseglia – dottore commercialista – Studio Marseglia & Associati
I temi trattati
Avv. Pietro Gabriele Roveda: Profili penali della normativa anticontagio
Avv. Roberto Redaelli: I protocolli e l’impatto sulla normativa in tema di sicurezza sul lavoro e sulla responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001
Avv Alberto Carmeli: I rapporti di lavoro secondo la normativa Covid-19
Avv. Gianluigi Bonifati: Responsabilità giuslavoristica in tema di infortunio da contagio
Dott. Pasquale Marseglia: Misure fiscali del decreto rilancio
ISCRIZIONE TRAMITE EVENTBRITE AL SEGUENTE LINK https://bit.ly/3cNnZfY
Il webinar si terrà online tramite la piattaforma Zoom. Prima dell’incontro, a tutti gli iscritti al webinar verrà inviata una email con il link per effettuare il collegamento. Alla fine dell’incontro ci sarà una sessione Q&A (domande e risposte) che i partecipanti potranno sottoporre ai relatori.