Vigilanza del proprietario della strada sui terreni dei privati

albero in strada obbligo vigilanza enteL’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, benché non abbia la custodia dei fondi privati che la fiancheggiano e, quindi, non sia tenuto alla loro manutenzione, ha l’obbligo di vigilare affinché dagli stessi non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada, nonché – ove, invece, esse si verifichino – quello di attivarsi per rimuoverle o farle rimuovere, sicché è in colpa, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2043 c.c., qualora, pur potendosi avvedere con l’ordinaria diligenza della situazione di pericolo, non l’abbia innanzitutto segnalata ai proprietari del fondo, né abbia adottato altri provvedimenti cautelativi, ivi compresa la chiusura della strada alla circolazione.
Infatti, in tema di circolazione stradale è dovere primario dell’ente proprietario della strada (e dell’Anas, in relazione alle strade e autostrade che le sono affidate e in relazione alle quali esercita i diritti e i poteri attribuiti all’ente proprietario) garantirne la sicurezza mediante l’adozione delle opere e dei provvedimenti necessari. Ne consegue che sussiste la responsabilità di detto ente in relazione agli eventi lesivi occorsi ai fruitori del tratto stradale da controllare, anche nei casi in cui l’evento lesivo trova origine nella cattiva o omessa manutenzione dei terreni laterali alla strada, ancorché appartenenti a privati, atteso che è comunque obbligo dell’ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza.
Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, sez. III civile, con l’ordinanza 9 marzo 2020, n. 6651 (scarica l’ordinanza integrale).

Covid-19 e protezione dei dati

Il Garante per la protezione dei dati personali in questo periodo di emergenza epidemiologica ha intensificato l’adozione di provvedimenti, comunicati e audizioni.
E’ innegabile infatti che la problematica del Coronavirus coinvolga particolari categorie di dati (i c.d. dati sensibili) e in particolar modo i dati relativi alla salute.
Accanto alla necessità di tutela di questi dati vi è anche la necessità di protezione dei cittadini.
Spesso questi due diritti incontrano momenti di frizione, con conseguente necessità di contemperare le due esigenze.
Sul sito del Garante sono stati pubblicati, in maniera organizzata:
provvedimenti, comunicati, audizioni, interventi, interviste e altri documenti;
le principali disposizioni adottate in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 aventi implicazioni in materia di protezione dei dati personali.
Tra questi anche la lettera del garante al Ministro della Giustizia sul processo penale da remoto.
Le pagine sono in costante aggiornamento.
Clicca sopra per accedere direttamente al sito del garante e visionare il materiale.

Patto fiduciario su immobili: non occorre la forma scritta

patto fiduciario immobiliLe Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 6 marzo 2020, n. 6459 hanno affermato che il patto fiduciario è da considerarsi analogo all’istituto del mandato senza rappresentanza e pertanto non è necessaria la forma scritta a fini di validità, nemmeno quando abbia ad oggetto un bene immobile.
Pertanto, una volta provato in giudizio, il patto fiduciario relativo a un acquisto di un bene immobile effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, giustifica l’accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di ritrasferimento del bene.
L’obbligo di ritrasferimento dell’immobile discende infatti direttamente dal patto, anche verbale, e l’eventuale dichiarazione scritta del fiduciario che riconosce l’intestazione dell’immobile e promette di ritrasferirlo al fiduciante è da considerare come semplice promessa di pagamento, che conferma l’esistenza del preesistente rapporto di fiducia.
Come tale, la promessa ha l’effetto di invertire l’onere probatorio e di esentare il fiduciante a dare prova del rapporto, ormai presunto fino a prova contraria.
Clicca qui per leggere il testo integrale della sentenza.

Condominio: legittimazione processuale e apparenza giuridica

condominio_legittimazione_apparenzaLa S.C. di Cassazione con sentenza della VI sezione civile 15/01/2020, n. 724 ha stabilito che in caso di azione giudiziale dell’amministratore del condominio per il recupero della quota di spese di competenza di una unità immobiliare di proprietà esclusiva, è passivamente legittimato il reale proprietario e non già chi possa apparire tale (come, ad esempio, il venditore che non abbia informato l’amministratore della cessione e abbia continuato a comportarsi da proprietario).
E’ stato affermato in fatti che difettano, nei rapporti fra condominio (ente di gestione) e i singoli comproprietari, le condizioni per l’operatività del principio dell’apparenza del diritto, strumentale essenzialmente a esigenze di tutela dell’affidamento del terzo in buona fede.
Il collegamento della legittimazione passiva alla effettiva titolarità della proprietà risulta funzionale al rafforzamento e al soddisfacimento del credito della gestione condominiale.
Clicca qui per la sentenza integrale.

Le Linee Guida degli Uffici Giudiziari di Milano e Monza

ufficio giudiziarioSono state emanate le linee guida organizzative degli uffici giudiziari di Milano e Monza.
In questa sezione è possibile scaricare:
le linee guida del Presidente della Corte d’Appello di Milano;
le linee guida del Presidente del Tribunale di Milano;
le linee guida del Presidente Coordinatore degli Uffici del Giudice di Pace di Milano e Rho;
le disposizioni organizzative del Presidente del Tribunale di Monza.