La Regione Lombardia ha emesso l’ordinanza 539 del 3.5.2020 (clicca qui per scaricarla).
Con tale provvedimento:
– è mantenuto l’obbligo dell’utilizzo della mascherina (o altro indumento) al di fuori dell’abitazione, salvo che per l’attività sportiva intensa e ferma la regola del distanziamento sociale;
– è consentito lo spostamento verso la seconda casa (in territorio regionale) solo per esigenze di manutenzione necessaria;
– è consentita la pratica della pesca;
– è consentita la navigazione privata;
– è consentita l’attività di addestramento di cani e cavalli;
– viene disciplinata l’attività di commercio al dettaglio (accessibili da un solo componente per nucleo familiare, fatta salva la necessità di portare con sé minori, disabili e anziani) e delle altre attività economiche;
Parimenti il Comune di Milano ha emanato l’ordinanza 30.4.2020 (clicca qui per scaricarla), con cui, tra l’altro vengono disposte:
– la sospensione dell’operatività di Area B e Area C fino al 31.5.2020;
– l’autorizzazione della sosta libera su strisce blu e strisce gialle su tutto il territorio cittadino, fatti salvi gli stalli per i mercati fino al 31.5.2020;
– la sospensione dell’operatività delle ZTL e delle corsie a traffico limitato fino al 31.5.2020.
Categoria: Diritto civile
Nuova autodichiarazione per la fase 2 e circolare del Ministero dell’Interno
Il Ministero dell’Interno ha diramato una circolare esplicativa in cui vengono rese precisazioni:
– sugli spostamenti consentiti, ricordando che, a parte la visita ai congiunti, gli spostamenti sono giustificati solo da esigenze lavorative, da stato di necessità e da ragioni di salute;
– su cosa si intenda col termine “congiunti”;
– sulla possibilità di accedere a parchi, ville e giardini pubblici, senza creare assembramenti;
– sulla attività motoria e sportiva con obbligo di distanziamento ma senza obbligo di prossimità all’abitazione;
– sulle cerimonie funebri;
– sulle attività commerciali al dettaglio (riapertura del commercio di fiori e piante);
– sui servizi di ristorazione, che ora possono svolgere il servizio da asporto e non solo di consegna a domicilio;
– sulle attività produttive e industriali, con possibilità di disporre già all’atto dell’accertamento di eventuali violazioni della normativa anti-contagio, la sospensione provvisoria dell’attività per un periodo non superiore a 5 giorni;
– sull’uso della mascherine e dei mezzi di protezione.
Scarica qui il testo integrale della circolare.
Disponibile anche il nuovo testo dell’autodichiarazione munito dell’opzione relativa alla visita ai congiunti (clicca qui per scaricarlo in formato word).
Sospensione esecuzioni sull’abitazione principale
In sede di conversione del Decreto Legge “Cura Italia” è stato introdotto l’art. 54 ter alla L. 27 del 24.04.2020 che prevede “(Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa) – 1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore”.
La norma si presta alle più svariate interpretazioni.
Comprensibile l’intento, infelice la formulazione del disposto legislativo. I pignoramenti immobiliari possono essere portati alla notifica? Se sì, una volta notificati possono essere posti in essere gli adempimenti prodromici (istanza di vendita e certificazione notarile?).
E ancora: le procedure in corso con progetto di riparto da approvare o con pagamenti da eseguire sono sospesi?
Si segnala l’interessante approfondimento a firma Salvo Leuzzi e Raffaele Rossi su IlCaso.it (clicca qui per leggere l’articolo) consapevoli che in questi sei mesi si assisterà alle più svariate varianti interpretative e applicative.
Cura Italia è legge. Decisa l’autodichiarazione di fase 2
Il decreto “Cura Italia” n. 18/2020 è stato convertito in legge con modificazioni.
L’autodichiarazione della c.d. fase 2, utilizzabile dal 4 maggio, non prevede di barrare l’opzione della visita ai congiunti. Occorrerà specificare tale finalità di spostamento nel campo “a questo riguardo dichiara che…”.
Scarica qui:
– la legge di conversione 27 del 24.4.2020 in Gazzetta Ufficiale 110 del 29.4.2020;
– il testo coordinato del decreto convertito;
– il testo dell’autodichiarazione.
Covid-19, pubblicato il DPCM 26.4.2020 sulla c.d. fase 2
E’ stato pubblicato il DPCM 26.4.2020 sulla c.d. fase 2 in tema di emergenza Covid-19, avente efficacia per il periodo dal 4 maggio al 17 maggio. Contestualmente il Commissario Straordinario per l’attuazione e il Coordinamento delle Misure di Contenimento e Contrasto dell’Emergenza Epidemiologica Covid-19 fissa il prezzo massimo delle mascherine a 0,50 euro/cad. al netto dell’iva.
Clicca qui per scaricare il DPCM comprensivo di allegati e l’ordinanza 11/2020 del Commissario Straordinario Arcuri.