Fase 2: ordinanze della Regione Lombardia e del Comune di Milano

regione LombardiaLa Regione Lombardia ha emesso l’ordinanza 539 del 3.5.2020 (clicca qui per scaricarla).
Con tale provvedimento:
– è mantenuto l’obbligo dell’utilizzo della mascherina (o altro indumento) al di fuori dell’abitazione, salvo che per l’attività sportiva intensa e ferma la regola del distanziamento sociale;
– è consentito lo spostamento verso la seconda casa (in territorio regionale) solo per esigenze di manutenzione necessaria;
– è consentita la pratica della pesca;
– è consentita la navigazione privata;
– è consentita l’attività di addestramento di cani e cavalli;
– viene disciplinata l’attività di commercio al dettaglio (accessibili da un solo componente per nucleo familiare, fatta salva la necessità di portare con sé minori, disabili e anziani) e delle altre attività economiche;
Parimenti il Comune di Milano ha emanato l’ordinanza 30.4.2020 (clicca qui per scaricarla), con cui, tra l’altro vengono disposte:
– la sospensione dell’operatività di Area B e Area C fino al 31.5.2020;
– l’autorizzazione della sosta libera su strisce blu e strisce gialle su tutto il territorio cittadino, fatti salvi gli stalli per i mercati fino al 31.5.2020;
– la sospensione dell’operatività delle ZTL e delle corsie a traffico limitato fino al 31.5.2020.

Nuova autodichiarazione per la fase 2 e circolare del Ministero dell’Interno

autodichiarazione fase 2Il Ministero dell’Interno ha diramato una circolare esplicativa in cui vengono rese precisazioni:
– sugli spostamenti consentiti, ricordando che, a parte la visita ai congiunti, gli spostamenti sono giustificati solo da esigenze lavorative, da stato di necessità e da ragioni di salute;
– su cosa si intenda col termine “congiunti”;
– sulla possibilità di accedere a parchi, ville e giardini pubblici, senza creare assembramenti;
– sulla attività motoria e sportiva con obbligo di distanziamento ma senza obbligo di prossimità all’abitazione;
– sulle cerimonie funebri;
– sulle attività commerciali al dettaglio (riapertura del commercio di fiori e piante);
– sui servizi di ristorazione, che ora possono svolgere il servizio da asporto e non solo di consegna a domicilio;
– sulle attività produttive e industriali, con possibilità di disporre già all’atto dell’accertamento di eventuali violazioni della normativa anti-contagio, la sospensione provvisoria dell’attività per un periodo non superiore a 5 giorni;
– sull’uso della mascherine e dei mezzi di protezione.
Scarica qui il testo integrale della circolare.
Disponibile anche il nuovo testo dell’autodichiarazione munito dell’opzione relativa alla visita ai congiunti (clicca qui per scaricarlo in formato word).

Sospensione esecuzioni sull’abitazione principale

esecuzione sospesa prima casaIn sede di conversione del Decreto Legge “Cura Italia” è stato introdotto l’art. 54 ter alla L. 27 del 24.04.2020 che prevede “(Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa) – 1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore”.
La norma si presta alle più svariate interpretazioni.
Comprensibile l’intento, infelice la formulazione del disposto legislativo. I pignoramenti immobiliari possono essere portati alla notifica? Se sì, una volta notificati possono essere posti in essere gli adempimenti prodromici (istanza di vendita e certificazione notarile?).
E ancora: le procedure in corso con progetto di riparto da approvare o con pagamenti da eseguire sono sospesi?
Si segnala l’interessante approfondimento a firma Salvo Leuzzi e Raffaele Rossi su IlCaso.it (clicca qui per leggere l’articolo) consapevoli che in questi sei mesi si assisterà alle più svariate varianti interpretative e applicative.

Il furto di 30 euro non è (per ciò solo) di particolare tenuità

furto di lieve entitàRubare generi alimentari per un valore di circa 30 euro non abilita – per ciò solo – a invocare né l’esimente dello stato di necessità (c.d. furto per fame), né la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p.c. per particolare tenuità del fatto.
Quanto al primo profilo perché, “pur trattandosi di una cifra modesta (Euro 32,77), la causa di giustificazione dello stato di necessità deve essere ricollegabile a un bisogno impellente, e dunque a una sottrazione minimale, esigua, destinata a una immediata soddisfazione dell’esigenza alimentare”.
Quanto al secondo profilo perché ostano alla concessione del beneficio gli eventuali precedenti penali per il medesimo reato e la non occasionalità della condotta.
E’ quanto affermato dalla S.C. di Cassazione, Sezione V penale, sentenza del 3.4.2020 n. 11289 (clicca qui per il testo integrale).

Coltivazione di piante e sostanze stupefacenti

cannabis coltivazione domesticaLe Sezioni Unite penali della S.C. di Cassazione si sono pronunciate con sentenza n. 12348 del 16 aprile 2020 (ud. 19.12.2019) se, ai fini della configurabilità del reato di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, sia sufficiente che la pianta, conforme al tipo botanico previsto, sia idonea, per grado di maturazione, a produrre sostanza per il consumo, non rilevando la qualità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, ovvero se sia necessario verificare anche che l’attività sia concretamente idonea a ledere la salute pubblica ed a favorire la circolazione della droga alimentandone il mercato.
In particolare è stato statuito che il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile “indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza”, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono però ritenersi “escluse, in quanto non riconducibili all’ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica”, che per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore.
Clicca qui per leggere la sentenza integrale.