Reati tributari e sanzioni 231

La Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Milano ha apposto il visto a un provvedimento di archiviazione del 30 giugno 2026, riguardante un procedimento relativo a reati tributari ex d.lgs. 74/2000 che, come noto comportano anche la possibile applicazione di sanzioni amministrative all’ente ai sensi del d.lgs. 231/2001, con la conseguente astratta possibilità di applicare:

  • la sanzione penale alla persona fisica autore del reato;
  • le sanzioni tributarie connesse all’imposta evasa/impagata;
  • la sanzione amministrativa 231 alla società contribuente.

Il provvedimento affronta il tema del doppio binario sanzionatorio tributario-231 alla luce del principio di proporzionalità, riconducendo al suo centro il nuovo art. 21-ter d.lgs. 74/2000 (introdotto dal d.lgs. 87/2024) quale clausola compensativa che impone al giudice di tener conto delle sanzioni già definitivamente irrogate al fine di evitare una risposta punitiva complessivamente sproporzionata.

La Procura Generale muove dalla progressiva trasformazione del ne bis in idem da garanzia processuale a garanzia sostanziale, convergente sul principio di proporzionalità ex art. 50 CDFUE e art. 4 Prot. 7 CEDU. In tale cornice, l’art. 21-ter genera uno «spazio sanzionatorio residuo» entro il quale il giudice è chiamato a calibrare la seconda sanzione; spazio che può azzerarsi integralmente, atteso che il verbo «ridurre» non postula una quota minima incomprimibile e ammette la «riduzione a zero» della sanzione ex d.lgs. 231/2001.

Nel caso concreto, la piena definizione della posizione tributaria unitamente alle rilevanti condotte riparatorie e organizzative dell’ente — tra cui l’internalizzazione dei lavoratori, la revisione dei rapporti con i fornitori e l’aggiornamento del Modello Organizzativo 231 — sono state ritenute idonee a soddisfare le finalità preventive e rieducative del sistema, rendendo superflua e sproporzionata l’irrogazione di un’ulteriore sanzione amministrativa dipendente da reato.

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