La Corte Costituzionale con sentenza n. 62 dell’8.4.2021 ha dichiarato che non è possibile estendere il beneficio della riduzione alla metà della sanzione a seguito del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, previsto per i casi più gravi di guida in stati ebbrezza (lettere b) e c) dell’art. 186 co. 2 C.d.S.), alle ipotesi più lievi (lettera a) del medesimo articolo).
La questione di legittimità costituzionale riguardava l’art. 186 co. 9bis del Codice della Strada, nella parte in cui non prevede un istituto o una prestazione che consenta alle persone incorse nella violazione dell’art. 186, comma 2, lett. a), C.d.S., di beneficiare della riduzione alla metà della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, parimenti a quanto previsto per le ipotesi di cui alle successive lettere b) e c) dello stesso comma, per contrasto con l’art. 3 Cost., e con l’art. 29, co. 2, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948.
Sostanzialmente era stata sollevata l’incongruenza tra la posizione finale del trasgressore della fattispecie di cui all’art. 186, comma 2, lett. a), sanzionato in ogni caso con la sospensione della patente di guida da tre a sei mesi, e la posizione finale del trasgressore della più grave fattispecie punita dalla lett. b), come risultante dall’esito del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità che comporta, beneficiando della riduzione alla metà, una identica misura minima di tre mesi di sospensione della patente.
La Consulta ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sul presupposto che la possibilità di sostituzione della pena è prevista solo per le fattispecie aventi rilevanza penali (e dunque le lettere b) e c) dell’art. 186 co. 2 C.d.S.) e non già per le violazioni amministrative come l’ipotesi di cui all’art. 186 co. 2 lett. a) C.d.S.
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