Non è precluso al nipote la possibilità di dimostrare il vincolo affettivo col nonno non convivente e conseguentemente chiedere il risarcimento del danno subito per la perdita parentale.
Secondo l’ordinanza n. 7743/2020 della S.C. di Cassazione, sezione III civile dell’8.4.2020, “non è condivisibile limitare la ‘società naturale’, cui fa riferimento l’art. 29 Cost., all’ambito ristretto della sola c.d. ‘famiglia nucleare’, e pertanto il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto (da ultimo, Cass. Sez. 3, n. 29332 del 07/12/2017)”.
La convivenza può facilitare sotto il profilo probatorio la dimostrazione del vincolo particolarmente intenso tra due parenti, ma non è per ciò solo l’unico indice dell’intensità del vincolo affettivo.
Clicca qui per scaricare il testo integrale dell’ordinanza.
Mese: Aprile 2020
Processo penale da remoto: stato di agitazione proclamato dall’UCPI
Nonostante le osservazioni degli avvocati penalisti e l’istruttoria del Garante per la Protezione dei Dati Personali, è stato convertito in legge il decreto legge 18/2020 che, agli artt. 12 bis, ter, quater e quinquies, consente la celebrazione di processi penali su piattaforme commerciali di conversazione (Skype for Business e Teams), sul presupposto di condizioni epidemiche tali da non consentirne la celebrazione nelle aule giudiziarie.
Clicca qui per leggere la delibera della Giunta dell’Unione Camere Penali Italiane che proclama lo stato di agitazione contro lo scempio del processo da remoto e dei principi di pubblicità, oralità, immediatezza e concentrazione del dibattimento.
Covid-19: documento tecnico Inail
L’Inail, ha diramato una pubblicazione, denominata “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, approvata dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso la Protezione Civile, al quale Inail partecipa con un suo rappresentante.
Il documento è composto da due parti: la prima riguarda la predisposizione di una metodologia di valutazione integrata del rischio; la seconda è focalizzata sull’adozione di misure organizzative, di prevenzione e protezione, anche in considerazione di quanto già contenuto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” stipulato tra Governo e Parti sociali.
Scarica qui sia il documento tecnico Inail sia il protocollo tra Governo e parti sociali.
Covid-19, il nuovo protocollo
E’ stato pubblicato il testo aggiornato del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
Scarica qui il testo integrale.
Danno da segnalazione alla centrale rischi
In una vicenda che trae origine da una errata segnalazione alla centrale rischi derivante da una omonimia, la S.C. di Cassazione, Sezione III civile, con sentenza n. 6167/2020 ha affermato la vigenza del criterio del “più probabile che non” per l’accertamento del nesso eziologico tra condotta e danno-evento e tra danno-evento e danno-conseguenza.
Tale pronuncia, pur sottolineando l’inammissibilità del concetto di danno in re ipsa (o “danno-evento”) e la risarcibilità del solo “danno-conseguenza” (come da tempo affermato dalle Sezioni Unite 11.11.2008 sentenza n. 26972) ha affermato che (a) la mancata erogazione di un finanziamento conseguente alla illegittima iscrizione del nominativo alla Centrale Rischi può costituire danno-conseguenza risarcibile e che (b) è possibile astrattamente sostenere altresì un danno di natura non patrimoniale che abbia leso la sfera personale, sotto il profilo della reputazione economica o dell’immagine, morale o quant’altro dedotto dall’attore.
Clicca qui per leggere la sentenza integrale.