Integra il delitto di appropriazione indebita la sottrazione definitiva di file o dati informatici attuata mediante duplicazione e successiva cancellazione da un personal computer aziendale, affidato all’agente per motivi di lavoro e restituito formattato, in quanto tali dati informatici – per struttura fisica, misurabilità delle dimensioni e trasferibilità – sono qualificabili come cose mobili ai sensi della legge penale.
E’ quanto stabilito dalla S.C. di Cassazione, Sezione II penale, con sentenza n. 11959 del 10.4.2020.
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Giorno: 16 Aprile 2020
L’esclusione dalla gara per omessa dichiarazione degli oneri di sicurezza
L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 8 del 2.4.2020 ha confermato l’obbligo espulsivo immediato per il concorrente che abbia omesso di indicare nella offerta economica di gara i costi di manodopera.
Unico motivo derogante a tale sanzione espulsiva automatica sarebbe consistito nella “materiale impossibilità” di indicazione degli oneri nei modelli predisposti dalla stazione appaltante che nel caso deciso dall’Adunanza è stato ritenuto non configurato, con conseguente non configurabilità del c.d. “soccorso istruttorio”.
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