Comportamento imprudente del pedone

investimento imprudente pedoneIn tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, l’obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili (cfr. sez. 4 n. 25552 del 27/4/2017, Luciano, Rv. 270176 in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto ragionevolmente prevedibile la presenza, di sera, in una strada cittadina poco illuminata, in un punto situato nei pressi di una fermata della metropolitana, di persone intente all’attraversamento pedonale nonostante l’insistenza “in loco” di apposito sottopassaggio; sez. 4 n. 12260 del 9/1/2015, Moccia e altro, Rv. 263010, in fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza con la quale era stata esclusa la responsabilità del guidatore per omicidio colposo di un pedone, il quale, sceso dalla portiera anteriore dell’autobus in sosta lungo il lato destro della carreggiata, era passato davanti all’automezzo ed era stato investito dall’imputato, che aveva rispettato il limite di velocità ma non aveva provveduto a moderarla in ragione delle condizioni spazio-temporali di guida e, segnatamente, della presenza in sosta del pullman).

Infatti, in tema di reati commessi con violazione di norme sulla circolazione stradale, il principio di affidamento trova opportuno temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità (cfr. sez. 4 n. 27513 del 10/5/2017, Mulas, Rv. 269997; n. 5691 del 2/2/2016, Tettamanti, Rv. 265981; n. 7664 del 6/12/2017, dep. 2018, Bonfrisco, Rv. 272223; n. 8090 del 15/11/2013, dep. 2014, P.M. in proc. Saporito, Rv. 259277; n. 32202 del 15/7/2010, Filippi, Rv. 248354, in cui si è chiarito che costituisce di per sé condotta negligente l’aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alle prescrizioni del legislatore, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo, determinate anche da comportamenti irresponsabili altrui, se prevedibili).

Ciò in quanto il comportamento colposo del pedone investito dal conducente di un veicolo costituisce mera concausa dell’evento lesivo, che non esclude la responsabilità del conducente e può costituire causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l’evento, soltanto nel caso in cui risulti del tutto eccezionale, atipico, non previsto né prevedibile, cioè quando il conducente si sia trovato, per motivi estranei a ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone ed osservarne per tempo i movimenti, che risultino attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile (cfr. Sez. 4 n. 23309 del 29/4/2011, Rv. 250695).

Questi i principi ribaditi dalla Corte di Cassazione, sezione IV penale, con sentenza n. 16694/2021 del 13.4.2021.

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Incidente stradale: onere della prova a carico dell’ente gestore

incidente onere prova buca stradaNon spetta al danneggiato dare la prova dell’insidia o del trabocchetto, e in particolare dell’anomalia della strada, incombendo viceversa al proprietario di strade pubbliche (v. Cass., 9/6/2016, n. 11802) dare la c.d. prova liberatoria, dimostrando cioè di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire ed impedire che il bene demaniale presenti per l’utente una situazione di pericolo occulto produttiva di danno a terzi, con Io sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, al fine di fare in sostanza valere la propria mancanza di colpa (v. già Cass., 11/3/2006, n. 5445, e, conformemente, Cass., 20/2/2009, n. 4234); e, se del caso, invocare il concorso di colpa del danneggiato (per la compatibilità tra la responsabilità della P.A. ex art. 2043 c.c. per c.d. insidia stradale ed il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227, 10 co., c.c., cfr. Cass., 3/12/2002, n. 17152; Cass., 1/1/2004, n. 19653).
Il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell’omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di sue pertinenze, invocando la responsabilità del custode è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651).
Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell’evento dannoso e della relativa derivazione dalla cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato “anomalo”, e cioè dell’obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651).
Il custode al contrario è tenuto, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce cui fanno riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza (in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto ) nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile i né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso.
Deve cioè dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative (nel caso -come detto – art. 14 CdS), e già del principio generale del neminem laedere (v. Cass. 20/2/2006, n. 3651).
Lo ha deciso la S.C. di Cassazione, Sezione III civile con ordinanza 11096 del 10.6.2020 (scarica qui l’ordinanza integrale).