L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, benché non abbia la custodia dei fondi privati che la fiancheggiano e, quindi, non sia tenuto alla loro manutenzione, ha l’obbligo di vigilare affinché dagli stessi non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada, nonché – ove, invece, esse si verifichino – quello di attivarsi per rimuoverle o farle rimuovere, sicché è in colpa, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2043 c.c., qualora, pur potendosi avvedere con l’ordinaria diligenza della situazione di pericolo, non l’abbia innanzitutto segnalata ai proprietari del fondo, né abbia adottato altri provvedimenti cautelativi, ivi compresa la chiusura della strada alla circolazione.
Infatti, in tema di circolazione stradale è dovere primario dell’ente proprietario della strada (e dell’Anas, in relazione alle strade e autostrade che le sono affidate e in relazione alle quali esercita i diritti e i poteri attribuiti all’ente proprietario) garantirne la sicurezza mediante l’adozione delle opere e dei provvedimenti necessari. Ne consegue che sussiste la responsabilità di detto ente in relazione agli eventi lesivi occorsi ai fruitori del tratto stradale da controllare, anche nei casi in cui l’evento lesivo trova origine nella cattiva o omessa manutenzione dei terreni laterali alla strada, ancorché appartenenti a privati, atteso che è comunque obbligo dell’ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza.
Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, sez. III civile, con l’ordinanza 9 marzo 2020, n. 6651 (scarica l’ordinanza integrale).
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Condominio: legittimazione processuale e apparenza giuridica
La S.C. di Cassazione con sentenza della VI sezione civile 15/01/2020, n. 724 ha stabilito che in caso di azione giudiziale dell’amministratore del condominio per il recupero della quota di spese di competenza di una unità immobiliare di proprietà esclusiva, è passivamente legittimato il reale proprietario e non già chi possa apparire tale (come, ad esempio, il venditore che non abbia informato l’amministratore della cessione e abbia continuato a comportarsi da proprietario).
E’ stato affermato in fatti che difettano, nei rapporti fra condominio (ente di gestione) e i singoli comproprietari, le condizioni per l’operatività del principio dell’apparenza del diritto, strumentale essenzialmente a esigenze di tutela dell’affidamento del terzo in buona fede.
Il collegamento della legittimazione passiva alla effettiva titolarità della proprietà risulta funzionale al rafforzamento e al soddisfacimento del credito della gestione condominiale.
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