La sentenza della S.C. di Cassazione, Sezione VI penale, n. 11626 del 7.4.2020 ha stabilito che anche la società avente sede legale all’estero debba rispondere per responsabilità amministrativa dell’ente ex d.lgs. 231/2001.
Secondo la S.C. qualsiasi ente è soggetto all’obbligo di osservare la legge italiana e, in particolare, quella penale.
E ciò a prescindere (a) dalla sua nazionalità, (b) dal luogo ove esso abbia la propria sede legale e (c) dall’esistenza o meno nel Paese di appartenenza di norme che disciplinino in modo analogo la medesima materia.
Pertanto anche l’ente con sede all’estero, se intende vedere esclusa o attenuata la propria responsabilità amministrativa, deve considerarsi tenuto alla predisposizione e all’efficace attuazione di modelli di organizzazione e di gestione atti ad impedire la commissione di reati.
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Processo penale da remoto: stato di agitazione proclamato dall’UCPI
Nonostante le osservazioni degli avvocati penalisti e l’istruttoria del Garante per la Protezione dei Dati Personali, è stato convertito in legge il decreto legge 18/2020 che, agli artt. 12 bis, ter, quater e quinquies, consente la celebrazione di processi penali su piattaforme commerciali di conversazione (Skype for Business e Teams), sul presupposto di condizioni epidemiche tali da non consentirne la celebrazione nelle aule giudiziarie.
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