Con la sentenza n. 10510 del 19 marzo 2026, la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione è intervenuta per delineare con precisione i confini della responsabilità a titolo di concorso morale del passeggero nel reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), commesso dal conducente di un veicolo datosi alla fuga. La Corte ha stabilito che la mera presenza a bordo del mezzo e una generica adesione all’intento di fuggire non sono sufficienti a configurare il concorso, essendo necessario un contributo eziologicamente rilevante che rafforzi il proposito criminoso dell’autore materiale o ne aggravi gli effetti.
La vicenda trae origine da un’ordinanza con cui il Tribunale di Roma, in sede di appello cautelare, aveva applicato una misura restrittiva nei confronti di un soggetto, indagato per concorso in resistenza a pubblico ufficiale. Questi, in qualità di passeggero di un’autovettura, si era dato alla fuga insieme al conducente (rimasto non identificato) a fronte dell’alt intimato dai Carabinieri. La fuga, caratterizzata da manovre pericolose, si era conclusa con un impatto contro il veicolo dei militari, a seguito del quale l’indagato aveva proseguito la fuga a piedi.
Il Tribunale dell’appello cautelare aveva ritenuto sussistente la gravità indiziaria sulla base del seguente principio:
deve rispondere di resistenza a pubblico ufficiale in concorso colui che «essendo passeggero a bordo di un’autovettura, accetti di condividere ogni possibilità di fuga, offerta dalla vettura stessa, così dimostrando di aderire all’intento di sfuggire alla cattura».
Secondo tale impostazione, la semplice accettazione del rischio e la condivisione delle modalità della fuga sarebbero state sufficienti a fondare la responsabilità concorsuale del passeggero.
La Suprema Corte ha annullato tale ordinanza censurando radicalmente l’enunciato del Tribunale. I giudici di legittimità hanno chiarito che tale principio “non è condivisibile, se l’adesione, quale atteggiamento della volontà, non si traduca in un contributo eziologicamente rilevante alla condotta offensiva del bene giuridico protetto“.
La Corte ha ribadito i consolidati principi in materia di concorso morale, specificando che per la sua configurabilità è necessario un apporto concreto e causalmente orientato. In particolare, con riferimento al delitto di cui all’art. 337 c.p., la Cassazione ha affermato che “integra il concorso morale nel delitto di cui all’art. 337 cod. pen. la condotta di chi, assistendo ad una resistenza attiva posta in essere con violenza da altra persona nei confronti di pubblici ufficiali, rafforzi l’altrui azione offensiva, o ne aggravi gli effetti, ad esempio pronunciando espressioni intimidatorie all’indirizzo di taluno dei soggetti passivi”.
In termini più generali, la rilevanza causale del contributo del concorrente morale si manifesta solo quando questo sia in grado di consolidare un proposito criminoso già esistente ma ancora incerto, aumentandone le probabilità di realizzazione.
Infine, la Corte ha escluso che la fuga a piedi del passeggero, successiva all’interruzione della marcia del veicolo, potesse assumere rilevanza ai fini della responsabilità concorsuale. Tale comportamento, infatti, è stato qualificato come una “condotta realizzata quando il reato si era ormai consumato” e, pertanto, inidonea a configurare un’azione di istigazione o rafforzamento rispetto alla precedente guida pericolosa del conducente.
Scarica qui la sentenza integrale.
