In sede di conversione del Decreto Legge “Cura Italia” è stato introdotto l’art. 54 ter alla L. 27 del 24.04.2020 che prevede “(Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa) – 1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore”.
La norma si presta alle più svariate interpretazioni.
Comprensibile l’intento, infelice la formulazione del disposto legislativo. I pignoramenti immobiliari possono essere portati alla notifica? Se sì, una volta notificati possono essere posti in essere gli adempimenti prodromici (istanza di vendita e certificazione notarile?).
E ancora: le procedure in corso con progetto di riparto da approvare o con pagamenti da eseguire sono sospesi?
Si segnala l’interessante approfondimento a firma Salvo Leuzzi e Raffaele Rossi su IlCaso.it (clicca qui per leggere l’articolo) consapevoli che in questi sei mesi si assisterà alle più svariate varianti interpretative e applicative.