Ieri sera, 29 maggio 2020, la Regione Lombardia ha emanato la nuova ordinanza 555 che integra le misure approvate dal DPCM del 17 maggio 2020 (clicca qui per consultare il DPCM e i relativi allegati). Le disposizioni riportate nell’Ordinanza di Regione Lombardia sono efficaci dal 1° giugno e hanno validità fino al 14 giugno 2020, salvo dove diversamente indicato.
L’Ordinanza prevede anche la riapertura delle seguenti attività:
• centri massaggi e centri di abbronzatura,
• piscine,
• palestre,
• parchi tematici e di divertimento,
• circoli culturali e ricreativi,
• svolgimento di prove e attività di produzione di spettacoli dal vivo, in assenza di pubblico,
• attività di spettacolo, cinema e teatri (a partire dal 15 giugno),
• servizi per l’infanzia e l’adolescenza (a partire dal 15 giugno)
Vengono inoltre aggiornate le Linee guida con le indicazioni operative per le nuove attività in apertura, e ulteriori aggiornamenti per altre attività tra cui:
• musei, ristoranti, bar, parrucchieri, estetiste e altre attività commerciali;
• esperienze formative di tirocinio anche in presenza, esclusivamente negli ambiti di lavoro ove non sussistono le restrizioni all’esercizio dell’attività;
• attività di addestramento di cani e cavalli e altre specie animali in zone ed aree attrezzate, anche mediante addestratori e centri cinofili;
• censimenti e piani di controllo della fauna selvatica, secondo quanto previsto dalla l.r. 26/1993.
L’ordinanza regionale conferma l’obbligo di indossare mascherine o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, anche all’aperto, tranne nel caso di intense attività motorie o sportive.
Fino al 2 giugno compreso rimangono vietati gli spostamenti verso altre Regioni, se non per esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. In questi casi occorrerà fornire un’autocertificazione.
Per i soggetti sottoposti a quarantena resta il divieto assoluto di muoversi dalla propria abitazione o dimora fino al momento in cui non viene accertata la guarigione.
Le attività economiche e produttive sono consentite a condizione che si rispettino i contenuti dei protocolli o delle linee guida Inail, in modo da assicurare livelli adeguati di protezione per prevenire o ridurre il rischio di contagio. Il mancato rispetto dei protocolli o delle linee guida determina la sospensione dell’attività fino al momento in cui vengono ripristinate le condizioni di sicurezza.
L’Ordinanza Regionale n. 555 conferma, fino al 14 giugno, le prescrizioni e raccomandazioni già previste per i datori di lavoro dall’Ordinanza n. 547 del 17.5.2020, tra cui l’obbligo di misurazione della temperatura di tutti i dipendenti, di comunicare tempestivamente i casi sospetti all’ATS di riferimento, e la raccomandazione di scaricare e utilizzare l’App AllertaLom compilando il questionario “CercaCovid”.
La misurazione della temperatura dei clienti / utenti è fortemente raccomandata, mentre diventa obbligatoria in caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo e per l’accesso ai parchi tematici, faunistici e di divertimento.
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Protocolli anticontagio e rilevanza penale
Ieri la Regione Lombardia ha emanato l’ordinanza 546 del 13.5.2020 con cui è stato disposto:
– l’obbligo della rilevazione della temperatura di tutto il personale prima dell’accesso sul luogo di lavoro;
– la forte raccomandazione della rilevazione della temperatura anche nei confronti di clienti/utenti/visitatori;
– la forte raccomandazione dell’utilizzo della app “AllertaLom”.
Accanto a ciò, si segnala che la Procura della Repubblica di Bergamo ha diramato la circolare n. 1104/20 prot. del 12.5.2020 con cui viene sottolineato che la violazione della gran parte dei precetti contenuti nella normativa emergenziale di cui ai protocolli anticontagio sia da considerarsi come violazione di corrispondenti norme in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro contenute nel d. 81/2008 aventi rilevanza penale.
E così esemplificativamente:
– la violazione degli obblighi di informazione:
– la violazione degli obblighi di pulizia e sanificazione in azienda:
– la violazione delle precauzioni igieniche personali:
– la violazione degli obblighi di fornitura di dispositivi di protezione individuali.
Scarica qui:
– l’ordinanza 546/2020 della Regione Lombardia;
– la circolare 1104/20 della Procura di Bergamo.