Illegittima la sospensione della prescrizione per Covid

La Corte Costituzionale, con sentenza 140 depositata il 6 luglio 2021, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 83, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.

Secondo la Corte “Contrasta con il principio di legalità la sospensione della prescrizione prevista qualora il capo dell’ufficio giudiziario adotti un provvedimento di rinvio dell’udienza penale, nell’ambito di misure organizzative volte a contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e a contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”.

In particolare, la Corte ha ravvisato la violazione del principio di legalità (sancito dall’articolo 25, secondo comma, della Costituzione) perché il rinvio delle udienze, cui si ricollega la sospensione della prescrizione, costituisce il contenuto soltanto eventuale di una misura organizzativa che il capo dell’ufficio giudiziario può adottare, quale facoltà solo genericamente delimitata dalla legge quanto ai suoi presupposti e alle finalità da perseguire.

La previsione normativa della sospensione del decorso della prescrizione ha valenza sostanziale in quanto determina un allungamento complessivo del termine di estinzione del reato e, dunque, ricade nell’area di applicazione del principio di legalità che richiede – proprio perché incide sulla punibilità – che la fattispecie estintiva sia determinata nei suoi elementi costitutivi in modo da assicurare un sufficiente grado di conoscenza o di conoscibilità.

La norma censurata, nel prevedere una fattispecie di sospensione del termine di prescrizione, rinvia a una regola processuale non riconducibile alle ipotesi indicate nell’articolo 159 del Codice penale, in quanto il suo contenuto è definito integralmente dalle misure organizzative del capo dell’ufficio giudiziario, «così esibendo un radicale deficit di determinatezza, per legge, della fattispecie, con conseguente lesione del principio di legalità limitatamente alla ricaduta di tale regola sul decorso della prescrizione.

Autorevoli studiosi hanno già sottolineato come medesimi principi debbano valere anche per il regime prescrizionale introdotto dalla c.d. riforma Bonafede per la quale è in corso il dibattito sulla modifica.

Scarica qui il testo integrale della sentenza e il comunicato stampa della Consulta.

Incostituzionale la proroga della sospensione delle esecuzioni sulla prima casa

prima casaCon sentenza 128 del 22.6.2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 14, del DL 183/2020 (c.d. “milleproroghe”) laddove prevede la proroga della sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore esecutato dal 1 gennaio al 30 giugno 2021, giudicando fondate le questioni di legittimità sollevate in riferimento agli artt. 3, co. 1, e 24, co. 1 e 2 Cost.

In particolare, è stato affermato che nelle procedure esecutive relative all’abitazione principale del debitore il bilanciamento tra la tutela giurisdizionale del creditore e quella dell’obbligato non fosse più proporzionato.

Ciò, in considerazione del fatto che i giudizi civili (compresi quelli di esecuzione), dopo l’iniziale sospensione generalizzata, sono ripresi gradualmente con modalità compatibili con la pandemia.

Diversamente, la sospensione prevista dalla norma impugnata è rimasta immutata negli stessi presupposti ed è stata ulteriormente prorogata a partire dal 1° gennaio 2021 per ulteriori sei mesi.

In tale contesto per gli Ermellini è mancato “un aggiustamento dell’iniziale bilanciamento sia quanto alla possibile selezione degli atti della procedura esecutiva da sospendere, sia soprattutto quanto alla perimetrazione dei beneficiari del blocco”.

Il protrarsi del sacrificio richiesto ai creditori procedenti in executivis, di per sé certamente non immuni dai danni causati dall’emergenza epidemiologica, avrebbe dovuto essere “dimensionato rispetto alle reali esigenze di protezione dei debitori esecutati, con l’indicazione di adeguati criteri selettivi quali previsti, tra gli altri, in materia di riscossione esattoriale”.

Il legislatore, ossia, ha prorogato una misura generalizzata e di extrema ratio – quale quella della sospensione delle espropriazioni immobiliari – mentre avrebbe dovuto specificare i presupposti soggettivi e oggettivi della misura, anche eventualmente demandando al vaglio dello stesso giudice dell’esecuzione il contemperamento in concreto degli interessi in gioco.

Il bilanciamento sotteso alla temporanea sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l’abitazione principale è in definitiva divenuto, nel tempo, irragionevole e sproporzionato, inficiando la tenuta costituzionale della seconda proroga.

Il tutto precisando che “resta ferma in capo al legislatore, ove l’evolversi dell’emergenza epidemiologica lo richieda, la possibilità di adottare le misure più idonee per realizzare un diverso bilanciamento, ragionevole e proporzionato, contemperando il diritto all’abitazione del debitore esecutato e la tutela giurisdizionale in executivis dei creditori procedenti”.

Scarica qui il testo integrale della sentenza 128/2021 della Corte Costituzionale

Emanato il DPCM Green Pass

green pass covidIl Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato oggi, 17 giugno 2021 il decreto che definisce le modalità di rilascio delle Certificazioni verdi digitali Covid-19 che, come si legge in una nota di palazzo Chigi, «faciliteranno la partecipazione ad eventi pubblici, l’accesso alle strutture sanitarie assistenziali (Rsa) e gli spostamenti sul territorio nazionale».

La certificazione verde verrà implementa entro il 28 giugno.

Con la firma del Dpcm si realizzano le condizioni per l’operatività del Regolamento Ue sul «Green Pass», che a partire dal prossimo 1° luglio garantirà la piena interoperabilità delle certificazioni digitali di tutti i Paesi dell’Unione. Grazie al certificato, i cittadini della Ue avranno piena libertà di movimento sul territorio dell’Unione.

Palazzo Chigi assicura che ottenere il certificato verde sarà molto facile, tramite il sito dedicato, online dal 17 giugno.

Per i cittadini meno tecnologici sono a disposizione medici di base e farmacie.

Scarica qui il DPCM 17.6.2021 Green Pass, e i relativi allegati:

Abuso edilizio prescritto: revoca dell’ordine di demolizione

ordine demolizione abuso edilizioLa Corte di Cassazione sezione terza penale, con sentenza 9915/2021 ha dichiarato che l’estinzione per prescrizione del reato di costruzione abusiva dichiarata dal giudice d’appello comporta la conseguente dichiarazione di revoca dell’ordine di demolizione impartito con la sentenza di primo grado, atteso che questo consegue alle sole sentenze di condanna per il reato di cui all’art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 come disposto dall’art. 31, comma nono, del citato d.P.R. (Sez. 3, n. 8409/07 del 30/11/2006, Muggianu, Rv. 235952).

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Colpa medica: precisazioni della Suprema Corte

colpa medicaLa S.C. di Cassazione, Sezione IV penale, con sentenza 18347/2021 ha precisato alcuni parametri fondamentali per valutare la presenza di colpa medica.

In particolare a proposito della misura della divergenza tra la condotta effettivamente tenuta e quella che era da attendersi sulla base della norma cautelare che si doveva osservare è stato sottolineato che possono venire in rilievo, nel determinare la misura del rimprovero, sia le specifiche condizioni del soggetto agente ed il suo grado specializzazione, sia la situazione ambientale, di particolare difficoltà, in cui il professionista si è trovato ad operare. Il giudice di merito deve procedere ad una valutazione complessiva di tali indicatori – come pure di altri, quali l’accuratezza nell’effettuazione del gesto medico, le eventuali ragioni di urgenza, l’oscurità del quadro patologico, la difficoltà di cogliere e legare le informazioni cliniche, il grado di atipicità o novità della situazione data e così di seguito – al fine di esprimere la conclusiva valutazione sul grado della colpa, ponendo in bilanciamento fattori anche di segno contrario, che ben possono coesistere nell’ambito della fattispecie esaminata, non dissimilmente da quanto avviene in tema di concorso di circostanze (Sez.4, n.22281 del 15/04/2014, Cavallaro, Rv. 26227301).

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