Diffamazione a mezzo stampa: il criterio del “lettore medio”

diffamazione stampaNell’ipotesi diffamazione a mezzo stampa contestata al direttore responsabile di una testata, l’assenza di offensività della pubblicazione agli occhi del “lettore medio”, esclude il reato di cui all’art. 595 c.p. e conseguentemente quello di cui all’art. 57 c.p.
Con “lettore medio” si deve intendere colui che “sulla base di tutti gli elementi contenuti nella pubblicazione in contestazione, senza effettivi sforzi o particolare arguzia”, sia “perfettamente in grado di avvedersi del fatto” che la persona inquadrata nella fotografia nulla abbia a che fare con la vicenda di cui all’articolo in contestazione. Come tale, non va confuso con il “lettore frettoloso”.
E’ quanto sancito dalla S.C. di Cassazione, sez. V Penale, con sentenza n. 10967/20 del 1.4.2020 (scarica qui la sentenza integrale).

Reato continuato e pluralità di vittime

La S.C. di Cassazione, sezione I penale, con sentenza 6.4.2020 n. 11359 si è pronunciata in tema di presenza di una pluralità di vittime e valutazione dell’esistenza del medesimo disegno criminoso a fini del riconoscimento della continuazione nel reato.
In particolare la Corte, richiamato quanto già affermato dalle Sezioni Unite secondo cui il riconoscimento della continuazione presuppone la “verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea” (Sezioni Unite penali, sentenza n. 28659 del 18.5.2017), ha affermato che “l’elevato arco di tempo all’interno del quale sono stati commessi più reati (nella specie, dieci anni) non esime il giudice dall’onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all’interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale”.
Sulla base di tali premesse è stato quindi affermato che “la diversità di vittime non costituisce affatto un elemento logicamente valorizzabile per escludere la sussistenza del medesimo disegno criminoso poiché il progetto attiene soltanto alla persona del colpevole e non alla vittima”.
Scarica qui la sentenza integrale.

Covid-19, pubblicato il DPCM 26.4.2020 sulla c.d. fase 2

covid-19 fase 2E’ stato pubblicato il DPCM 26.4.2020 sulla c.d. fase 2 in tema di emergenza Covid-19, avente efficacia per il periodo dal 4 maggio al 17 maggio. Contestualmente il Commissario Straordinario per l’attuazione e il Coordinamento delle Misure di Contenimento e Contrasto dell’Emergenza Epidemiologica Covid-19 fissa il prezzo massimo delle mascherine a 0,50 euro/cad. al netto dell’iva.
Clicca qui per scaricare il DPCM comprensivo di allegati e l’ordinanza 11/2020 del Commissario Straordinario Arcuri.

Risarcimento per perdita del nonno non convivente

nonno e nipote risarcimento perditaNon è precluso al nipote la possibilità di dimostrare il vincolo affettivo col nonno non convivente e conseguentemente chiedere il risarcimento del danno subito per la perdita parentale.
Secondo l’ordinanza n. 7743/2020 della S.C. di Cassazione, sezione III civile dell’8.4.2020, “non è condivisibile limitare la ‘società naturale’, cui fa riferimento l’art. 29 Cost., all’ambito ristretto della sola c.d. ‘famiglia nucleare’, e pertanto il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto (da ultimo, Cass. Sez. 3, n. 29332 del 07/12/2017)”.
La convivenza può facilitare sotto il profilo probatorio la dimostrazione del vincolo particolarmente intenso tra due parenti, ma non è per ciò solo l’unico indice dell’intensità del vincolo affettivo.
Clicca qui per scaricare il testo integrale dell’ordinanza.

Processo penale da remoto: stato di agitazione proclamato dall’UCPI

cesare beccaria UCPINonostante le osservazioni degli avvocati penalisti e l’istruttoria del Garante per la Protezione dei Dati Personali, è stato convertito in legge il decreto legge 18/2020 che, agli artt. 12 bis, ter, quater e quinquies, consente la celebrazione di processi penali su piattaforme commerciali di conversazione (Skype for Business e Teams), sul presupposto di condizioni epidemiche tali da non consentirne la celebrazione nelle aule giudiziarie.
Clicca qui per leggere la delibera della Giunta dell’Unione Camere Penali Italiane che proclama lo stato di agitazione contro lo scempio del processo da remoto e dei principi di pubblicità, oralità, immediatezza e concentrazione del dibattimento.