In vigore la legge in tema di Intelligenza Artificiale

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 23 settembre 2025 n. 132 la cui entrata in vigore è prevista per il 10.10.2025 sono intervenute importanti disposizioni in tema di utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale in vari settori.

Importante, con riguardo alle disposizioni sull’uso dell’intelligenza artificiale in materia di lavoro, l’art. 11 che stabilisce tra l’altro come “L’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali. Il datore di lavoro o il committente è tenuto a informare il lavoratore dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei casi e con le modalità di cui all’articolo 1 -bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152”.

L’art. 13, con riguardo alle professioni intellettuali, precisa che “1. L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera. 2. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo”.

L’art. 26 della Legge, “Modifiche al codice penale e ad ulteriori disposizioni penali”, interviene su alcune fattispecie penali, rilevanti anche ai fini della responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 tra cui:

  • l’art. 2637 Codice Civile – Aggiotaggio – “ Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. 2. La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale.
  • l’art. 185 D.Lgs. n. 58 del 24/02/1998 – Manipolazione del mercato – “Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale”.

È stata inoltre prevista una nuova fattispecie di reato, con l’introduzione dell’art. 612-quater c.p. (Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale) – “Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate”.

L’art. 24 prevede inoltre una delega al Governo affinché dia “precisazione dei criteri di imputazione della responsabilità penale delle persone fisiche e amministrativa degli enti per gli illeciti inerenti a sistemi di Intelligenza Artificiale, che tenga conto del livello effettivo di controllo dei sistemi predetti da parte dell’agente“.

Scarica qui la legge 132/2025 pubblicata sulla G.U.

231 e reato del consulente: c’è responsabilità dell’ente?

Importante pronuncia della Sezione V Penale della S.C. di Cassazione, n. 19096/2025, che manda assolta una società, imputata ai sensi del D.lgs. 231/2001 non essendo stata provata la posizione apicale rivestita dall’imputato o la sua sottoposizione alla vigilanza dei vertici aziendali.

Secondo la Suprema Corte, la responsabilità amministrativa dell’ente per il reato presupposto commesso da persona inserita nella attività societaria può configurarsi solo in presenza di un rapporto qualificato tra l’ente e la persona fisica che ha commesso il reato.

In particolare, il rapporto deve poter rientrare nel perimetro organizzativo della società stessa al fine di poter accertare il presupposto della sua responsabilità amministrativa in quella che viene definita colpa in organizzazione.

Non è quindi sufficiente la mera qualificazione dell’imputato come “consulente” o “addetto al settore commerciale” della società.

Ai fini dell’accertamento della responsabilità dell’ente occorre ricondurre con certezza l’imputato tra i soggetti indicati dalla lettera a) (“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale” o “persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso”) o dalla lettera b) (“persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”) dell’articolo 5 del D.lgs. 231/2001.

In mancanza non sarà possibile imputare all’Ente una responsabilità amministrativa per non aver adottato, o averlo fatto in maniera negligente, le regole organizzative interne facendo mancare la possibilità di vigilare sull’andamento della vita societaria.

Scarica qui la sentenza 19096/2025 citata.

Invasione di edifici: elementi costitutivi del reato

Interessante pronuncia della S.C. di Cassazione, Seconda Sezione penale, che con sentenza 15958/2025 precisa gli elementi costituivi del reato di invasione di terreni o edifici ai sensi dell’art. 633 c.p..
Tale norma sancisce che “1. Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.
Nello specifico, la S.C. ha affermato che l’oggetto della tutela penale che è apprestata dal reato di invasione di terreni o edifici è costituito dall’interesse pubblico all’inviolabilità del patrimonio immobiliare, in relazione alla protezione del diritto – spettante ai privati, allo Stato o ad altri enti pubblici – di conservare i terreni o gli edifici legittimamente posseduti liberi da invasioni di persone non autorizzate. Da ciò discende che, nell’art. 633 cod. pen., il termine «invasione» non è assunto nel significato comune di tale parola, la quale richiama un’azione irruenta e impetuosa, ma nel significato di «introduzione arbitraria non momentanea nel terreno o nell’edificio altrui allo scopo di occuparlo o di trarne altrimenti profitto», con la conseguenza che i mezzi e il modo in cui avviene l’invasione sono indifferenti, né è necessario che ricorra il requisito della clandestinità (che costituisce uno dei requisiti dello spoglio civile, ex art. 1168 cod. civ), sicché l’invasione si può commettere anche palesemente e senza violenza, neppure sulle cose, o senza inganno. Unico requisito dell’occupazione è l’arbitrarietà, vale a dire che essa avvenga contra ius, nel senso che agisce «arbitrariamente» colui che non ha il diritto o un’altra legittima facoltà di entrare nell’altrui terreno o edificio allo scopo di occuparlo o di trarne altrimenti profitto. Da ciò la conclusione che «il reato di invasione deve, dunque, ritenersi configurabile ogniqualvolta si occupa un immobile sine titulo», e, in particolare, «come occupazione di un immobile sine titulo devono considerarsi le condotte di chi subentra nell’appartamento di proprietà di un ente pubblico, previa autorizzazione del precedente legittimo detentore ovvero di chi occupa l’immobile a titolo di mera cortesia o ancora, come nel caso oggetto di scrutinio, in virtù di un rapporto di parentela con l’originario e legittimo assegnatario».
È stato altresì precisato che il delitto di invasione di terreni o edifici, nel caso in cui l’occupazione abusiva si protragga nel tempo, ha natura permanente.
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Offese sui social: diffamazione anche senza indicare il nome?

È necessaria l’indicazione espressa del nome di una persona per integrarsi reato di diffamazione ai suoi danni?

La S.C. di Cassazione con sentenza 14345/2024 ha risolto la questione invocando il principio della individuabilità della persona offesa.

È stato infatti affermato che “essendo il reato di diffamazione configurabile in presenza di un’offesa alla reputazione di una persona determinata, esso può ritenersi sussistente nel caso in cui vengano pronunciate o scritte espressioni offensive riferite a soggetti individuati o individuabili (cfr. Sez. 5, n. 3809 del 28.11.2017, Rv. 272320) Pertanto, qualora l’espressione lesiva dell’altrui reputazione sia riferibile, ancorché in assenza di indicazioni nominative, ad un novero di più persone, individuabili e individuate sulla base di indici rivelatori, ciascuna di esse può ragionevolmente sentirsi destinataria di detta espressione, con conseguente configurabilità del reato “de quo” (cfr. Sez. 5, n. 18249 del 28.3.2008, Rv. 239831)”.

Nel caso di specie proprio in ragione del contenuto dei “post” inviati sul profilo “Facebook”, corredati dalle fotografie raffiguranti la persona offesa, quest’ultima era certamente individuabile, come dimostrato dalla circostanza obiettiva, che i testi lo avevano subito riconosciuto, aprendo la pagina Facebook, accessibile a terzi, provvedendo poi a informarlo.

Risulta pertanto confermato il principio già enunciato in giurisprudenza secondo cui, per la sussistenza del reato di diffamazione commesso attraverso una social network, occorre che la vittima delle espressioni offensive sia individuata o individuabile, non essendo richiesta necessariamente l’indicazione del nome di quest’ultima.

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Consenso informato: i 5 scenari

consenso informato 5 scenariImportante pronuncia della Suprema Corte di Cassazione in cui vengono enunciati i cinque scenari fondamentali in tema di consenso informato ai fini della risarcibilità da lesione del diritto di autodeterminazione.
In particolare, la Corte ha esaminato il tema della responsabilità medica per la violazione del consenso informato e identificato cinque scenari distinti:
1) Consenso presunto e danno iatrogeno da condotta colposa del medico: se il paziente avrebbe comunque accettato l’intervento (consenso presunto), ma il trattamento ha peggiorato le sue condizioni di salute a causa di una condotta colposa del medico, è risarcibile il solo danno alla salute.
2) Dissenso presunto e danno iatrogeno da condotta colposa del medico: quando il paziente avrebbe rifiutato l’intervento se correttamente informato (dissenso presunto), e il peggioramento della salute è causato da una condotta colposa, sono risarcibili sia il danno alla salute che il danno per lesione del diritto all’autodeterminazione.
3) Dissenso presunto e danno iatrogeno senza condotta colposa del medico: in caso di dissenso presunto, con danno iatrogeno ma assenza di colpa medica, si risarcisce la sola violazione del diritto all’autodeterminazione, valutata equitativamente. Il danno alla salute viene considerato solo se il paziente dimostra che non avrebbe comunque accettato l’intervento.
4) Consenso presunto senza danno iatrogeno: se il paziente avrebbe acconsentito all’intervento e questo non ha causato alcun danno, non è dovuto alcun risarcimento.
5) Consenso presunto, danno iatrogeno senza condotta colposa: quando il paziente avrebbe accettato l’intervento e il danno deriva da complicanze inevitabili (senza colpa medica), il risarcimento è possibile solo se il paziente dimostra conseguenze dannose non patrimoniali, diverse dal danno alla salute, come la sofferenza psichica o la restrizione della libertà personale.
Questa pronuncia rappresenta un contributo importante nella definizione dei confini tra responsabilità medica e diritto del paziente all’autodeterminazione.
Viene infatti ribadito che un danno risarcibile da lesione del diritto all’autodeterminazione è percorribile solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità) diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni.
Scarica qui la pronuncia della S.C. n. 30858 del 2.12.2024 e la nostra newsletter sul punto.