Nel caso di un medico imputato di omicidio colposo per la morte di un paziente per non aver prescritto e somministrato al paziente la terapia consigliata dalle linee guida (una terapia antitrombotica che, se tempestivamente effettuata, avrebbe evitato l’esito fatale), la Suprema Corte di Cassazione Sezione IV penale con sentenza 4-16.3.2020 n. 10175 ha ricordato che nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l’azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi, l’evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva, mentre l’insufficienza, la contraddittorietà e l’incertezza del nesso causale tra condotta ed evento, e cioè il ragionevole dubbio, in base all’evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante dell’omissione dell’agente rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell’evento lesivo comportano l’esito assolutorio del giudizio (Sezioni Unite, n. 30328 del 10/07/2002 ud. – dep. 11/09/2002, Rv. 222139 – 01).
Si è, tuttavia precisato che il meccanismo controfattuale, necessario per stabilire l’effettivo rilievo condizionante della condotta umana (nella specie: l’effetto salvifico delle cure omesse), deve fondare non solo su affidabili informazioni scientifiche ma anche sulle contingenze significative del caso concreto, dovendosi comprendere: a) qual è solitamente l’andamento della patologia in concreto accertata; b) qual è normalmente l’efficacia delle terapie; c) quali sono i fattori che solitamente influenzano il successo degli sforzi terapeutici
In sostanza il giudizio controfattuale non può basarsi solo sul mero dato statistico astratto, ma deve considerare il caso concreto.
Pertanto il medico deve sempre valutare il caso concreto per decidere se optare per una terapia diversa rispetto a quella prevista dalle linee guida. Esse, infatti, essendo elaborate in via astratta, non possono esaurire tutte le situazioni concrete.
In base a quanto sopra, la Cassazione conclude affermando che “l’insufficienza, la contraddittorietà e l’incertezza del nesso causale tra condotta ed evento, e cioè il ragionevole dubbio, in base all’evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante dell’omissione dell’agente rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell’evento lesivo comportano l’esito assolutorio del giudizio”.
Scarica qui il testo integrale della sentenza.
Categoria: Diritto civile
Linee Guida e protocollo del Tribunale e del Giudice di Pace di Milano
Anche il Tribunale di Milano e il Giudice di Pace di Milano emanano le nuove Linee Guida per l’attività nel settore civile e penale valide fino al 31.7.2020.
Le prime richiamano il protocollo per la disciplina delle udienze civili redatto congiuntamente dai Presidenti del Tribunale di Milano e dell’Ordine Avvocati di Milano.
E’ stato anche redatto il protocollo di sicurezza anticontagio Covid-19 degli Uffici Giudiziari di Milano.
Scarica qui:
– le linee Guida del Tribunale di Milano col protocollo anticontagio del Palazzo di Giustizia;
– le linee Guida dell’ufficio del Giudice di Pace di Milano e Rho col protocollo anticontagio.
Amministratore di condominio e diffamazione
L’amministratore di condominio che inserisce all’ordine del giorno una informativa in ordine alla causa intentata verso gli ex avvocati del condominio, colpevoli di scorrettezze, non commette il reato di diffamazione.
Infatti, laddove non si apprezzi l’offensività della comunicazione effettuata dall’amministratore il quale ha non solo il diritto ma anche il dovere di informare i condomini in relazione allo stato dei contenziosi instaurati nel loro interesse e in danno dei precedenti avvocati, non sussiste nemmeno una fattispecie diffamatoria, con conseguente inutilità di evocare anche la scriminante dell’esercizio di un diritto ex art. 51 c.p.
Lo ha affermato la S.C. di Cassazione, Sezione V penale con sentenza 11916 del 10.4.2020 (ud. 15.11.2019). Scarica qui il testo integrale.
Nuovi protocolli per le udienze a Milano e Monza
Il 4 maggio 2020 i Presidenti del Tribunale di Milano e dell’Ordine Avvocati di Milano hanno sottoscritto un protocollo per la disciplina delle udienze civili.
Esso disciplina:
a) le udienze civili tramite udienza da remoto (titolo I);
b) le udienze civili tramite trattazione scritta (titolo II).
Scarica qui il protocollo integrale.
In pari data, il Tribunale di Monza ha invece emanato le nuove disposizioni organizzative per il periodo 12.5-31.7.2020 sia per il settore civile sia per il settore penale.
Scarica qui le disposizioni organizzative del Tribunale di Monza del 4.5.2020.
Fase 2: ordinanze della Regione Lombardia e del Comune di Milano
La Regione Lombardia ha emesso l’ordinanza 539 del 3.5.2020 (clicca qui per scaricarla).
Con tale provvedimento:
– è mantenuto l’obbligo dell’utilizzo della mascherina (o altro indumento) al di fuori dell’abitazione, salvo che per l’attività sportiva intensa e ferma la regola del distanziamento sociale;
– è consentito lo spostamento verso la seconda casa (in territorio regionale) solo per esigenze di manutenzione necessaria;
– è consentita la pratica della pesca;
– è consentita la navigazione privata;
– è consentita l’attività di addestramento di cani e cavalli;
– viene disciplinata l’attività di commercio al dettaglio (accessibili da un solo componente per nucleo familiare, fatta salva la necessità di portare con sé minori, disabili e anziani) e delle altre attività economiche;
Parimenti il Comune di Milano ha emanato l’ordinanza 30.4.2020 (clicca qui per scaricarla), con cui, tra l’altro vengono disposte:
– la sospensione dell’operatività di Area B e Area C fino al 31.5.2020;
– l’autorizzazione della sosta libera su strisce blu e strisce gialle su tutto il territorio cittadino, fatti salvi gli stalli per i mercati fino al 31.5.2020;
– la sospensione dell’operatività delle ZTL e delle corsie a traffico limitato fino al 31.5.2020.