Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo

mediazione e opposizione a decretoLe Sezioni Unite Civili della S.C. di Cassazione con sentenza 19596/2020 risolvendo questione di massima importanza hanno enunciato il seguente principio di diritto “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.

E’ stato infatti motivato che tale decisione appare maggiormente in armonia con il dettato costituzionale, poiché “porre l’onere di promuovere il procedimento di mediazione a carico dell’opponente si traduce, in caso di sua inerzia, nella irrevocabilità del decreto ingiuntivo come conseguenza del mancato esperimento di un procedimento che non è giurisdizionale” e “nel conflitto tra il principio di efficienza (e ragionevole durata) e la garanzia del diritto di difesa, quest’ultimo deve necessariamente prevalere”.

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Le Sezioni Unite in tema di usura e interessi di mora

Cass. SSUU 19597 2020 usura interessi moratoriLe Sezioni Unite della S.C. di Cassazione si sono pronunciate con sentenza 19597/2020 del 18.9.2020 sulla rilevanza degli interessi di mora in relazione alla normativa antiusura.

Viene enunciato il principio secondo cui la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare non soltanto la pattuizione di interessi oltre soglia, previsti al momento dell’accordo contrattuale, in termini di corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria, sia dovuta in relazione al contratto concluso.

La mancata indicazione dell’interesse di mora nell’ambito del T.e.g.m. non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo inidoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”.

Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l’indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista.

Infine le SS.UU. chiariscono che anche in corso di rapporto sussiste l’interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell’accordo; una volta verificatosi l’inadempimento ed il presupposto per l’applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all’interesse in concreto dopo l’inadempimento.

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In tema di invasione di corsia e di violazione dei limiti di velocità.

invasione di corsiaNon è in concorso di colpa il conducente del veicolo che collide con altro mezzo che invade la corsia opposta (e ciò anche se procedeva a velocità sostenuta).

Lo ha dichiarato la S.C. di Cassazione, Sezione VI civile, con ordinanza 19115/2020 del 15.9.2020.

Si legge nella citata ordinanza che in tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l’altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso (v. ex plurimis Cass. 08/01/2016, n. 124).

La prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente (Cass. 21/05/2019, n. 13672; 22/04/2009, n. 9550; 10/03/2006, n. 5226).

E’ stato bensì anche affermato che l’infrazione, pur grave, come l’invasione dell’altra corsia commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell’altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell’evento dannoso (Cass. 15/01/2003, n. 477; 17/01/1996, n. 343).

Ciò non esclude tuttavia che, anche in tali circostanze, possa comunque ritenersi raggiunta la prova liberatoria anche indirettamente, in base alla valutazione, in concreto, della assorbente efficacia eziologica della condotta dell’altro conducente.

La presunzione di colpa concorrente dettata dall’art. 2054 c.c., comma 2, opera pur sempre sul piano causale; la presunzione di colpa deve, cioè, pur sempre potersi collocare sul piano della relazione causale tra la violazione delle regole di condotta, specifiche o generiche (c.d. causalità della colpa), e l’evento di danno. Ove invece risulti che quella violazione, pur sussistente o non escludibile, non abbia avuto incidenza causale tale accertamento potendo compiersi, come detto, anche indirettamente, sulla base della valutazione del rilievo causale assorbente rivestito in concreto dalla condotta colposa dell’altro conducente – non v’è ragione di ritenere non superata quella presunzione, una diversa interpretazione finendo con l’attribuire alla norma un significato e una valenza puramente sanzionatoria che non ha.

Sulla base di tali principi la S.C. ha evidenziato l’assorbente valenza causativa della relativa condotta colposa nella dinamica del sinistro, per l’improvvisa invasione della carreggiata, con esclusione di responsabilità dell’altro conducente, nonostante marciasse a velocità sostenuta, circostanza non avete efficacia causale in relazione al sinistro.

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Sulle infezioni contratte in sala operatoria

sala operatoria sterilizzazioneNel caso di infezione in ambiente ospedaliero spetta alla struttura dimostrare l’avvenuta sterilizzazione della sala operatoria.

La Corte di Cassazione, Sezione III Civile, con ordinanza 17696/2020 ha infatti affermato che “a seguito del ricovero del paziente per l’esecuzione dell’intervento chirurgico alla rotula, gravava sulla struttura sanitaria la relativa responsabilità contrattuale, che esige l’adempimento di una serie di obbligazioni. Tra queste, pacificamente esiste anche l’obbligazione di garantire l’assoluta sterilità non soltanto dell’attrezzatura chirurgica ma anche dell’intero ambiente operatorio nel quale l’intervento ha luogo; tanto che questa Corte ha affermato, proprio in un caso di infezione batterica contratta in ambiente operatorio, che il debitore (cioè la struttura sanitaria) risponde anche dell’opera dei terzi della cui collaborazione si avvale, ai sensi dell’art. 1228 cod. civ., dato che la sterilizzazione della sala operatoria e dei ferri chirurgici è compito che non spetta direttamente al chirurgo operatore (sentenza 14 giugno 2007, n. 13953). Ora, che lo stafilococco aureo sia un batterio di frequente (anche se non esclusiva) origine nosocomiale è nozione che questa Corte può dare come pacifica; ed è altrettanto noto che proprio per questa sua frequente origine, lo stafilococco aureo è un batterio particolarmente resistente agli antibiotici, ivi compresi quelli affini alla penicillina. Ciò comporta la necessità, da parte della struttura sanitaria, di una particolare attenzione alla sterilità di tutto l’ambiente operatorio, proprio perché l’insorgenza di un’infezione del genere non può considerarsi un fatto né eccezionale né difficilmente prevedibile. E l’onere della prova di avere approntato in concreto tutto quanto necessario per la perfetta igiene della sala operatoria è, ovviamente, a carico della struttura”.

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Fondo vittime: non occorre denuncia contro ignoti

fondo vittime denuncia ignotiLa S.C. di Cassazione Sezione VI civile con sentenza 18097/2020 del 31.8.2020 ha osservato come “la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell’impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio”, visto che l’accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l’individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato, sicché il giudice di merito potrà tener conto delle modalità con cui, fin dall’inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell’ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda”.
Non è possibile infatti ritenere indispensabile la denuncia del danneggiato (o la menzione della mancata identificazione del veicolo danneggiante, in occasione della redazione del referto sulle lesioni subite), giacché, diversamente si introdurrebbe “il principio della collaborazione del danneggiato con le autorità inquirenti (anche solo mediante la tempestiva denuncia) quale elemento necessario a integrare il requisito della «impossibilità incolpevole» della identificazione la cui mancanza comporterebbe il rigetto della pretesa”
Deve, quindi, censurarsi la previsione di ogni automatismo tra la mancata presentazione della denuncia e il rigetto della domanda, non potendo il giudice di merito verificare se l’attore abbia “fornito la prova che il veicolo investitore era rimasto sconosciuto, prescindendo del tutto dalle contenuto delle acquisite dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro e sul repentino allontanamento del veicolo investitore”.
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