In tema di invasione di corsia e di violazione dei limiti di velocità.

invasione di corsiaNon è in concorso di colpa il conducente del veicolo che collide con altro mezzo che invade la corsia opposta (e ciò anche se procedeva a velocità sostenuta).

Lo ha dichiarato la S.C. di Cassazione, Sezione VI civile, con ordinanza 19115/2020 del 15.9.2020.

Si legge nella citata ordinanza che in tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l’altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso (v. ex plurimis Cass. 08/01/2016, n. 124).

La prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente (Cass. 21/05/2019, n. 13672; 22/04/2009, n. 9550; 10/03/2006, n. 5226).

E’ stato bensì anche affermato che l’infrazione, pur grave, come l’invasione dell’altra corsia commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell’altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell’evento dannoso (Cass. 15/01/2003, n. 477; 17/01/1996, n. 343).

Ciò non esclude tuttavia che, anche in tali circostanze, possa comunque ritenersi raggiunta la prova liberatoria anche indirettamente, in base alla valutazione, in concreto, della assorbente efficacia eziologica della condotta dell’altro conducente.

La presunzione di colpa concorrente dettata dall’art. 2054 c.c., comma 2, opera pur sempre sul piano causale; la presunzione di colpa deve, cioè, pur sempre potersi collocare sul piano della relazione causale tra la violazione delle regole di condotta, specifiche o generiche (c.d. causalità della colpa), e l’evento di danno. Ove invece risulti che quella violazione, pur sussistente o non escludibile, non abbia avuto incidenza causale tale accertamento potendo compiersi, come detto, anche indirettamente, sulla base della valutazione del rilievo causale assorbente rivestito in concreto dalla condotta colposa dell’altro conducente – non v’è ragione di ritenere non superata quella presunzione, una diversa interpretazione finendo con l’attribuire alla norma un significato e una valenza puramente sanzionatoria che non ha.

Sulla base di tali principi la S.C. ha evidenziato l’assorbente valenza causativa della relativa condotta colposa nella dinamica del sinistro, per l’improvvisa invasione della carreggiata, con esclusione di responsabilità dell’altro conducente, nonostante marciasse a velocità sostenuta, circostanza non avete efficacia causale in relazione al sinistro.

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Sulle infezioni contratte in sala operatoria

sala operatoria sterilizzazioneNel caso di infezione in ambiente ospedaliero spetta alla struttura dimostrare l’avvenuta sterilizzazione della sala operatoria.

La Corte di Cassazione, Sezione III Civile, con ordinanza 17696/2020 ha infatti affermato che “a seguito del ricovero del paziente per l’esecuzione dell’intervento chirurgico alla rotula, gravava sulla struttura sanitaria la relativa responsabilità contrattuale, che esige l’adempimento di una serie di obbligazioni. Tra queste, pacificamente esiste anche l’obbligazione di garantire l’assoluta sterilità non soltanto dell’attrezzatura chirurgica ma anche dell’intero ambiente operatorio nel quale l’intervento ha luogo; tanto che questa Corte ha affermato, proprio in un caso di infezione batterica contratta in ambiente operatorio, che il debitore (cioè la struttura sanitaria) risponde anche dell’opera dei terzi della cui collaborazione si avvale, ai sensi dell’art. 1228 cod. civ., dato che la sterilizzazione della sala operatoria e dei ferri chirurgici è compito che non spetta direttamente al chirurgo operatore (sentenza 14 giugno 2007, n. 13953). Ora, che lo stafilococco aureo sia un batterio di frequente (anche se non esclusiva) origine nosocomiale è nozione che questa Corte può dare come pacifica; ed è altrettanto noto che proprio per questa sua frequente origine, lo stafilococco aureo è un batterio particolarmente resistente agli antibiotici, ivi compresi quelli affini alla penicillina. Ciò comporta la necessità, da parte della struttura sanitaria, di una particolare attenzione alla sterilità di tutto l’ambiente operatorio, proprio perché l’insorgenza di un’infezione del genere non può considerarsi un fatto né eccezionale né difficilmente prevedibile. E l’onere della prova di avere approntato in concreto tutto quanto necessario per la perfetta igiene della sala operatoria è, ovviamente, a carico della struttura”.

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Fondo vittime: non occorre denuncia contro ignoti

fondo vittime denuncia ignotiLa S.C. di Cassazione Sezione VI civile con sentenza 18097/2020 del 31.8.2020 ha osservato come “la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell’impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio”, visto che l’accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l’individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato, sicché il giudice di merito potrà tener conto delle modalità con cui, fin dall’inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell’ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda”.
Non è possibile infatti ritenere indispensabile la denuncia del danneggiato (o la menzione della mancata identificazione del veicolo danneggiante, in occasione della redazione del referto sulle lesioni subite), giacché, diversamente si introdurrebbe “il principio della collaborazione del danneggiato con le autorità inquirenti (anche solo mediante la tempestiva denuncia) quale elemento necessario a integrare il requisito della «impossibilità incolpevole» della identificazione la cui mancanza comporterebbe il rigetto della pretesa”
Deve, quindi, censurarsi la previsione di ogni automatismo tra la mancata presentazione della denuncia e il rigetto della domanda, non potendo il giudice di merito verificare se l’attore abbia “fornito la prova che il veicolo investitore era rimasto sconosciuto, prescindendo del tutto dalle contenuto delle acquisite dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro e sul repentino allontanamento del veicolo investitore”.
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Consenso informato e violazione dell’autodeterminazione

consenso informatoIl diritto al risarcimento del danno per omissione del consenso informato può sorgere anche nel caso in cui il paziente non possa dimostrare la responsabilità del medico in relazione a un eventuale pregiudizio alla salute subito in conseguenza dell’intervento.
Ciò perché anche la lesione del diritto alla autodeterminazione può costituire responsabilità medica.
Pur tuttavia, come afferma la S.C. di Cassazione con sentenza 17322/2020 del 19.8.2020 infatti, nell’ipotesi dell’omessa informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un pregiudizio alla salute ma senza che sia stata dimostrata la responsabilità del medico, è risarcibile il diritto violato all’autodeterminazione a condizione che il paziente alleghi e provi che, una volta in possesso dell’informazione, avrebbe prestato il rifiuto all’intervento (e, nel caso di specie, si sarebbe rivolto ad altra struttura).
Il rifiuto del consenso alla pratica terapeutica rileva, come aveva già affermato anche Cass. n. 28985 del 2019, sul piano della causalità giuridica ex art. 1223 c.c. e cioè della relazione tra evento lesivo del diritto alla autodeterminazione – perfezionatosi con la condotta omissiva violativa dell’obbligo informativo preventivo – e conseguenze pregiudizievoli che da quello derivano secondo un nesso di regolarità causale.
Laddove il paziente non provi (o addirittura nemmeno deduca) che non si sarebbe sottoposto all’intervento e che si sarebbe rivolto ad altra struttura, si versa nel caso di una mera eventualità di un intervento presso altra struttura.
Tale eventualità non è idonea ad integrare il requisito richiesto del rifiuto che si sarebbe frapposto all’intervento una volta in possesso dell’informazione omessa, rifiuto che è onere del paziente non solo allegare, ma anche provare (con ogni mezzo, come afferma la giurisprudenza, e dunque anche il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni).
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La preponderanza dell’evidenza

più probabile che nonCon ordinanza del 6 luglio 2020, n. 13872 la S.C. di Cassazione, sezione III civile precisa in modo dettagliato i criteri di ripartizione dell’onere probatorio in tema di responsabilità medica.
In particolare descrive la regula iuris della “preponderanza dell’evidenza” e la suddivide in due criteri:
1. quello del “più probabile che non”, in base alla quale il giudice deve scegliere l’ipotesi che, sulla base delle prove allegate, è dotata di un “grado di conferma logica superiore all’altra”;
2. quello della “prevalenza relativa”, secondo cui il giudice deve scegliere come “vero” l’enunciato che ha ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma sulla base delle prove disponibili.
Sulla base di tali principi la S.C. giunge ad affermare nel caso trattato che il Giudice deve “verificare, sulla scorta delle evidenze probatorie acquisite (anche a mezzo della disposta di consulenza tecnica d’ufficio), innanzitutto, se l’ipotesi sulla verità dell’enunciato relativo all’idoneità della toracentesi a cagionare l’emotorace presentasse un grado di conferma logica maggiore rispetto a quella della sua falsità (criterio del “più probabile che non”). Di seguito, essa avrebbe dovuto stabilire – in applicazione, questa volta, del criterio della “prevalenza relativa della probabilità” se tale ipotesi avesse ricevuto, sempre su un piano logico, ovvero nuovamente sulla base delle prove disponibili, un grado relativamente maggiore di conferma rispetto ad altrettante, differenti, ipotesi sulla eziologia tanto dell’emotorace, quanto del decesso della paziente (facendo la sentenza riferimento a non meglio precisate sue “critiche condizioni di salute” che avrebbero influito sul cd. “exitus”), ipotesi anch’esse, però, da riscontrare preliminarmente, nella loro verità, nello stesso modo, ovvero in applicazione del principio del più probabile che non”.
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