save the date: 2 luglio 2020 ore 18.00 webinar RISCHI E RESPONSABILITÀ NELL’ERA COVID-19

webinar rischi e responsabilità

SAVE THE DATE
Webinar gratuito
RISCHI E RESPONSABILITÀ NELL’ERA COVID-19
2 luglio 2020 ore 18.00

Nuove e vecchie responsabilità per gli amministratori e i datori di lavoro e idonee coperture assicurative

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L’emergenza Covid-19 ci ha fatto riflettere sulle responsabilità (vecchie e nuove) degli amministratori di società, dei datori di lavoro e degli imprenditori in genere.
Trattasi di responsabilità di natura civile, penale e amministrativa.
Accanto a una buona assistenza legale esistono coperture assicurative idonee per questo tipo di rischi.
Si pensi ai rischi derivanti dagli adempimenti in tema di sicurezza sul lavoro di cui al d. lgs. 81/2008, alla responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001, alle responsabilità connesse al trattamento dei dati personali, agli adempimenti imposti dal T.U. dell’Ambiente. Ma non sono da meno anche le responsabilità connesse all’igiene degli alimenti (HACCP), all’antiriciclaggio, alle violazioni tributarie.
Si passeranno in rassegna alcuni profili di responsabilità gestoria e la loro possibile copertura con idonei prodotti assicurativi.

I relatori
Avv. Roberto Redaelli – avvocato in Milano – Arclex Avvocati Associati
Avv Alberto Carmeli – avvocato in Milano – Arclex Avvocati Associati
Avv. Alessandro Cremonesi – avvocato in Milano – Arclex Avvocati Associati
Dott. Andrea Recanati – Agente Assicurativo – Agenzia Futura S.r.l.

I temi trattati
Avv. Roberto Redaelli –responsabilità penali e responsabilità degli enti ex d.lgs 231/2001
Avv Alberto Carmeli – le responsabilità del datore di lavoro in ambito giuslavoristico
Avv. Alessandro Cremonesi – le responsabilità degli amministratori in ambito civilistico
Dott. Andrea Recanati – i rischi assicurabili, i tipi di polizze e la copertura della tutela legale

Il webinar si terrà online tramite la piattaforma Zoom. Prima dell’incontro, a tutti gli iscritti al webinar verrà inviata una email con il link per effettuare il collegamento.
Alla fine dell’incontro ci sarà una sessione Q&A (domande e risposte) che i partecipanti potranno sottoporre ai relatori.

Giurisdizione in tema di dismissione del patrimonio regionale

giurisdizione dismissioni immobiliariLe Sezioni Unite della S.C. di Cassazione con sentenza 7831/2020 del 14.4.2020 in sede di conflitto di giurisdizione hanno stabilito che in tema di dismissione del patrimonio immobiliare delle Regioni (nella specie della Emilia Romagna ex l.r. n. 10 del 2000) in regime di concessione, la controversia relativa alla esatta determinazione del prezzo contenuto nell’offerta inoltrata al concessionario per consentirgli l’esercizio del diritto di prelazione spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che l’imposizione normativa del “valore di mercato” quale corrispettivo del bene oggetto di dismissione non depriva di discrezionalità l’ente pubblico nel conformare la proposta di vendita, discrezionalità che, anche se tecnica, conferisce al privato aspirante all’acquisto esclusivamente una posizione giuridica di interesse legittimo (pretensivo) alla corretta determinazione del prezzo di vendita; solo dopo che l’offerta è stata formulata dal proponente e ricevuta dal concessionario, il prezzo indicato integra una componente dell’oggetto della prelazione ed esce dalla discrezionalità, sia pure solo tecnica, dell’offerente e quindi il concessionario può avvalersi rispetto ad essa del suo diritto di prelazione.
In tale fattispecie viene infatti a rilevare la tutela di un interesse legittimo pretensivo in riferimento al risultato dell’esercizio della discrezionalità tecnica consistito nella determinazione del prezzo, elemento indispensabile nella proposta di dismissione verso la quale è stato avviato il procedimento amministrativo nel cui ambito tale discrezionalità viene esercitata. L’accertamento della correttezza o meno dell’esercizio del potere discrezionale – non “sradicato” mediante il riferimento legislativo al prezzo di mercato, come rimarca la giurisprudenza delle medesime Sezioni Unite più sopra richiamata (da Cass. Sezioni Unite 22 aprile 2013 n. 9692 in poi) – da parte dell’ente pubblico nella conformazione della proposta di vendita per dismissione sotto il profilo del prezzo costituisce proprio il petitum sostanziale, da cui discende la giurisdizione amministrativa.
Scarica qui il testo integrale dell’ordinanza.

Espropriazione di pubblica utilità e deprezzamento dell’area residua

Con sentenza 10747 depositata il 5.6.2020 la I Sezione Civile della S.C. di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: in tema di espropriazione per pubblica utilità, nel caso in cui, per effetto della realizzazione o dell’ampliamento di una strada pubblica (nella specie, di una autostrada), il privato debba subire nella sua proprietà la creazione o l’avanzamento della relativa fascia di rispetto, quest’ultima si traduce in un vincolo assoluto di inedificabilità che di per sé non è indennizzabile, ma che, in applicazione estensiva della disciplina in tema di espropriazione parziale, non esclude il diritto del proprietario di essere indennizzato per il deprezzamento dell’area residua mediante il computo delle singole perdite ad essa inerenti, quando risultino alterate le possibilità di utilizzazione della stessa ed anche per la perdita della capacità edificatoria realizzabile sulle più ridotte superfici rimaste.
Ad imporre questa soluzione è la disciplina dell’espropriazione parziale che postula che l’indennizzo riconosciuto al proprietario dall’art. 33 del d.P.R. n. 327 del 2001 non riguardi soltanto la porzione espropriata (quando questa vi sia), ma anche la compromissione o l’alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione del bene rimasta nella disponibilità del proprietario, in tutti i casi in cui il distacco di una parte del fondo e l’esecuzione dell’opera pubblica influiscano negativamente sulla parte residua (Cass. n. 20241 del 2017).
Nella specie, l’indennizzo eventualmente spettante al proprietario per la perdita di valore dell’area residua deve essere calcolato in relazione alla più limitata capacità edificatoria consentita sulla più ridotta superficie rimasta a seguito della creazione o dell’avanzamento della fascia di rispetto (in tal senso è anche Cass. n. 7195 del 2013), ma senza automatismi come quello del trasferimento di cubatura da un’area all’altra.
Scarica qui il testo integrale della sentenza.

Regione Lombardia emana la nuova Ordinanza 555 del 29.5.2020

logo Regione lombardiaIeri sera, 29 maggio 2020, la Regione Lombardia ha emanato la nuova ordinanza 555 che integra le misure approvate dal DPCM del 17 maggio 2020 (clicca qui per consultare il DPCM e i relativi allegati). Le disposizioni riportate nell’Ordinanza di Regione Lombardia sono efficaci dal 1° giugno e hanno validità fino al 14 giugno 2020, salvo dove diversamente indicato.
L’Ordinanza prevede anche la riapertura delle seguenti attività:
• centri massaggi e centri di abbronzatura,
• piscine,
• palestre,
• parchi tematici e di divertimento,
• circoli culturali e ricreativi,
• svolgimento di prove e attività di produzione di spettacoli dal vivo, in assenza di pubblico,
• attività di spettacolo, cinema e teatri (a partire dal 15 giugno),
• servizi per l’infanzia e l’adolescenza (a partire dal 15 giugno)
Vengono inoltre aggiornate le Linee guida con le indicazioni operative per le nuove attività in apertura, e ulteriori aggiornamenti per altre attività tra cui:
• musei, ristoranti, bar, parrucchieri, estetiste e altre attività commerciali;
• esperienze formative di tirocinio anche in presenza, esclusivamente negli ambiti di lavoro ove non sussistono le restrizioni all’esercizio dell’attività;
• attività di addestramento di cani e cavalli e altre specie animali in zone ed aree attrezzate, anche mediante addestratori e centri cinofili;
• censimenti e piani di controllo della fauna selvatica, secondo quanto previsto dalla l.r. 26/1993.
L’ordinanza regionale conferma l’obbligo di indossare mascherine o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, anche all’aperto, tranne nel caso di intense attività motorie o sportive.
Fino al 2 giugno compreso rimangono vietati gli spostamenti verso altre Regioni, se non per esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. In questi casi occorrerà fornire un’autocertificazione.
Per i soggetti sottoposti a quarantena resta il divieto assoluto di muoversi dalla propria abitazione o dimora fino al momento in cui non viene accertata la guarigione.
Le attività economiche e produttive sono consentite a condizione che si rispettino i contenuti dei protocolli o delle linee guida Inail, in modo da assicurare livelli adeguati di protezione per prevenire o ridurre il rischio di contagio. Il mancato rispetto dei protocolli o delle linee guida determina la sospensione dell’attività fino al momento in cui vengono ripristinate le condizioni di sicurezza.
L’Ordinanza Regionale n. 555 conferma, fino al 14 giugno, le prescrizioni e raccomandazioni già previste per i datori di lavoro dall’Ordinanza n. 547 del 17.5.2020, tra cui l’obbligo di misurazione della temperatura di tutti i dipendenti, di comunicare tempestivamente i casi sospetti all’ATS di riferimento, e la raccomandazione di scaricare e utilizzare l’App AllertaLom compilando il questionario “CercaCovid”.
La misurazione della temperatura dei clienti / utenti è fortemente raccomandata, mentre diventa obbligatoria in caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo e per l’accesso ai parchi tematici, faunistici e di divertimento.

Autovelox: contestazione differita valida solo nelle strade di scorrimento

autovelox scorrimentoLa S.C. di Cassazione con sentenza 8635 del 7.5.2020 ha individuato i criteri per considerare una strada “di scorrimento” che abilita alla contestazione differita delle violazioni del limite di velocità tramite apparecchi autovelox.
In particolare la Corte richiama la necessaria presenza di elementi strutturali necessari, indicati dall’articolo 2, comma 3, lett. d), C.d. S. che definisce la strada urbana di scorrimento come “a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata destra e marciapiede, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate”.
Il dato testuale chiaramente circoscrive gli elementi “eventuali” alla corsia riservata ai mezzi pubblici ed alle intersezioni a raso semaforizzare, mentre impone la presenza della banchina pavimentata a destra, del marciapiede e delle aree di sosta, i quali costituiscono perciò elementi strutturali necessari della strada urbana di scorrimento, ovvero i requisiti minimi, anche ai fini della adozione del provvedimento amministrativo previsto dall’art. 4 d.l. n.121/2002.
Scarica qui il testo integrale della sentenza.