Protocolli per la creazione di punti di vaccinazione nei luoghi di lavoro

protocolli anticontagioIn data 6 aprile 2021 è stato sottoscritto – all’esito di un approfondito confronto in videoconferenza – il nuovo Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/ Covid-19 nei luoghi di lavoro.

Il Protocollo è stato adottato su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, che hanno promosso il confronto tra le Parti sociali al fine di contribuire alla rapida realizzazione del Piano vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19, coordinato dal Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 e per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale.

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Obbligo vaccinale e scudo alla responsabilità medica

vacino covid-19Il Consiglio dei Ministri in data 31.3.2021 ha approvato il testo di un decreto legge in tema di “misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” che:

esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative;

introduce disposizioni volte ad assicurare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario, prevedendo una dettagliata procedura per la sua operatività e adeguate misure in caso di inottemperanza (assegnazione a diverse mansioni ovvero sospensione della retribuzione);

stabilisce che le previsioni già vigenti per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite in merito alla manifestazione del consenso alla somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2 siano estese anche alle persone che, pur versando in condizioni di incapacità naturale, non siano ricoverate nelle predette strutture sanitarie assistite o in altre strutture analoghe.

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Maternità surrogata: la posizione della Corte Costituzionale

maternità surrogataLa Corte Costituzionale con sentenza 33 del 9.3.2021 invita il legislatore a un doveroso intervento in tema di maternità surrogata.

Viene affermato l’interesse superiore del minore a veder riconosciuto il legame di filiazione anche con il genitore non biologico, e il necessario bilanciamento con la finalità dell’ordinamento a disincentivare il ricorso alla pratica della maternità surrogata, penalmente rilevante.

In particolare la Consulta è stata investita della questione di legittimità costituzionale degli articoli 12 co. 6  L. 40/2004 (norme in materia di procreazione medicalmente assistita), dell’ art. 64 co. 1 lett. g delle norme di diritto internazionale privato e dell’art. comma 12 del regolamento sullo stato civile (L. 127/95) perché il combinato disposto delle predette norme non consente il riconoscimento e l’esecutività del provvedimento straniero di inserimento del genitore d’intenzione nell’atto di stato civile di un minore procreato con maternità surrogata.

Le questioni rilevanti erano sostanzialmente:

  • quella dello stato civile dei bambini nati con la pratica della maternità surrogata, non permessa dalla legislazione italiana;
  • quella del riconoscimento giuridico del legame del bambino con il genitore non biologico.

La Corte ha ricordato che già le Sezioni Unite con sentenza 12193/2019 si erano pronunciate escludendo il riconoscimento dell’efficacia del provvedimento straniero con cui sia stato dichiarato il rapporto di filiazione tra il bambino nato con maternità surrogata e il genitore d’intenzione, per contrarietà a norme di ordine pubblico (la surrogazione di maternità è punita penalmente in Italia).

La Corte Costituzionale conferma tale impostazione affermando che la maternità surrogata, “offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane”.

La Corte conclude tuttavia con un invito al legislatore ad una “ormai indifferibile individuazione delle soluzioni in grado di porre rimedio all’attuale situazione di insufficiente tutela degli interessi del minore”.

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Rito “superaccelerato”: termine per l’impugnazione delle esclusioni

cga sicilia rito superacceleratoSignificativa decisione ottenuta dallo studio Arclex con l’amico e collega Domenico Greco.

Il CGA – con una decisione monocratica ex art. 56 c.p.a., molto ben motivata – ha sospeso gli effetti della Sentenza del TAR Catania n. 750/2021 del 12 marzo 2021, che aveva dichiarato “tempestivo” il ricorso avverso l’esclusione proposto nel termine di 30 gg decorrenti non dalla comunicazione dell’esclusione (rispetto al quale era ormai tardivo), ma solamente dalla comunicazione della successiva aggiudicazione definitiva, sul presupposto dell’intervenuta abrogazione del rito super-accelerato ex art. 120, comma 2 bis, c.p.a. e lo aveva accolto nel merito ritenendo che la SA avesse l’obbligo di richiedere specificatamente per iscritto nella legge di gara tutte le caratteristiche intrinseche di idoneità e funzionalità dei prodotti, con la conseguenza che – se anche necessarie per il corretto svolgimento della commessa, ma non presenti nell’offerta di un concorrente – questi non poteva essere escluso dalla competizione per una causa di esclusione non contemplata specificatamente nella lex specialis.

L’appellante da noi assistita ha sostenuto che l’abrogazione del rito super-accelerato non rilevasse per l’impugnazione della esclusione, provvedimento direttamente e immediatamente lesivo per il concorrente/ricorrente (a differenza delle ammissioni che riguardano terzi soggetti e non sono dotate di quella lesività immediata) e che il TAR aveva esercitato un illegittimo sindacato sostitutivo “al buio” (eccesso di potere giurisdizionale), in quanto – con l’offerta economica della ricorrente ancora chiusa e sigillata – il Giudicante gli aveva consegnato direttamente l’aggiudicazione prendendo “per buona” la copia della proposta economica depositata in giudizio (peraltro neppure sottoscritta). Nel merito, l’appellante ha stigmatizzato come quella mancante non fosse una specifica in senso stretto ma una inidoneità del prodotto tale da renderlo completamente inutilizzabile nell’ambito ospedaliero cui era destinato.

Il CGA ha sospeso la sentenza de qua ritenendo che i seguenti temi siano da approfondire in sede collegiale:

– – in rito, quanto alla possibile tardività del ricorso di primo grado, sotto il dedotto profilo che, anche dopo l’abrogazione del comma 2-bis) dell’art. 120 c.p.a. (rito superspeciale avverso ammissioni e esclusioni), perdura la regola, già elaborata dalla giurisprudenza anche in relazione al rito dell’art. 120 c.p.a., dell’onere del concorrente di immediata impugnazione del provvedimento di propria esclusione, senza attendere l’aggiudicazione in favore di altri;

– – sempre in rito, quanto alla sussistenza o meno del potere del giudice amministrativo, nel giudizio di cognizione, di dichiarare il diritto del ricorrente all’aggiudicazione in un caso, come quello per cui è processo, in cui il provvedimento di esclusione è stato adottato pe ragioni inerenti l’offerta tecnica, prima che la stazione appaltante abbia aperto e conosciuto l’offerta economica, e solo nel corso del giudizio è risultato che l’offerta economica della ricorrente fosse la migliore in gara;

– nel merito, quanto alla inidoneità del prodotto offerto dalla ricorrente di primo grado, – e a prescindere da una specifica ed espressa clausola della legge di gara relativa alla destinazione del prodotto anche a neonati e pazienti critici – , per la più semplice ragione che il prodotto richiesto era destinato all’uso in ambito ospedaliero, e quindi doveva essere idoneo per tutti i tipi di pazienti ospedalieri, compresi neonati e pazienti critici, senza necessità di puntuale specificazione.

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Incontri sul Cyberbullismo a scuola

cyberbullismo

Prosegue il progetto cyberbullismo nelle scuole proposto da Arclex Avvocati Associati e a cura dell’Avv. Roberto Redaelli, con cui vengono illustrati agli studenti i reati informatici più comuni che possono essere commessi dai minori mediante smartphone, tablet e personal computer.

Durante gli incontri vengono illustrate le condotte di reato, le possibili conseguenze sia sotto il profilo penale, sia sotto il profilo psicologico e sociale e vengono forniti consigli utili per un comportamento corretto nell’utilizzo degli strumenti.

Questa settimana abbiamo avuto interessanti incontri in modalità “DAD” con gli studenti della scuola Media U. Foscolo dell’Istituto Comprensivo Borgovico di Como e con gli studenti delle scuole medie, del liceo scientifico e del liceo linguistico della Scuola Europa di Milano.

Si ringraziano dirigenti e docenti dei due istituti per aver aderito al progetto.