La sentenza 47216/2021 del 17.11.2021 della VI Sezione Penale della Cassazione ha valutato se debba considerarsi ipotesi corruttiva la condotta costituita dal regalare cesti natalizi a pubblici ufficiali (nel caso specifico, Carabinieri).
La S.C. ha concluso che tale reato debba escludersi in presenza di un regalo di modico valore, perché incapace di sviare dalla funzione pubblica.
In particolare è stato precisato che l’attuale art. 318 cod. pen., per mezzo del sintagma «per l’esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri», punisce non solo le condotte già ricomprese nel precedente testo, ma anche tutti i casi in cui l’indebita dazione o la sua promessa risultino teleologicamente rivolti all’esercizio della funzione o del potere da parte dell’intraneus (Sez. 6, n. 19189 del 11/01/2013, Abbruzzese, Rv. 255073), indipendentemente dal compimento di singoli atti dell’ufficio.
Come è stato osservato dalla dottrina, la preposizione «per» viene ad indicare non solo «la finalità» in vista della quale la remunerazione è effettuata o promessa, ma anche la «causa» dell’indebita dazione di denaro o altra utilità o la sua promessa, costituita dall’esercizio della funzione o del potere da parte dell’agente pubblico.
Pertanto non può costituire reato la condotta di chi regali cesti natalizi senza che sia dimostrato se tale condotta incida sulle funzioni esercitate o da esercitarsi a cura dei pubblici ufficiali.
E sul punto non è sufficiente effettuare un semplice ipotetico e probabilistico riferimento a future (possibili) attività giudiziarie (ad es. assunzione del ruolo di testimoni nel processo da parte dei militari o prosecuzione delle indagini), dovendosi viceversa dimostrare se effettivamente la consegna dei doni possa compromettere, o a qualsiasi titolo incidere, sulla funzione esercitata o da esercitare da parte dei pubblici ufficiali.