Responsabilità della scuola per l’infortunio dell’alunno

 

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L’istituto scolastico, e quindi il Ministero dell’Istruzione, è tenuto al risarcimento dello studente che si infortuna durante l’ora di educazione motoria qualora non dimostri la presenza di una causa ad esso non imputabile e tale da liberarlo dall’obbligo di risarcire l’alunno.

Infatti, mentre è onere del danneggiato attore dimostrare che l’incidente si è verificato durante la lezione di ginnastica a causa della mancata sorveglianza richiesta all’istituto scolastico, l’istituto scolastico deve invece dimostrare di aver diligentemente sorvegliato in modo da impedire il fatto e che l’evento dannoso è stato determinato da una causa imputabile né alla scuola né all’insegnante, non essendo sufficiente affermare, senza dimostrarlo, che l’incidente sia avvenuto in maniera improvvisa, non prevedibile e non evitabile, imputabile all’intemperanza dell’allievo e alla naturale competizione durante una partita.

Il fatto che genera il danno è l’inadempimento dell’obbligo di vigilare sulla sicurezza dell’alunno nell’intervallo di tempo in cui questo ha fruito della prestazione scolastica, ossia durante la lezione di educazione fisica.

E’ quanto affermato dalla S.C. di Cassazione, Sezione III civile, con ordinanza 35281/2021.

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