E’ reato attestare falsamente dove si è andati ma non è reato attestare falsamente dove si andrà.
E’ quanto statuito nella sentenza 20/1940 del Tribunale di Milano Sezione GIP, Dott. Crepaldi.
Ciò perché l’art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) incrimina esclusivamente il privato che attesti al pubblico ufficiale “fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità”.
Pertanto solo un evento passato può considerarsi “fatto” e far scattare l’operatività del reato di cui si discute, mentre non rientrano nell’ambito di operatività della norma “fatti” che si rivelino mere “manifestazioni di volontà, intenzioni o propositi”
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